Sulla fiscalizzazione dell’abuso
Il T.A.R. Trento afferma che la cd. fiscalizzazione dell’abuso si sostanzia in una procedura derogatoria rispetto a quella ordinaria consistente alla rimessione in pristino e, quindi, deve soggiacere ad un’applicazione restrittiva e nel pieno rispetto dei presupposti previsti ex lege.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Domanda: vista la nuova formulazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), Legge 34/2022, in caso di opere realizzate in difformità, posso sempre applicare l’art. 34 dpr 380/2001, / art. 6 LR n. 19/2011, o rientro sempre nell’art. 32, c.3 del dpr 380/2001, quindi nella difformità totale????
Avvocato, ricordi sempre che in veneto ce l’art. 6 della LR 19/2021 in vigore e non impugnato- grazie
“Nei casi previsti dall’articolo 34, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, l’interessato può chiedere di eliminare le opere abusive mediante la loro demolizione nel contesto di uno degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo decreto, a condizione che l’intervento sia conforme agli strumenti urbanistici ed eseguito entro un termine fissato dal Comune.”.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!