Tag Archive for: venetoius

Esenzione dal contributo di costruzione per il Piano Casa

05 Giu 2025
5 Giugno 2025

Il TAR Veneto ricorda che l’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione in ipotesi di intervento ai sensi del cd. Piano Casa era prevista solamente per le ipotesi di fabbricati destinati – per almeno 42 mesi dal rilascio del certificato di agibilità – a prima casa di abitazione per il richiedente. È irrilevante peraltro la mancanza di una specifica autodichiarazione del privato, bastando aver richiesto la suddetta esenzione nel modello prestampato DIA.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Interventi a beneficio dell’alluvione del 30 ottobre-5 novembre 2023 in Veneto

05 Giu 2025
5 Giugno 2025

Con la delibera del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2025 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 125 del 31.05.2025), è stato approvato un ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia.

Il testo della delibera è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-31&atto.codiceRedazionale=25A03168&elenco30giorni=true.

Inoltre, con la delibera del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2025 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 125 del 31.05.2025), è stato prorogato di ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza di tali eccezionali eventi meteorologici.

Il testo della delibera è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-31&atto.codiceRedazionale=25A03169&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

La risposta del Consiglio di Stato al quesito della Regione del Veneto in materia di tempistiche per le elezioni regionali 2025

03 Giu 2025
3 Giugno 2025

La Regione del Veneto aveva chiesto un parere al Consiglio di Stato concernente l’individuazione del criterio di risoluzione del conflitto tra due norme, entrambe di rango primario: da un lato, una legge regionale (art. 11, co. 1 l.r. Veneto 5/2012) che individua un intervallo temporale ben preciso (15 maggio-15 giugno) per lo svolgimento delle consultazioni elettorali regionali; dall’altro, una legge statale (art. 5 l. 165/2004) che, nel regolare la medesima fattispecie, prevede lo svolgimento delle elezioni entro un termine (60 giorni) dalla scadenza del quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale, a sua volta decorrente dalla data della relativa elezione. Il conflitto si era determinato per effetto del differimento – disposto con il d.l. 26/2020, come convertito dalla l. 59/2020 – del turno elettorale del 2020 dal 31 maggio al 20-21 settembre 2020, così che la prossima scadenza del quinquennio non risulta più allineata alla finestra elettorale (15 maggio-15 giugno) prevista dalla norma regionale.

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’individuazione della data di svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi regionali, essendo inclusa – in quanto attinente al “sistema di elezione” e dovendo, in ogni caso, risultare conforme alla “durata degli organi elettivi” stabilita dalla legge statale (profilo, quest’ultimo, con cui la tempistica delle consultazioni elettorali inevitabilmente interferisce) – nella materia di competenza legislativa concorrente ex art. 122, co. 1 Cost., non può prescindere dal puntuale rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale in materia.

La potestà legislativa concorrente della Regione in materia di sistema di elezione – nell’accezione che include anche il procedimento elettorale – deve essere esercitata nel rispetto: a) dei principi fondamentali stabiliti in materia dalla legge statale, comprendenti anche la determinazione del dies ad quem; b) della durata degli organi elettivi, anch’essa stabilita dalla legge statale.

Le elezioni dei Consigli regionali devono avere luogo non oltre i 60 giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori; il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data dell’elezione, ai sensi dell’art. 5 l. 165/2004, che detta i principi fondamentali della materia.

La proroga della durata degli Organi elettivi regionali ha carattere eccezionale, come desumibile dall’art. 1, co. 1, lett. d d.l. 26/2020, come convertito dalla l. 59/2020, e del conseguente differimento delle consultazioni elettorali svoltesi in quell’anno, dovuto alla situazione emergenziale pandemica. In ogni caso la stessa, in quanto di carattere derogatorio, necessita di espressa previsione normativa ad opera del legislatore statale.

Soltanto la prorogatio è riconducibile alla “forma di governo” rimessa dall’art. 123 Cost. allo statuto regionale, mentre lo statuto (o altra legge) regionale non può prevedere e disciplinare la proroga. L’istituto della prorogatio, a differenza della vera e propria proroga, non incide infatti sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l’esercizio dei poteri nell’intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l’entrata in carica del nuovo organo eletto.

