10 Agosto 2022
Il TAR Veneto, su ricorso della Regione Veneto e dei comuni interessati, ha annullato il decreto n. 1676/2019 del 5 dicembre 2019, emesso dal Direttore generale della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, avente ad oggetto la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area alpina compresa tra il Comelico e la Val d’Ansiei, Comuni di Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore (BL), ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), 138, comma 3, e 141 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
In primo luogo, il TAR ha ritenuto che l'istruttoria ministeriale fosse carente e basata su dati non attuali: n particolare, i ricorrenti hanno offerto prova che il territorio dei comuni interessati dal vincolo era già soggetto a misure di protezione ex lege per oltre il 96% della superficie (in luogo del 75% indicato dall'Amministrazione).
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Ha inoltre ritenuto perplessa e contraddittoria la motivazione del provvedimento, specialmente là dove l'apposizione del vincolo era stata giustificata con l'esigenza di "evitare lo spopolamento e il declino economico delle aree alpine interessate dal decreto".
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Scrive il TAR: "appartiene, infatti, alla comune esperienza la considerazione secondo cui l’apposizione di una disciplina vincolistica quale quella per cui è causa, accompagnata da una disciplina d’uso che non lascia in concreto alcun margine autorizzativo (o quasi) per la creazione di nuove strutture turistiche, sciistiche o, più in generale, ricettive (come i parcheggi o gli spazi attrezzati per il camping), finisce di fatto per comprimere irrimediabilmente le possibilità di sviluppo economico e sociale delle aree interessate, favorendo ulteriormente il fenomeno dello spopolamento delle aree montane che il decreto vorrebbe contrastare".
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La sentenza del TAR è innovativa nella parte in cui riconosce che una disciplina vincolistica troppo rigida può costituire un freno allo sviluppo delle comunità locali.
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Le amministrazioni sono dunque chiamate a valutare attentamente le misure di protezione, allo scopo di assicurare un bilanciamento tra la tutela del paesaggio e la necessità di sviluppo della comunità locali, la cui presenza costituisce un elemento caratterizzante degli stessi valori ambientali protetti.
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