2 Agosto 2016
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato chiarisce, almeno con riferimento alle procedure bandite anteriormente al Nuovo Codice Appalti (D.Lgs. n. 50/2016), che l’omessa indicazione degli oneri da rischio specifico negli appalti di lavori/servizi/ forniture non comporta l’automatica esclusione dell’offerente se:
1. il bando non prevede espressamente di indicarli e
2. i costi minimi della sicurezza sono stati comunque calcolati e rispettati.
Ove ricorrono ambedue queste circostanze, infatti, trattandosi di un vizio formale e non sostanziale, l’ente ha l’obbligo di ricorrere al soccorso istruttorio.
La sentenza è interessante perché rettifica/chiarisce alcuni contenuti "poco chiari" delle precedenti Adunanze nn. 3 e 9 del 2015: ora si ricava chiaramente che l’obbligo di indicare, a pena di esclusione, gli oneri da rischio specifico concerne tutte e tre le topologie di appalto (come confermato anche dal vigente art. 95, c. 10 del D. Lgs. n. 50/2016, sul quale, però, il Collegio fa solo trasparire quale sarebbe il suo pensiero).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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