La Corte costituzionale riscrive le norme sul TSO: la persona sottoposta a trattamento deve essere avvisata e sentita
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 l. 833/1978, nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato.
Le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e ai diritti di difesa e al contraddittorio esigono che la persona sottoposta a TSO sia messa a conoscenza del provvedimento restrittivo della libertà personale e possa partecipare al procedimento di convalida. Non osta a questa conclusione la condizione di possibile incapacità naturale in cui si trovi il destinatario del trattamento, in quanto è escluso che le persone, soltanto perché affette da infermità fisica o psichica, siano private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio.
Si allega un prospetto dell’attuale testo dell’art. 35 l. 833/1978, come interpolato dalla Consulta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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