Tag Archive for: venetoius

Sanatoria edilizia, compatibilità ambientale ed organo competente

27 Gen 2022
27 Gennaio 2022

Con l’art. 6 della l. n. 171/1973 le competenze consultive in merito alla compatibilità ambientale delle opere edilizie erano state attribuite alle Provincie. Tuttavia, per quanto concerne la laguna veneta, in virtù dell’art. 4, c. 3 della l. 4 agosto 1991, n. 360, si dispone che la competenza ad esprimersi circa gli abusi eseguiti nel comprensorio spetti alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia, il cui parere è vincolante.

Si deve tuttavia prestare attenzione al regime temporale del riferito passaggio di competenze consultive dalla Provincia alla Commissione per poter stabilire quale autorità sia competente, rilevando così la disciplina in vigore al tempo di emissione del parere.  

Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza

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Un abuso non sanabile ai sensi della l.r. del Veneto 21 del 2004

21 Gen 2022
21 Gennaio 2022

Il TAR Veneto ha deciso un caso di condono edilizio ai sensi della l.r. 21 del 2004 per un edificio residenziale realizzato dove c'era una tettoia agricola. 

Secondo il Tar Veneto, considerato che l’originario manufatto consisteva in una tettoia agricola e, quindi, non un vero e proprio edificio, non è possibile parlare di mera ristrutturazione di un preesistente fabbricato rurale, come sostiene la ricorrente, bensì di una costruzione ex novo, strutturalmente e funzionalmente autonoma e non pertinenziale. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. c) della L.R.V. 05.11.2004 n. 21, tale abuso non è suscettibile di sanatoria edilizia in quanto: “1. Le tipologie di opere di cui all’allegato 1 della legge sul condono sono suscettibili di sanatoria edilizia a condizione che: a) gli ampliamenti di costruzioni a destinazione industriale, artigianale e agricolo-produttiva non superino il 20 per cento della superficie coperta, fino ad un massimo di 450 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
b) gli ampliamenti a destinazione diversa da quella di cui alla lettera a) non superino il 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, fino ad un massimo di 450 metri cubi;
c) le nuove costruzioni siano pertinenze di fabbricati residenziali prive di funzionalità autonoma, fino ad un massimo di 300 metri cubi.
”.

Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza

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Accordi di pianificazione ex art. 6 L.R. Veneto 11/2004: antimafia e persone fisiche non imprenditori

13 Gen 2022
13 Gennaio 2022

L'art. 7-bis della L.R. del Veneto n. 11/2004 stabilisce che:

"Art. 7 bis - Disposizioni per favorire la trasparenza e legalità negli accordi.

1. Con riferimento ai soggetti privati che propongono o partecipano agli accordi di cui agli articoli 6 e 7, di valore superiore a euro 150.000,00, ai fini di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il comune o l’ente promotore l’accordo acquisiscono l’informazione antimafia di cui all’articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”".
.

Le verifiche antimafia di cui all'art. 7-bis si devono fare anche nei confronti di proponenti "soggetti privati", persone fisiche slegate da qualsivoglia attività imprenditoriale?

Una sentenza del TAR Calabria offre argomenti per rispondere di no.

Post di Daniele Iselle

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Il fascino dei concetti vaghi: le barchesse delle ville venete e le pertinenze urbanistiche

28 Dic 2021
28 Dicembre 2021

La sentenza del Consiglio di Stato n. 8348/2021 interessa in modo particolare il Veneto e il Nord-Est, dove ancora sorgono oltre 4000 “ville venete”, cui quasi sempre si affiancano le tradizionali “barchesse”.

Queste ultime sono strutture nate secoli fa per usi agricoli, ma spesso adibite nel tempo ad altri usi.

Nel caso deciso in questa sentenza, la barchessa – dopo l’originario uso agricolo - era stata destinata nel corso del '900 e per decenni ad usi produttivi, e così classificata anche nel catasto. Poi, cessato anche l’uso produttivo - e in realtà qualsiasi uso - la barchessa era stata riclassificata in catasto a depositi e magazzini; e infine è stata venduta e trasformata in albergo.

Il Comune ha dunque richiesto per tale cambio d’uso gli oneri per la nuova destinazione turistico-ricettiva, ma ha assunto come destinazione di partenza una destinazione che la barchessa mai ha avuto: quella residenziale. Ciò in base a una sua asserita natura di “pertinenza” della villa, della quale condividerebbe pertanto la destinazione residenziale.