In ogni caso, la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 11, co. 1 l.r. Veneto 5/2012 (“fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale”) subordina l’applicazione della finestra temporale ivi stabilita alle cadenze del procedimento elettorale stabilite dalla legge statale.

Con il comunicato dell’8 maggio 2025, il Presidente della Giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, ha ringraziato il Consiglio di Stato per aver fornito un chiarimento puntuale e autorevole sulla finestra elettorale delle prossime elezioni regionali del Veneto: il voto dovrà avvenire non oltre domenica 23 novembre 2025, come indica il Consiglio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’art. 2-bis T.U. Edilizia in Veneto

29 Mag 2025
29 Maggio 2025

Il TAR Veneto ribadisce che l’interpretazione fornita dalla Regione Veneto dell’art. 2-bis T.U. Edilizia, di cui all’art. 8 l. R.V. n. 4/2015, esclude gli sporti e gli elementi a sbalzo – inclusi i balconi non chiusi – dal calcolo delle distanze minime, nel limite di m 1,50.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Documento preliminare al PAT

27 Mag 2025
27 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione dell’efficacia pianificatoria del documento preliminare al PAT, prima e dopo la modifica apportata dall’art. 16 l.r. Veneto 19/2019 ai primi due commi dell’art. 36 l.r. Veneto 11/2004.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il cambio di destinazione d’uso nel Veneto: nota di Daniele Iselle

22 Mag 2025
22 Maggio 2025

La regione Veneto detta una disciplina in parte innovativa sul cambio di destinazione d’uso degli immobili.

Tabellina di raffronto delle modifiche apportate dalla nuova legge regionale veneta 6/2025

22 Mag 2025
22 Maggio 2025

modifiche apportate dalla l.r. Veneto 6-2025

Legge regionale veneta n. 6/2025 con novità in materia di SUAP, sottotetti, cambio d’uso e protezione civile

21 Mag 2025
21 Maggio 2025
Pubblicata sul Bur n. 62 del 20 maggio 2025, la LEGGE REGIONALE  n. 6 del 20 maggio 2025 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, ambiente, difesa del suolo, governo del territorio, recupero dei sottotetti a fini abitativi, parchi regionali, acque minerali e termali, protezione civile e distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco.”
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La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (quindi il 21 maggio 2025).
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Sono stati approvati, tra l'altro, 4 emendamenti proposti dal consigliere Marco Zecchinato in materia di  SUAP, sottotetti, cambio d'uso e protezione civile.
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SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE: La modifica serve ad evitare di dover rifare il procedimento di Sportello unico per le attività produttive (SUAP) articoli 3 (deroga urbanistica) e 4 (variante urbanistica) in caso di riduzione dell’intervento anche in termini volumetrici o di superficie. A titolo esemplificativo, qualora un’attività, che sta attuando uno SUAP in variante urbanistica, con già tutto approvato e si trovi in corso d’opera a dover realizzare modifiche quali l’abbassamento dell’edificio, con la formulazione vigente, pur diminuendo il volume e il carico urbanistico rispetto alle previsioni iniziali, dovrebbe rifare la procedura SUAP art. 4, in quanto la riduzione di volume viene valutata come variante. Con la modifica presentata, la variazione potrà essere fatta sempre presentando un normale progetto, mediante articolo 2, quindi molto più semplice e senza fare scattare procedure di variante (conferenze di servizi, pareri particolari).

SOTTOTETTI

Le modifiche alla Legge regionale 51/2019 sono necessarie al fine di adeguare la normativa regionale al Salva Casa. Il sottotetto oggetto di intervento non deve più essere ante 2019 e non riguarda più solo l’ampliamento dell’unità abitativa esistente. Si allarga la platea degli interventi possibili.

