PAT e varianti allo strumento urbanistico generale
Il T.A.R. Veneto ricorda che nei Comuni (veneti) sprovvisti di PAT, si possono approvare solamente alcune varianti allo strumento urbanistico vigente.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Veneto ricorda che nei Comuni (veneti) sprovvisti di PAT, si possono approvare solamente alcune varianti allo strumento urbanistico vigente.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che le domande di condono presentate dopo l’entrata in vigore della l. R.V. n. 21/2004 devono sottostare ai requisiti imposti da tale legge, che per le aree assoggettate a vincolo paesaggistico escludeva il condono per gli interventi valutabili in termini di volume.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che, per la valutazione della disciplina applicabile all’istanza di condono edilizio (se quella solo statale di cui alla l. n. 326/2003 o anche quella regionale ex l. R.V. n. 21/2004), bisogna guardare al momento di presentazione della medesima.
Non rileva quindi che la compilazione della domanda sia stata iniziata precedentemente al 12.07.2004 (come previsto dalla norma regionale, prendendo a parametro la data di pubblicazione di C. Cost., sent. n. 196/2004), anche se ciò risultava evidente dalla somma versata quale oblazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che gli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) previsti dalla l.r. Veneto 14/2017, esclusi dal divieto di consumo di nuovo suolo, includono per espresso disposto normativo solo le parti di territorio già pianificate, ovvero oggetto di un PUA approvato (ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. e l.r. cit.).
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. Veneto afferma che, ex art. 44, c. 5 della l.r. Veneto n. 11/2004, si può ottenere la sanatoria edilizia delle opere abusive realizzate su in immobile residenziale ricadente in zona agricola anche se, medio tempore, è stata persa la qualifica di imprenditore agricolo. Ciò in virtù dell’interpretazione autentica della norma avvenuta con l.r. Veneto n. 30/2010.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che l’art. 64 l.r. Veneto 30/2016, nell’interpretare l’art. 9, co. 8 l.r. Veneto 14/2009 sull’applicazione della normativa regionale in materia di Piano Casa, ha limitato l’inderogabilità alle sole distanze previste da disposizioni statali e non anche quelle stabilite da strumenti urbanistici e regolamenti comunali.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto rileva che il titolo di “coltivatore diretto” può essere assegnato o denegato sulla base di un’istruttoria che verifichi se sussiste la prevalenza dell’attività agricola sulle (eventuali) altre. La prevalenza deve intendersi sia a livello temporale (tale attività deve impegnare per il maggior periodo dell’anno) sia a livello economico (essa deve costituire la maggior fonte di reddito del richiedente).
Post di Alessandra Piola – avvocato
Nel caso di specie, il privato provava a sostenere che la destinazione agricola dell’area ove si programmava un ampliamento sarebbe scaduta per decorrenza del termine quinquennale stabilito dall’art. 18, co. 7 l.r. Veneto 11/2004, con conseguente applicazione, oltre che di detta norma, del successivo art. 33.
Il TAR Veneto ha affermato che la censura è priva di pregio.
La decadenza prevista dall’art. 18 cit. è limitata alle sole aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati (per le quali è in astratto ammessa la proroga delle previsioni secondo lo schema delineato dal comma 7-bis art. cit.) e non si applica alle aree con destinazione puntuale, quale è la zona agricola.
Per l’effetto, il Comune doveva denegare l’istanza per l’ottenimento di un PdC per l’intervento di completamento di uno stabilimento industriale esistente ai sensi dell’art. 18-bis l.r. Veneto cit., al fine di renderlo conforme alle norme di sicurezza sul lavoro e alla prevenzione incendi.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. Veneto, con precipuo riferimento ad una procedura di SUAP, afferma che le valutazioni (positive) compiute dalla conferenza di servizi all’interno della prefata procedura, non vincolo affatto il Consiglio comunale che, quale organo deputato alla pianificazione del territorio, ha ampio margine per condividerle o meno, purché dia adeguata motivazione di ciò.
Post di Daniele Iselle
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