Tag Archive for: venetoius
Le zone agricole decadono dopo cinque anni?
Nel caso di specie, il privato provava a sostenere che la destinazione agricola dell’area ove si programmava un ampliamento sarebbe scaduta per decorrenza del termine quinquennale stabilito dall’art. 18, co. 7 l.r. Veneto 11/2004, con conseguente applicazione, oltre che di detta norma, del successivo art. 33.
Il TAR Veneto ha affermato che la censura è priva di pregio.
La decadenza prevista dall’art. 18 cit. è limitata alle sole aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati (per le quali è in astratto ammessa la proroga delle previsioni secondo lo schema delineato dal comma 7-bis art. cit.) e non si applica alle aree con destinazione puntuale, quale è la zona agricola.
Per l’effetto, il Comune doveva denegare l’istanza per l’ottenimento di un PdC per l’intervento di completamento di uno stabilimento industriale esistente ai sensi dell’art. 18-bis l.r. Veneto cit., al fine di renderlo conforme alle norme di sicurezza sul lavoro e alla prevenzione incendi.
Post di Alberto Antico – avvocato
SUAP e poteri della conferenza di servizi e del Consiglio comunale
Il T.A.R. Veneto, con precipuo riferimento ad una procedura di SUAP, afferma che le valutazioni (positive) compiute dalla conferenza di servizi all’interno della prefata procedura, non vincolo affatto il Consiglio comunale che, quale organo deputato alla pianificazione del territorio, ha ampio margine per condividerle o meno, purché dia adeguata motivazione di ciò.
Post di Daniele Iselle
SUAP in variante: se la variante precede il PdC, dev’essere tempestivamente impugnata
Nel caso di specie, il ricorrente impugnava un permesso di costruire rilasciato ai sensi dell’art. 4 l.r. Veneto 55/2012, il quale era stato preceduto da una delibera del Consiglio comunale (non impugnata) che variava il P.I., approvando il progetto di cui al successivo PdC e imprimendo così all’area una specifica disciplina dotata di immediata efficacia conformativa, di cui il PdC impugnato costituisce mera attuazione.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza d’interesse, per non aver impugnato anche la precedente delibera consiliare.
Quest’ultima, infatti, non ha natura endoprocedimentale, ma ha una sua propria autonoma efficacia provvedimentale, quale atto di pianificazione (cioè di variante speciale).
Post di Alberto Antico – avvocato
Legge veneta sul consumo di suolo e PUA in corso di approvazione
Il dott. Roberto Travaglini, che sentitamente ringraziamo, ci invia la seguente nota a commento delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno ribaltato le decisioni del TAR Veneto in materia di variante sul consumo di suolo del P.I. di Vicenza.
In estrema sintesi, in sede di adozione di una variante parziale al P.I., il Comune di Vicenza confermava, per quanto qui di interesse, gli accordi pubblico/privati ex art. 6 l.r. Veneto 11/2004 già sottoscritti dai proponenti e già ritenuti di rilevante interesse pubblico.
E tuttavia, in sede di approvazione della variante, il Comune, al dichiarato fine di attenersi ai contenuti della l.r. Veneto 14/2017 e ai limiti di quantità di consumo di suolo assegnati, espungeva le previsioni di espansione edilizia in zone esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata contemplate nel Piano adottato.
Poiché il precedente P.I., approvato nel 2013, decadeva in data 23 marzo 2018 per decorso del quinquennio previsto dall’art. 18, co. 7 l.r. Veneto 11/2004, l’approvazione della variante in parola comportava la decadenza dei PUA con essa incompatibili.
In prime cure il TAR Veneto accoglieva il ricorso di alcuni privati, ritrovatisi con un PUA asseritamente decaduto, affermando che il Comune non poteva motivare in base alla l.r. Veneto 14/2017, perché proprio tale legge esenta dal computo del consumo di suolo i PUA in corso di approvazione alla data della sua entrata in vigore (cfr. art. 13, co. 4-5 l.r. cit.).
Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto diversamente, come ben spiegato dal dott. Travaglini, dato che le disposizioni in materia di P.U.A. in itinere oggetto della legge sul consumo sembrano avere un ambito circoscritto e delimitato alla prefata legge regionale, ovvero soggiacciono (rectius: sottostanno) alle previsioni urbanistiche previste dalla l.r. Veneto 11/2004, le quali “prevalgono” sulle prime.
Consumo di suolo e “procedimenti in corso”
Il TAR Veneto ha offerto un’interpretazione dell’art. 13, co. 4-5 l.r. Veneto 14/2017, secondo cui è consentito ulteriore consumo di suolo libero, nonché l’introduzione di previsioni urbanistiche che comportino consumo di suolo, nelle aree rispetto alle quali, all’entrata in vigore di tale legge, vi sia un procedimento in corso volto o al rilascio di titolo edilizio, o all’approvazione di un PUA.
Nel caso di specie, non poteva invocare tale esenzione il privato la cui area ricadeva in un ambito che il piano regolatore delimitava come necessitante di attuazione mediante uno strumento attuativo, mai presentato.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nuove disposizioni del Veneto in materia di VIA e AIA
Sul Bur n. 139 del 20/10/2023 (Codice interno: 514423) è stata pubblicata la legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27, Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" in relazione agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali nonché allo smaltimento o riciclaggio di carcasse o residui animali e disposizioni transitorie.
Post di Daniele Iselle
Accordo di programma nei comuni sprovvisti di PAT
Il T.A.R. Veneto afferma che l’istituto dell’accordo di programma, delineato dagli art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e 6 della l.r. Veneto n. 11/2004, può essere concluso sia dai Comuni dotati di PAT sia da quelli sprovvisti. Nei secondi, però, non si può invocare la procedura semplificata di varante urbanistica prevista dall’art. 7, c. 2 della l.r. Veneto n. 11/2004, in quanto occorre seguire la procedura ordinaria prevista dalla l.r. Veneto n. 61/9185, stante il tenore dell’art. 48 della l.r. Veneto n. 11/2004 sul cd. periodo transitorio, che impone ai Comuni di seguire le procedure di tale pregressa legge regionale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Natura del vincolo sul Monte Berico del 1935
Nel caso di specie, il ricorrente sosteneva che il vincolo posto dal r.d. 30/1935 “Dichiarazione di interesse storico nazionale della zona di Monte Berico” sarebbe un vincolo culturale, poiché rientrante tra le disposizioni di rango legislativo fatte salve dall’art. 129 d.lgs. 42/2004.
Il TAR Veneto ha respinto questa tesi.
Il r.d. 30/1935 aveva un valore meramente devozionale e commemorativo degli eventi di cui è stato teatro, senza che da esso sia derivato l’assoggettamento dell’intera area ad una tutela assimilabile a quella dei beni culturali; peraltro, esso è stato espressamente abrogato dal d.P.R. 248/2010, in quanto disposizione avente rango regolamentare.
Post di Alberto Antico – avvocato
Legge della Regione Veneto in materia di cultura, turismo ed edilizia scolastica
Sul Bur n. 125 del 22/09/2023 è stata pubblicata la legge regionale del Veneto 19 settembre 2023, n. 25, recante "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di cultura, turismo ed edilizia scolastica".
Post di Daniele Iselle
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