Ampliamento fino a 800 mc in zona agricola: il fabbricato deve avere, o aver avuto, un collegamento funzionale con il fondo agricolo?
L’art. 44, co. 5 l.r. Veneto 11/2004, nel testo attualmente vigente come novellato dall’art. 34, co. 1 l.r. Veneto 3/2013, recita: “Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale”.
La circolare del Presidente della Giunta regionale, n. 2 del 29.10.2013 – che pubblichiamo – afferma che la norma dovrebbe interpretarsi in combinato disposto con gli artt. 43 e 44, co. 1 l.r. Veneto 11/2004.
Secondo la circolare, “pare potersi affermare” (notare l’espressione dubitativa) che l’ampliamento fino a 800 mc è consentito solo a favore di edifici per i quali lo strumento urbanistico preveda espressamente la destinazione abitativa e sempre che tali edifici “abbiano o abbiano avuto un collegamento funzionale con il fondo agricolo”.
Quest’ultimo requisito, però, non è esplicitamente posto dal dettato normativo del co. 5 dell’art. 44 cit., che fa semplicemente riferimento ai “fabbricati esistenti in zona agricola”.
La questione non risulta però affrontata dalla giurisprudenza.
Può la circolare, in quanto atto amministrativo, offrire un’interpretazione restrittiva delle facoltà edificatorie riconosciute dalla legge regionale? O davvero dagli artt. 43-44 l.r. cit. si può desumere la necessità del collegamento funzionale dell’immobile da ampliare con il fondo agricolo?
Qual è la Vostra opinione?
Post degli avv.ti Alessandra Piola e Alberto Antico
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