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Un altro decreto legge (n. 133/2014 – cosiddetto sblocca Italia)

16 Set 2014
16 Settembre 2014

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 - Misure urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle opere pubbliche, la digitalizzazione del  Paese,  la  semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa delle attivita' produttive.

(GU n.212 del 12-9-2014)

 Vigente al: 13-9-2014 

Si consiglia, in particolare, la lettura delle seguenti disposizioni:

 Ø  Art. 2 (Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione)

Ø  Art. 4 (Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti Locali)

Ø  Art. 6 (Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili)

Ø  Art. 7 (Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-0 del 19.07.2012 e C-85-13 del 10.04.2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione)

Ø  Art. 8 (Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto)

Ø  Art. 9 (Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici)

Ø  Art. 13 (Misure a favore dei project bond)

Ø  Art. 14 (Norma overdesign)

Ø  Art. 17 (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)

Ø  Art. 24 (Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio)

Ø  Art. 25 (Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale)

Ø  Art. 26 (Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)

Ø  Art. 32 (Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri)

Ø  Art. 35 (Modifiche al decreto legislativo 12.04.2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica)

Ø  Art. 36 (Misure urgenti per l’individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale)

DL_133-2014_sblocca-Italia

Quando i luoghi di culto possono beneficiare dell’esenzione dal contributo concessorio

16 Set 2014
16 Settembre 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 1133 del 2014.

La sentenza decide due ricorsi riuniti. A fondamento del  primo gravame, riguardante un condono edilizio,  la ricorrente ha dedotto la violazione di legge, ed in particolare, dell’ art. 9 lett. f) della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e dell'art. 76 della L.R. 26 giugno 1985 n. 61, nonché l’eccesso di potere per difetto di presupposto, sostenendo che essendo qualificabile la costruzione de quo quale opera di urbanizzazione secondaria, la concessione in sanatoria non poteva essere soggetta al pagamento di alcun onere o contributo, e pertanto illegittimamente il Comune di Padova aveva imposto il pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Con un successivo ricorso la medesima ricorrente ha impugnato la concessione a sanatoria del 13 gennaio 1997, nella parte in cui aveva sanato l'immobile della ricorrente con destinazione d'uso "commerciale", anzichè con destinazione a "culto - opere religiose" richiesta con l'istanza di condono edilizio.

Scrive il TAR: "La questione principale sottesa ad entrambi i ricorsi è costituita dall’assoggettamento o meno delle opere oggetto di sanatoria al pagamento degli oneri di urbanizzazione, dei quali, con il primo ricorso se ne chiede direttamente la restituzione, mentre, con il secondo ricorso s’intende ottenere, propedeuticamente, l’annullamento della sanatoria della destinazione d’uso commerciale, dovendo l’immobile essere sanato come luogo di culto, ed in quanto tale non assoggettabile ad oneri di urbanizzazione. Sul punto l’art. 9 della legge 28.1.1977, n.10 prevede che : “Il contributo di cui al precedente art.3 non è dovuto: .. f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonchè per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”. Nel caso di specie è indubbio che le opere oggetto di sanatoria sono state realizzate dal privato allora proprietario dell’immobile, per proprio conto, e non da un “ente istituzionalmente competente”. Ed è pure evidente che l’immobile in questione, sito in vicolo Portenari 2, nel Comune di Padova, di proprietà privata ed avente una destinazione industriale, non costituiva originariamente un’opera di urbanizzazione secondaria. Piuttosto, il sig. Elardo Gianni, con la domanda di condono del 26 settembre 1986, ha chiesto, oltre alla sanatoria di alcune opere di ristrutturazione edilizia realizzate sull’edificio in questione, anche la sanatoria del mutamento di destinazione d’uso di questo, in quanto “usato per riunioni religiose”. Ciò premesso, alla luce della lettera della norma sopra richiamata, è evidente che anche ove l’edificio fosse stato, per ipotesi, condonato come luogo di culto, come pretende la ricorrente, esso non avrebbe potuto beneficiare dell’esenzione dal contributo ai sensi dell’art. 9 della legge 28.1.1977, n.10, in quanto tale trasformazione non sarebbe certo avvenuta in attuazione dello strumento urbanistico generale (che invece destina l'area medesima a "verde pubblico di interesse generale"), nè in attuazione di una variante al P.R.G., nè in conformità di uno strumento attuativo che localizzasse sull’area e/o destinasse l’edificio preesistente sull’area ad opera di urbanizzazione secondaria, come luogo di culto. Per tale ragione la concessione in sanatoria, anche ove fosse stata rilasciata per una destinazione a luogo di culto, non poteva essere rilasciata gratuitamente, come invece la Congregazione ricorrente pretende che le venga riconosciuto da questo Tribunale. A ciò si aggiunga che comunque l’immobile in questione non poteva essere sanato con destinazione a “culto-opere religiose”, in quanto esso, all’epoca della proposizione della domanda di condono (30 settembre 1986), era di proprietà di un privato cittadino che dichiarava a tal fine che tale edificio veniva usato per “riunioni di carattere religioso”, senza  altra specificazione o indicazione. Per cui - atteso peraltro che la Congregazione dei Testimoni di Geova è stata riconosciuta dallo Stato con D.P.R. 31 ottobre 1986, successivo alla data di ultimazione delle opere e alla domanda di condono - il Comune di Padova ha correttamente ritenuto di classificare tale destinazione come commerciale, comprendente, ai sensi dell’art. 5 del disciplinare oneri allora vigente, le attività culturali e sociali. Sulla base di tali considerazioni i ricorsi in esame devono pertanto essere respinti in quanto infondati".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 1133 del 2014

