31 Luglio 2017
Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del T.A.R. Veneto n. 205/2016 commentata nel post del 24 febbraio 2016, afferma che la L.R. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii. (c.d. Piano Casa) è stata adottata dalla Regione Veneto in attuazione dell'art. 5 del D.L. n. 70/2011, convertito in L. n. 106/2011 (c.d. "Decreto Sviluppo").
Nella stessa sentenza si legge che il meccanismo del silenzio-assenso, in materia edilizia, si applica soltanto se l’istanza è conforme alla normativa urbanistico-edilizia.
Il Collegio, infine, statuisce che il cambio d’uso in deroga, ex art. 5, c. 9 del Decreto Sviluppo, ammette le modifiche di destinazione d'uso purché siano tra loro compatibili o complementari e, quindi, non autorizza affatto la modifica della destinazione d'uso prescritta dal P.R.G.: l’unica alternativa per realizzare un cambio d’uso in contrasto con lo strumento urbanistico è attuare l'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, che riguarda il rilascio dei permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, per i quali è richiesta la deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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