Un incremento volumetrico abusivo adibito a ripostiglio e servizio non è pertinenza e la sua demolizione non pregiudica la parte conforme

24 Giu 2013
24 Giugno 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 821 del 2013, già allegata al post che precede, decide un  ricorso contro i provvedimenti con i quali l’amministrazione comunale di Venezia, a seguito del diniego del condono per un abuso consistente in un incremento volumetrico adibito a ripostiglio e servizio, ha ritenuto di irrogare la sanzione demolitoria e ha denegato l’applicazione della sanzione pecuniaria in via alternativa.

Il ricorrente sosteneva che si trattava di opera pertinenziale e che, di conseguenza, doveva essere applicata una sanzione pecuniaria, ex art. 34 DPR 380, perchè la sua demolzione avrebbe arrecato pregiudizio all'edificio, ma il TAR è stato di opposto parere.

Scrive il TAR: "Parimenti infondata è la pretesa riconduzione dell’intervento de quo quale opera pertinenziale dell’edificio principale, atteso che – come costantemente ritenuto – il concetto di pertinenza urbanistica non coincide con quello di matrice civilistica: nella fattispecie trattasi di un incremento volumetrico, dotato di autonomia, che non costituisce elemento imprescindibile per la fruizione dell’immobile principale, di modo che non possono essere condivise le argomentazioni di parte ricorrente circa l’applicazione della diversa sanzione pecuniaria, propria degli interventi soggetti ad autorizzazione edilizia. È infatti pertinenza edilizia soltanto quella preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, in relazione alle caratteristiche di quest'ultimo, sfornita di un valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o, comunque, dotata di un volume minimo, sicché sono qualificabili come pertinenze in materia edilizia solo le opere che siano prive di autonoma destinazione, e che esauriscano la loro destinazione d'uso del rapporto funzionale con l'edificio principale così da non incidere sul carico urbanistico: e dette caratteristiche non sono rinvenibili per l’intervento di cui si controverte. Detta ultima considerazione consente anche di escludere l’illegittimità del successivo diniego di applicazione della sanzione alternativa, così come richiesta da parte ricorrente, in quanto esclusa la natura pertinenziale del volume realizzato, la sua eliminazione non è risultata pregiudizievole per la restante parte del’edificio, così come evidenziato dalla stessa amministrazione, dopo che la richiesta avanzata dal ricorrente è stata appositamente valutata dalla Sottocommissione edilizia".

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