Corso di formazione su autocertificazioni, attestazioni e asseverazione dei tecnici abilitati nella progettazione/esercizio di una attività produttiva .

16 Set 2014
16 Settembre 2014
La Federazione dei Comuni del Camposampierese organizza il percorso formativo sul tema "LE AUTOCERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, ASSEVERAZIONI DEI TECNICI ABILITATI NELLA PROGETTAZIONE/ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ PRODUTTIVA" programmato a partire dal 27 settembre 2014. 
 
Il percorso è rivolto ai liberi professionisti, ai responsabili/funzionari degli Uffici Tecnici e agli interessati.
 
Relativamente all'accreditamento del corso:
Ordine degli Architetti: È stata avanzata al CNAPPC richiesta di riconoscimento dei CFP. Si è in attesa di conferma;
Collegio dei Geometri: 1 CFP per ogni ora di presenza;
Ordine degli Ingegneri: per la partecipazione al corso verranno riconosciuti 13 CFP;
Ordine dottori Agronomi e dottori Forestali: 0.125 CFP per ogni ora di presenza.
 
In allegato: il programma (pdf), il modulo d'iscrizione (word).
 

Disposizioni attuative e operative per lo svolgimento dell’attività di fattoria didattica

16 Set 2014
16 Settembre 2014

Si segnala che sul  Burv n. 89  del 12/09/2014 è stato pubblicato il seguente provvedimento:

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1582 del 26 agosto 2014

Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni attuative e operative per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica. Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/2003, n. 71/2003 e n. 1205/2012. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35. 

Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali

15 Set 2014
15 Settembre 2014

Si segnala che sul  Burv n. 89  del 12/09/2014 è stato pubblicato il seguente provvedimento:

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1633 del 09 settembre 2014

D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale.

Non è dovuto il contributo di costruzione per i parcheggi obbligatori

15 Set 2014
15 Settembre 2014

Il T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sentenza del 04 settembre 2014 n. 1399 conferma che i c.d. parcheggi obbligatori ad uso privato sono esenti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e che il vincolo da cui derivano deve essere adeguatamente trascritto nelle forme previste dalla legge: “Premesso che la società ricorrente contesta la determinazione assunta dal comune di Vibo Valentia, di liquidare gli oneri concessori afferenti ad un intervento edilizio da realizzarsi, computando pure i volumi destinati a parcheggi obbligatori;

