Autorizzazione commerciale e subingresso

11 Lug 2014
11 Luglio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 01 luglio 2014 n. 948 si occupa delle autorizzazioni commerciali su aree pubbliche affermando che il subingresso deve essere presentato entro il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 6 della L. R. Veneto n. 10/2001: “Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento con cui il comune ha pronunciato la decadenza del diritto di subentro e reintestazione dell'attività commerciale di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio numero 159 e 160, nonché gli articoli 7 e 8 del regolamento per il commercio su aree pubbliche del comune, nella parte in cui prevede che il subingresso e la reintestazione delle autorizzazioni al commercio siano sottoposte al regime autorizzatorio e al termine decadenziale di 60 giorni per la presentazione delle relative domande .

La ricorrente, titolare del posteggio ha presentato domanda di reintestazione delle autorizzazioni ; tuttavia il comune, ritenendo applicabile il regime autorizzatorio vigente nella regione Veneto, prima delle modifiche introdotte in materia di semplificazione amministrativa, ha comunicato a entrambi i soggetti richiedenti la decadenza rispettivamente dal diritto di subentro e dalla reintestazione in conseguenza della presentazione avvenuta oltre la data di 60 giorni prevista dall'articolo sei della legge regionale Veneto numero 10 del 2001 e dagli articoli 7. e 8 del regolamento comunale del commercio su aree pubbliche.

Sostiene la ricorrente che le disposizioni in parola confliggerebbero con la previsione contenuta nell'articolo 19 della legge 241 del 1990 come modificato per effetto del decreto-legge numero 78/ 2010 convertito in legge 122/2010 che ha introdotto il nuovo istituto della segnalazione certificata di inizio attività, sì che ,anche sulla scorta di quanto avviene in altre regioni, il subingresso non potrebbe essere subordinato a una domanda da presentarsi entro un certo termine ma sarebbe perfezionato esclusivamente con la segnalazione certificata di inizio attività.( la regione Lombardia per esempio ha disciplinato la materia in questione prevedendo il termine di quattro mesi per segnalare il subingresso secondo quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale numero sei del 2010.

Si è costituito il comune contro deducendo puntualmente.

Non avendo la regione Veneto disposto normativamente, la previsione di legge contestata con il ricorso in epigrafe pare legittima e trova riscontro anche nei regolamenti di altri comuni (confronta il regolamento del comune di Padova, che risulta approvato con delibera numero 73 2013, e che significativamente richiama il decreto legislativo numero 59/2010 vale a dire proprio il provvedimento che ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività, vale a dire la previsione che legittimerebbe secondo la ricorrente l'esercizio commerciale della medesima, non esistendo alcun limite temporale per la presentazione della SCIA. Prevede la norma del regolamento comunale di Padova, per esempio che “Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 71 del decreto legislativo 59/2010, può iniziare l’attività solamente dopo aver presentato la domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto e il relativo avvio di procedimento è comunicato all’interessato e, in caso di gestione d’azienda, anche al titolare che ha affidato l’azienda,…..(cfr anche il comune di Treviso, per il quale è richiesta una domanda telematica e non la SCIA).

In fatto è incontestata la tardività, e pur essendo comprensibile quanto affermato dalla ricorrente, vale a dire la plausibilità della intempestività della domanda alla luce della condizione di extracomunitaria e di prevalente operatività commerciale in una regione come la Lombardia il cui termine è sostanzialmente doppio rispetto al Veneto, legittimandosi dunque per così dire una sorta di riconoscimento dell’errore scusabile, pur tuttavia il provvedimento risulta legittimo, con conseguente reiezione del ricorso”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 948 del 2014

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