Nel cambio d’uso senza opere la normativa sanitaria prevale su quella urbanistica

11 Lug 2014
11 Luglio 2014

Il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza del 07 luglio 2014 n. 3415 stabilisce che, in materia di mutamento della destinazione d’uso senza opere, le norme igienico-sanitarie statali prevalgono su quelle urbanistico-edilizie più restrittive previste dai regolamenti comunali. Nel caso di specie, infatti, il Comune aveva negato l’intervento de quo perché l’art. 20 delle N.T.A. prescriveva una distanza minima di 200 m dal vicino all’allevamento distante poco più di 100 m. Il privato, però, insisteva per l’accoglimento della richiesta perché la normativa igienico-sanitaria imponeva soltanto il rispetto dei 100 m.

Chiarito ciò i Giudici affermano che: “Come già affermato in sede cautelare, l’art. 20 delle NNTTA del Comune di Trescore Cremasco, di cui il Comune ha fatto applicazione per inibire il cambio di destinazione d’uso del manufatto senza opere, da magazzino ad abitazione, tutela interessi di natura igienico-sanitaria, alla cui cura sono preposti, ai sensi dell’art. 55 della legge regionale lombarda n. 64/1981, gli enti responsabili dei servizi di zona.

Deve quindi convenirsi con l’appellante che debba essere accordata prevalenza al Regolamento Locale di Igiene, che prescrive una distanza di 100 tra abitazioni e allevamenti di suini, in quanto disposizione speciale e successiva, dettata in attuazione dell’art. 9, commi 2 e 3 della l.r. n. 64/1981 sull’esercizio di funzioni in materia di igiene e sanità, rispetto alla menzionata norma urbanistica , di carattere evidentemente recessivo.

Conseguentemente, trova applicazione l’art. 52 , comma 2 della l.r. 11.3.2005, n. 12, in base alla quale i mutamenti d’uso degli immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purchè conformi alle prescrizioni urbanistiche ed igienico – sanitarie, sono soggetti esclusivamente a comunicazione preventiva dell’interessato.

L’annullamento del diniego comporta anche l’illegittimità derivata dell’ingiunzione di rimessione in pristino, parimenti impugnata, così come, per le ragioni sopra esposte, la caducazione automatica della sanzione dell’acquisizione dell’immobile e dell’area di sedime al patrimonio comunale”.

dott. Matteo Acquasaliente

CdS n 3415 del 2014

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