Ritenuto che i volumi destinati a parcheggi obbligatori ad uso privato di cui all’art. 41 sexies L. 17 agosto 1942 n. 1150, legati all’immobile principale da un nesso di inscindibilità in forza del quale di essi non possa disporsi separatamente, non sono assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione (cfr. Cons. Stato, 28 novembre 2012 n. 6033);

Considerato che il rapporto tra superficie delle aree destinate a parcheggio e volumetria del fabbricato, così come richiesto dal citato art. 41 sexies, è verificato dalla P.A. e costituisce condizione essenziale per il rilascio del titolo edilizio, di modo che la rimozione del vincolo pertinenziale non può avvenire a piacimento del proprietario, ma soltanto attraverso una concessione in variante che lo trasferisca su altre zone riconosciute idonee (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14 novembre 2000 n. 14731);

Precisato, tuttavia, che il vincolo così costituito dev’essere poi effettivamente trascritto nelle forme dovute (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 dicembre 2002 n. 11019);

Ritenuto, pertanto, alla stregua di quanto sopra, che le aree gravate da vincolo di destinazione a parcheggio ai sensi dell’art. 41 sexies L. 17 agosto 1942 n. 1150 sulla base del titolo edificatorio non sono assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione e che, comunque, la P.A. ha titolo per pretendere, in relazione ad esse, la trascrizione del vincolo nelle forme di legge, anche in danno del privato resosi inadempiente”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Catanzaro n. 1399 del 2014

L’occupazione d’urgenza non necessità della comunicazione di avvio del procedimento

15 Set 2014
15 Settembre 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 11 settembre 2014 n. 1199 conferma che il provvedimento di occupazione d’urgenza non necessita della comunicazione di avvio del procedimento in quanto: “Palesemente infondata appare, inoltre, l’affermazione in base alla quale il decreto d’occupazione sarebbe dovuto essere proceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, considerato che detta comunicazione è stata inoltrata alla ricorrente con nota in data 1.02.2002, alla quale hanno fatto seguito le comunicazioni aventi ad oggetto le successive fasi del procedimento, tra cui la nota in data 20.10.2002 con la quale veniva notificato il decreto d’occupazione d’urgenza n. 347.

Né può porsi un problema di garanzie procedimentali proprie del decreto d’occupazione d’urgenza, avendo la giurisprudenza definitivamente chiarito che tale provvedimento è “atto di mera attuazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che le garanzie procedimentali relative alla partecipazione sono proprie solo di quest’ultimo” (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 26.09.2013, n. 4766)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1199 del 2014

L’offerta prossima allo zero va esclusa

15 Set 2014
15 Settembre 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 11 settembre 2014 n. 1200 conferma che un’offerta simile allo zero deve essere esclusa perché: “Orbene, con riferimento al servizio di accettazione amministrativa l’odierna controinteressata ha proposto un prezzo pari ad € 0.01, ossia un prezzo meramente simbolico che non consente nella sua valenza quasi infinitesimale, se non addirittura inesistente, di attribuire ad esso un punteggio (nel caso di specie quello massimo di 12 punti) che possa essere ragionevolmente rapportato al valore concretamente indicato.

In altri termini, l’indicazione di un prezzo prossimo allo zero in relazione ad uno dei servizi oggetto di gara, oltre a vanificare completamente la valenza delle altre offerte formulate, che in relazione a tale servizio non hanno potuto far altro che conseguire, in via del tutto anomala, un punteggio quasi inesistente, si traduce in un’offerta completamente viziata sotto il profilo strutturale, ossia in un’offerta inammissibile per mancanza di uno dei suoi elementi essenziali come riportati nella lex specialis di gara, indipendentemente dal peso ponderale che ad essi viene attribuito in sede di valutazione dell’offerta economica”.

Dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1200 del 2014

Convegno : La “microassicurazione” realtà e prospettive regolatorie

15 Set 2014
15 Settembre 2014

Segnaliamo il convegno sulla “microassicurazione”: realtà e prospettive regolatorie, che si terrà a Verona il 24 ottobre 2014, come da avviso allegato

MANIFESTO VERONA 24 ottobre 2014

 

Lo spunto del sabato: chi salverà l’uomo dalla Legalità?

