Un progetto di legge
Segnalo il progetto di legge (n. 1987/24) presentato in commissione ambiente della Camera dei Deputati Mattia (fdi), Cortelazzo (Fi), Zinzi (lega) e Semenzato (noi moderati) sul dm 1444/1968 e obbligo di pianificazione attuativa e sulla definizione di ristrutturazione.
leg.19.pdl.camera.1987.19PDL0102210
Post di Fiorenza Dal Zotto - architetto e funzionario comunale
«bisogna avere poco amore per la città per pensare che si possa sostituire un garage con un grattacielo senza pensare agli impatti sul contesto. Milano paradossalmente dovrebbe essere alleggerita, desaturata, avere più spazi vuoti e verdi, per reggere meglio l’urto dei cambiamenti climatici: isole di calore, inquinamento, rischio idraulico».
“Disposizioni urgenti in tema di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e ristrutturazione edilizia connessi ad interventi di rigenerazione urbana”, è l’oggetto della proposta di legge. Due sono le indicazioni fondamentali che arriveranno dal Salva-Milano.
La prima riguarda il futuro. La legge rimanda a un tempo di sei mesi dall’approvazione della norma per riscrivere la disciplina dell’urbanistica, riordinando tutto il complesso di regole che si sono susseguite negli anni. «In previsione di un riordino della disciplina di settore, entro sei mesi dall’approvazione, il governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane gestiscono le loro responsabilità per determinare quando è necessario ottenere l’approvazione preliminare di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata e degli interventi di ristrutturazione edilizia», si legge nel testo.
L’altro nodo riguarda, invece, il passato e dunque anche i grattacieli sotto inchiesta e i cantieri già avviati, che la legge punta a considerare «conformi» alla normativa: «Gli interventi realizzati fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino fatti salvi quelli per i quali sia stata disposta la demolizione, sono considerati conformi alla disciplina urbanistica». Non si tratterebbe però di una sanatoria a prescindere. Andrà, infatti, verificato che gli interventi rispettino determinate regole, come quella di aver costruito in zone già urbanizzate.
Caso Milano:
«La ristrutturazione edilizia lascia mano libera al costruttore. Ha un abbattimento degli oneri di urbanizzazione, può demolire e ricostruire con diversa sagoma, ha un incremento di volumetrie. La ristrutturazione urbanistica, invece, riguarda quei progetti a scala di isolato e che modificano molto l’assetto precedente e richiedono valutazione degli impatti, standard e piano particolareggiato. La legislazione a riguardo è spesso ambigua e un tecnico comunale fatica a stabilire un confine tra le due cose. Se andiamo in punta di giurisprudenza, potremmo anche arrivare a dire, come sostengono alcuni, che si poteva fare. Ma il punto è che non si doveva fare. La differenza è tutta qui».
Audizione dell’Ance presso la Commissione Ambiente della Camera (iniziata il 10 settembre) sulla proposta di legge “Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana” (DDL 1987/C):
Ci sono comunque dei miglioramenti che potrebbero essere apportati quali:
-riformulare il comma 6 dell’art. 1, volto a salvaguardare il regime amministrativo degli interventi di ristrutturazione edilizia (Scia e Scia alternativa al Permesso di costruire);
-rivedere i casi da qualificare come ristrutturazione edilizia in rapporto alla sola demolizione e ricostruzione (unica tipologia di intervento oggetto nuovamente di interpretazioni divergenti) e non tutta la disciplina della categoria di ristrutturazione edilizia (commi 1 e 4);
-tutelare tra gli interventi non preceduti dall’approvazione di un piano attuativo anche tutti quegli interventi che rispondono alle previsioni dei piani urbanistici comunali o comunque sono conformi a convenzioni urbanistiche o atti d’obbligo con i quali sono stati definiti i relativi adempimenti a carico dell’operatore (comma 3);
-ampliare l’ambito di intervento salvaguardando non solo gli interventi realizzati o assentiti ma anche tutte quelle situazioni per le quali il procedimento amministrativo risulti avviato e in una fase avanzata di istruttoria (commi 2 e 4).
Rigenerare non può significare solo trasformare una vecchia fabbrica in un grattacielo, ma anche restituire nuova vita e qualità urbana a un contesto che l’ha persa. Nella versione milanese, purtroppo, assistiamo a una semplificazione frequente: rigenerazione vuol dire densificare e costruire in altezza, mentre servizi, verde, spazi pubblici, commercio vengono ridotti al minimo. Lo sviluppo in verticale rende di più dal punto di vista del mercato abitativo, meno da quello sociale. Che lo scelga l’imprenditore mi sta bene, che lo avalli la politica e la cultura urbanistica è più grave».
E mentre piano piano molti soggetti interessati iniziano a rendersi conto che possono condonare poco o nulla, o sanare qualcosina con il “salva casa”, si profila all’orizzonte il possibile paradosso dei paradossi: il provvedimento “Salva Milano“.
Se fino a poco tempo fa era solo un idea, è importante sottolineare che è stato davvero depositato alla Camera il relativo Disegno di Legge n. 1987, e che lascia stupefatti, infatti sembrerebbe una norma con rilevanti effetti condonatori su scala urbanistica.
Si dovrà spiegare che molto probabilmente la veranda sul balcone al quarto piano non ha possibilità di essere regolarizzata, però se avesse costruito un grattacielo alle medesime condizioni di (presunte) irregolarità delle inchieste milanesi, si profila una possibile soluzione rapida e accattivante.
Sarebbe la strada giusta per far incavolare gli italiani per evidente disparità di trattamento (condonatorio).
Norma con rilevante effetti condonatori su scala urbanistica
Ecco il salva Milano
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