Animali di affezione allo stato libero (cani randagi) e compiti del comune
Il TAR Catania, decidendo un ricorso in materia di cani randagi, si occupa della definizione di animale di affezione allo stato libero, escludendo che trovi applicazione nel caso esaminato l’art. 925 del codice civile c.c., alla cui stregua “gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno. Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano”.
Il Comune, infatti, pretendeva che i cani non fossero più da considerare allo stato libero (con la conseguenza che non sarebbe spettato al Comune il compito di occuparsene), perchè gironzolavano per un centro, dove probabilmente trovavano anche il cibo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
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