13 Set 2014
13 Settembre 2014

Nello spunto del sabato della settimana scorsa citavo l'esegeta biblico  padre Alberto Maggi dei Servi di Maria.

Questa settimana ritengo interessante proporre alcuni passi tratti dalla registrazione di una sua conferenza, relativa al commento del Vangelo di Matteo, 20, 17-28, rilevando che la mentalità legalista e farisaica è una caratteristica di coloro che  detengono il potere (i "padroni della Legalità"), che si perpetua nel corso dei secoli, sempre con le stesse caratteristiche essenziali :

"Ma ecco la finale di questo versetto: dando la sua vita in riscatto per molti. Gesù si rifà al termine riscatto che era una pratica conosciuta nel mondo giudaico. Cosa si intendeva per riscatto? Quando una persona veniva ridotta in schiavitù. Come? Si poteva essere ridotti in schiavitù in caso di debiti, si veniva ridotti in schiavitù in caso di guerre quando si veniva presi prigionieri. Ebbene il parente più stretto aveva l’obbligo di pagare la somma per liberare la persona resa schiava. Quindi per riscatto si intende la cifra da pagare per liberare una persona dalla schiavitù. Allora dice Gesù che lui non è venuto per essere servito. Quindi servire il Signore è inutile perché il Signore non vuole essere servito. Noi non siamo i servi di Dio, ma siamo i figli di Dio. Ci serviremo noi gli uni gli altri liberamente, ma non il servizio verso Dio. Ma per servire, dando la sua vita... Gesù tutta la sua esistenza la dà in riscatto per molti. Cioè Gesù paga una cifra per liberare una moltitudine. Ma da che cos’è che Gesù dà la sua vita in riscatto? Qual’è questo riscatto che qui non sembra venire espresso chiaramente? Ebbene il riscatto di Gesù è finalizzato a liberare gli uomini dalla schiavitù più tremenda, la schiavitù in nome di Dio. Da una persona ti puoi liberare, ma da Dio non ti liberi. La schiavitù in nome di Dio si chiamava: legge. Gesù è venuto a liberare gli uomini dalla schiavitù della legge, da un rapporto con Dio basato sull’obbedienza della legge che impediva gran parte delle persone di sperimentare l’amore di Dio, perché quando c’è la legge molte persone sentono di non poterla osservare, molte persone non la vogliono osservare, perché se osservano questa legge ne va della loro felicità. Allora gran parte dell’umanità è esclusa dall’amore di Dio, l’amore di Dio è riservato per un gruppo di eletti, per quelli che possono osservare tutte le osservanze della legge. Ma quelli che non possono e quelli che non vogliono, sono una massa dannata. Allora Gesù è venuto a liberare gli uomini da un rapporto con Dio basato sull’obbedienza della legge. Ecco perché nel vocabolario di Gesù il verbo obbedire non appare mai. Mai Gesù chiede di obbedire a Dio, mai Gesù chiede di obbedire a sé stesso, figuratevi se chiede di obbedire a qualcuno! Il termine obbedire c’è 5 volte nei vangeli, ma sempre rivolto a elementi e potenze ostili all’uomo: il mare in tempesta, il vento ostile, il gelso che deve obbedire per essere sradicato.... Gesù non invita all’obbedienza. L’obbedienza mantiene le persone in uno stadio infantile e Gesù non ha bisogno di persone infantili, Gesù ha bisogno di persone mature. L’obbedienzaderesponsabilizza la persona. Ricordiamoci sempre che i crimini più grandi della storia dell’umanità sono stati compiuti da chi? Da persone che hanno obbedito, non dai disobbedienti, perché quando una persona obbedisce non mette in circolo la propria coscienza, diventa un semplice esecutore degli ordini e le persone che obbediscono sono pericolose, perché? Perché sono capaci di qualunque atrocità. Allora Gesù non invita ad obbedire a Dio, non invita ad obbedire alla legge, ma invita ad assomigliare a Dio. Mentre la religione con l’obbedienza ti mantiene in una condizione infantile, la somiglianza della pratica dell’amore, ti fa crescere, ti matura e ti fa vivere pienamente. Quindi il riscatto di Gesù è finalizzato a liberare gli uomini dalla schiavitù dalla legge che rende impossibile