Il TAR Molise conferma che la doppia conformità per la sanatoria edilizia comprende anche la normativa antisismica

12 Mag 2021
12 Maggio 2021

Il TAR Molise ha confermato che, nel valutare l’esistenza dei requisiti ex art. 36 T.U. Edilizia (accertamento della conformità urbanistico-edilizia di un immobile), la P.A. deve valutare positivamente anche l’avvenuto rispetto della normativa sismica vigente sia al momento di costruzione dell’immobile, sia al momento di presentazione della domanda di sanatoria.

Il Giudice Amministrativo ha così fatto propri l'insegnamento della Corte Costituzionale nella propria sent. n. 101/2013, la quale aveva statuito che “Se nel sistema dei principi delineati dalla normativa statale, sia gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, sia quelli consentiti a seguito di denuncia, presuppongono sempre la previa verifica del rispetto delle norme sismiche, non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla quale l’art. 36 del testo unico subordina il rilascio dell’accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l’edilizia, sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria. (…) Deve pertanto ritenersi che l’accertamento del rispetto delle specifiche norme tecniche antisismiche è sempre un presupposto necessario per conseguire il titolo che consente di edificare, al quale si riferisce il criterio della doppia conformità”. Con tale sentenza la Consulta aveva infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma regionale che ammetteva la possibilità di sanatoria per un fabbricato che rispettasse solamente la disciplina sismica vigente al momento di costruzione, e non anche quella vigente al momento di presentazione della relativa istanza.

Inoltre, il TAR ricorda che non è possibile una subordinazione della sanatoria a prescrizioni che comportino interventi di modifica dell’immobile, e che dunque il fatto che successivamente il fabbricato sia stato regolarizzato (alla disciplina vigente al momento della realizzazione e/o a quella vigente al momento di presentazione della domanda) non può comportare l’accoglimento dell’istanza di accertamento della conformità.

Ringraziamo sentitamente l’ing. Mauro Federici per la segnalazione della sentenza de qua.

Post di Alessandra Piola - avvocato

Sentenza TAR Molise n. 169 del 2021

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