CAMBIO D’USO
La proposta ripropone una rivisitazione dell’articolo 42 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 relativa alle modifiche di destinazione d’uso integrandolo ed aggiornandolo alle intervenute novità normative a livello statale (Salva Casa).
In particolare:
- inserita la nuova categoria “e-commerce”;
- disciplina l’attività di logistica
- disciplina il mutamento di destinazione sia di singole unità immobiliari che di interi edifici nella stessa categoria, fatti salvi limiti e condizioni previste dagli strumenti urbanistici comunali;
- disciplina il mutamento della destinazione d’uso di unità immobiliari all’interno delle categorie funzionali;
- consente, per le unità immobiliari al piano terra, il mutamento di destinazione d’uso solo in zone e edifici individuati dal PI;
- disciplina la corresponsione degli oneri conseguenti al mutamento di destinazione d’uso sia di singole unità immobiliari che di interi edifici ricadenti sia nella stessa categoria che in categorie diverse, prevedendo altresì il reperimento di standard minimi, salvo monetizzazione vincolata;
- stabilisce che il mutamento di destinazione senza opere della singola unità immobiliare,
- all’interno della stessa categoria funzionale, non richiede titolo edilizio ed è quindi attività libera;

- disciplina i titoli abilitativi necessari alla realizzazione degli interventi, confermando la disciplina di semplificazione già vigente.

PROTEZIONE CIVILE:
L’emendamento consente ai Comuni di poter individuare la figura del RCPC (responsabile comunale di protezione civile) non solo all’interno della struttura comunale (anche in forma associata) o presso altri enti, ma anche in soggetti esterni mediante affidamento di incarico. Ciò in analogia con quanto accade relativamente alla figura del RSPP (responsabile della sicurezza, prevenzione e protezione) che alcuni enti hanno individuato presso soggetti esterni.
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Decadenza quinquennale delle previsioni urbanistiche sulle aree di espansione

19 Mag 2025
19 Maggio 2025

Nel caso di specie, le aree di proprietà di un privato erano incluse in un PIP nel 2005 come zona D1.

Il Comune – la cui disciplina urbanistica del territorio è rimasta ancorata al PRG vigente in conseguenza della mancata adozione del PAT e del PI – riteneva di applicare l’art. 18, co. 7 e 7-bis l.r. Veneto 11/2004 e, con avviso pubblico, rendeva noto agli aventi titolo la possibilità di richiedere, entro il termine indicato, la proroga del termine quinquennale di efficacia delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a PUA.

Nel dettaglio, l’applicazione di tali norme era fatta discendere dall’art. 13, co. 14 l.r. Veneto 14/2017, che disciplina la fattispecie dei Comuni non dotati di PAT, per i quali il termine quinquennale di decadenza decorre dall’entrata in vigore della stessa legge.

Il privato sosteneva che non gli fosse applicabile l’art. 18, co. 7 l.r. Veneto 11/2004, la quale norma sancirebbe la decadenza delle previsioni urbanistiche di espansione unicamente per le aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti urbanistici non approvati e non anche per le aree soggette a strumenti urbanistici approvati prima del quinquennio.

Il TAR Veneto ha dissentito dal privato.

Lo strumento urbanistico non solo deve essere approvato, ma deve potere spiegare i propri effetti, nel senso che devono essere verificati eventuali termini che condizionano la sua efficacia in relazione a un periodo temporale.

Nella fattispecie concreta, il PIP del 2005 dava espressamente atto di rimanere efficace per la durata di 10 anni dalla data di entrata in vigore.

Ne consegue che il Comune, nel diramare l’avviso pubblico surriferito, ha considerato lo stato delle cose caratterizzato dall’oggettiva mancanza di un PUA approvato e in corso di validità, non ravvisando (correttamente e in piena coerenza con quanto stabilito in origine) alcuna ultrattività al precedente PIP.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Ultrattività del P.I.

19 Mag 2025
19 Maggio 2025

Nel caso di specie, il privato era convinto di aver comprato un’area qualificabile come zona bianca e che questo gli permettesse di superare il vincolo, presente nel P.I. previgente, di ivi edificare un edificio a media struttura di vendita non alimentare.

Il TAR Veneto ha invece applicato la clausola della sopravvenuta variante al P.I., secondo la quale, per i procedimenti edilizi avviati prima dell’adozione del nuovo P.I. e fino all’efficacia dell’agibilità dell’opera, si applica la disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze, com’era il caso di specie.

Post di Alberto Antico – avvocato

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