la comunione con Dio. Ed è S. Paolo che nella lettera ai Galati formula in maniera straordinaria questa profonda verità teologica. Cristo ci ha riscattati dalla (è tremendo quello che dice Paolo) maledizione della legge. La legge che era ritenuta la volontà di Dio, la legge che era ritenuta la parola di Dio, Paolo dice: la maledizione della legge! La legge non esprimeva la volontà di Dio era una  invenzione della casta sacerdotale per dominare il popolo, per i propri interessi. Già il profeta Geremia 8,8 l’aveva denunciato: quale legge? Quale legge? Quella scritta dalla penna menzognera degli scribi! Era la casta sacerdotale al potere che per estendere il proprio dominio sulle persone aveva deturpato, deformato e prostituito l’immagine di Dio. Perché questo? Vedete, come fa un uomo a farsi obbedire? Un re ha il suo esercito e mette paura, un potente ha le sue guardie, ma un sacerdote come fa a farsi obbedire, tra l’altro imponendo delle dottrine che non hanno alcuna parvenza di logica? Qual’è il potere che ha il sacerdote? È il potere di Dio, perché obbedire al sacerdote significa obbedire a Dio. Allora questo Dio deve mettere paura, questo Dio deve terrorizzare, deve essere un Dio che è capace, come c’è scritto nella legge, di castigare la colpa dei padri nei figli fino alla terza, quarta generazione. Una vendetta spietata! Quindi Dio, la legge, veniva imposta attraverso il terrorismo religioso e ne vedremo domani degli esempi. Gesù Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge diventando lui stesso maledizione per noi. Gesù è due volte maledetto. E’ maledetto perché non ha osservato la legge di Dio ed è maledetto perché ha fatto la fine dei maledetti da Dio. Gesù non ha soltanto insegnato un nuovo rapporto con Dio, lo ha praticato e nella pratica Gesù ha ignorato la legge. Come ha fatto? Violando sistematicamente un comandamento la cui osservanza equivaleva l’osservanza di tutti i comandamenti. Qual’è il comandamento? Il sabato. I rabbini che amavano le statistiche si chiedevano: qual’è il comandamento che anche Dio osserva? Il comandamento che anche Dio osserva è il riposo del sabato. Allora il comandamento del sabato equivaleva al rispetto di tutta la legge, la trasgressione del sabato equivaleva alla trasgressione di tutta la legge e per questo era prevista la pena di  morte. Ebbene Gesù sistematicamente viola il sabato (e non c’era bisogno certe volte di farlo, avrebbe potuto attendere benissimo il giorno dopo) per dimostrare la falsità di una legge contrabbandata come volontà di Dio, quando invece non era espressione di Dio, ma erano invenzioni degli uomini come sentiremo domani nel brano che poi faremo. Gesù libera le persone dalla legge violandola, trasgredendola. Quindi ci ha riscattati dalla maledizione della legge diventando lui stesso maledizione per noi come sta scritto: maledetto chi è appeso al legno. Questo riscatto ad opera di Gesù, permette qualcosa di straordinario, permette finalmente agli uomini di scoprire l’immensa dignità alla quale il creatore li aveva destinati. Infatti, continua Paolo, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna e nato sotto la legge (sono due termini negativi) per riscattare, liberare, quelli che erano sotto la legge, perché? Perché ricevessimo l’adozione a figli. Ecco qual’è il progetto di Dio sull’umanità e che la legge invece impediva di conoscere: l’adozione a figli. Perché l’evangelista e Paolo parlano di adozione? L’adozione alla quale si riferisce, essendo l’adozione di un potente di Dio, non è il senso comune dell’adozione, cioè l’accoglienza di un bambino nel seno della famiglia. Per adozione si intendeva quella pratica comune nell’antichità con la quale l’imperatore o il re, quando si sentiva ormai al termine della sua esistenza, non lasciava mai il suo regno, il suo l’impero a uno dei figli, ma sceglieva tra i generali e tra gli ufficiali quello che vedeva più capace di portare avanti, prolungando il suo impero, il suo regno