Non esiste la tolleranza “di progetto”
Nel caso di specie, il privato presentava una domanda di concessione edilizia (in variante). La Commissione edilizia comunale esprimeva parere sfavorevole, perché il progetto prevedeva una volumetria complessiva maggiore rispetto a quella autorizzabile.
Il privato invocava la cd. tolleranza di cantiere (in base a una legge siciliana, ma per il resto del Belpaese si veda l’art. 34-bis T.U. edilizia).
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha osservato che si chiama tolleranza di cantiere, e non “di progetto”, proprio perché ha riguardo alla fase esecutiva dei progetti costruttivi assentiti, per scostamenti di lieve entità da considerarsi irrilevanti, quindi non è anticipabile alla fase progettuale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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