e questa persona veniva adottata a figlio suo. Essere adottati quindi significa essere talmente stimati da essere creduti di essere capaci di portare avanti la stessa azione di colui che adotta. Allora Paolo e Gesù stanno dicendo qualcosa di straordinario. Il Dio della religione è sempre il Dio nauseato delle persone, è sempre il Dio disgustato, il Dio pronto a minacciare castighi. Il Padre di Gesù invece è un Padre talmente innamorato degli uomini, un Padre che stima talmente le persone che dice, io vi chiamo cosa?: ad essere miei figli adottivi, perchè? Vi vedo capaci di prolungare la mia azione creatrice. Dio è il creatore e ha bisogno della nostra collaborazione per continuare a creare (lo vedremo domenica mattina quando esamineremo il cap. 5 del vangelo di Giovanni). Questo è quello a cui ci chiama Gesù. Allora per questa sera possiamo concludere qui con questa immagine di liberazione di Gesù dal mondo della legge. Con la legge Gesù libera dal peccato, non nel senso che non commettiamo più peccati, ma dal peccato come era stato inventato dalla religione, cioè come trasgressione della legge. Una persona che ragiona con il buon senso e che non sia stata rincretinita dalla religione, non arriverebbe mai a credere che determinati comportamenti siano peccato, comportamenti normali che fanno parte della vita quotidiana. Nessuna persona penserebbe che sono peccati! Perché è peccato? Perché c’è scritto nella bibbia, perché c’è scritto così, perché è la legge di Dio. Allora Gesù libera dal peccato inteso come trasgressione della legge. E vedremo domani mattina quale sarà il vero senso del peccato. Cosa si intende che Gesù libera dal peccato inteso come trasgressione della legge? Prendiamo solo un es. dal libro dei numeri scrive l’autore al cap. 15 v. 32: mentre i figli d’Israele erano nel deserto trovarono un uomo che raccoglieva legna in giorno di sabato. Raccoglie legna in giorno di sabato, non la ruba al vicino, la raccoglie per cucinare, per riscaldarsi...Quelli che lo avevano trovato a raccogliere legna lo portarono da Mosè, da Aronne etc. Il Signore disse a Mosè: quest’uomo deve essere messo a morte, tutta la comunità lo lapiderà fuori del campo. Tutta la comunità lo condusse fuori del campo e lo lapidò e quello morì secondo l’ordine che il Signore aveva dato a Mosè. Si può ammazzare una persona perché raccoglie della legna? Nessuna persona che ragioni col proprio cervello dice di sì! Non si può ammazzare una persona perché ha raccolto la legna. Ma quel giorno era sabato! Beh, allora se era sabato, si può ammazzare! Vedete, la legge è contro natura, è contro il buon senso, viola, stupra l’intelligenza delle persone e allora deve essere imposta con il terrore, con la paura. Vedremo in questi giorni molti di questi esempi. Allora la gente vivendo questo atteggiamento per cui tutto era peccato, bastava un niente che già ti trovavi nella categoria del peccato che nel mondo ebraico era quella dell’impurità. E allora gli uomini non riuscivano mai a sentire la pienezza dell’amore di Dio, perché per quanto cercassero di comportarsi bene, anche le normali attività fisiologiche, la stessa vita sessuale ti rendeva impuro agli occhi del Signore. Gesù ci ha liberati da tutto questo. Il peccato con Gesù non riguarda la trasgressione di una legge, perché la legge non rappresenta in alcun modo la volontà di Dio. Il peccato, è il male che volontariamente si fa nei confronti degli altri. Nell’elenco delle 12 azioni che Gesù definisce peccato nessuna riguarda Dio, nessuna riguarda l’atteggiamento del culto, nessuna riguarda l’atteggiamento spirituale. Il peccato è il male che si fa agli altri, e questo sì che può essere evitato".

Dedicato a chi, anche senza rendersene conto, attribuisce alle leggi un valore "divino", più importante della vita di un uomo.

Dedicato anche alla memoria di Davide Bifolco, di anni 17, ucciso per avere violato una legge.

Dario Meneguzzo

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