Il TAR ha avallato questa impostazione, che il Consiglio di Stato ora conferma.

Ma in che senso le barchesse sarebbero pertinenze di qualcosa?

La sentenza del Consiglio di Stato si smarca subito dal concetto civilistico di “pertinenza” (art. 817 codice civile), che del resto – nel caso concreto – neppure poteva ravvisarsi, data la diversità dei proprietari di villa e barchessa.

Richiama invece la nozione di “pertinenza urbanistica”, che però è sempre stata riferita a strutture di modesta dimensione e non suscettibili di autonoma utilizzazione: caratteristiche non riferibili alle barchesse delle ville venete, di dimensioni sempre importanti (spesso più grandi delle ville stesse), e senz’altro utilizzabili per conto loro.

Nonostante ciò, c’è un’idea alla base della sentenza che non viene messa in discussione: la barchessa va considerata attratta alla destinazione della villa perché ne è pertinenza.

Non importano le destinazioni produttive pregresse, anche se documentate, perché non ci sono più e sono superate anche a livello formale dalla successiva classificazione catastale a magazzini-depositi. E in realtà non rileva neanche quest’ultima, che essendo “neutra” non sottrae il fabbricato alla sua natura di pertinenza rispetto alla villa. E, last but not least, non conta neppure che la barchessa un uso residenziale non lo abbia avuto mai.

Ma, allora, da dove deriva la natura di pertinenza? In realtà finisce per essere una petizione di principio, e la contraddizione rimane. Perché delle due l’una: se la barchessa ha una funzione “servente” rispetto alla villa, e ne condivide per questo la destinazione, allora si ricade nel concetto di pertinenza civilistica, che però la sentenza esclude e che comunque è inapplicabile nel caso specifico; se invece la barchessa va considerata una pertinenza urbanistica, come si sostiene nella sentenza, allora non si rientra nella nozione elaborata dalla giurisprudenza amministrativa.

Né sembrano sufficienti a dimostrare che si tratta di pertinenza (e di che tipo?) le espressioni usate dal decreto di vincolo (villa “con le sue notevoli pertinenze agricole”), che hanno solo fini descrittivi e vincolistici.

Probabilmente  la decisione del Consiglio di Stato deriva da una certa difficoltà di inquadrare  ciò che sono state e che rappresentano le “ville venete” e le loro “barchesse”.

Resta il fatto che la sentenza sembra appartenere alla tipologia del "forse no".

Dal punto di vista pratico, il cambio d'uso da residenziale a turistico-ricettivo è abbastanza costoso e questo di certo non favorisce i costosi interventi di recupero di questi antichi manufatti agricoli, doverosamente protetti dalla Soprintendenza ai monumenti (non ho fatto i conti, ma suppongo che sarebbe meno costoso il cambio d'uso da  produttivo a turistico-ricettivo e di più quello da agricolo a turistico-ricettivo).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Sentenza CDS 8348 del 2021

Linee-guida per l’applicazione degli articoli 79 e 81 delle Norme Tecniche del PTRC

02 Dic 2021
2 Dicembre 2021

E' stata pubblicata sul Bur n. 159 del 30/11/2021 (Codice interno: 463841) la deliberazione della Giunta Regionale n. 1619 del 19 novembre 2021, recante <Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) approvato con con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 30 giugno 2020. Approvazione delle "Linee-guida per l'applicazione degli articoli 79 e 81 delle Norme Tecniche del PTRC">

L'articolo 79 riguarda le architetture del Novecento.

L'articolo 81 si occupa dell'adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici:

"ARTICOLO 81 - Adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici
1. Le Province, la Città metropolitana di Venezia e i Comuni, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente piano, adeguano i propri strumenti territoriali e urbanistici ai contenuti dello stesso, ai sensi dell’articolo 3 e del comma 5 dell’articolo 12, della l.r. 11/2004.
2 L’inutile decorso del termine di cui al comma 1 comporta l’applicazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 11/2004.
3. Le Province, la Città metropolitana di Venezia e i Comuni, entro il termine di cui al comma 1, individuano le previsioni degli strumenti territoriali e urbanistici che risultano già adeguate al presente piano e inviano il relativo provvedimento per conoscenza alla Provincia, alla Città metropolitana di Venezia e alla Regione.
4. L’adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici può avvenire anche con più varianti parziali, che devono comunque riguardare singole tematiche o ambiti territoriali omogenei".

DGR 1619 del 19 novembre 2021

Dgr_1619_21_AllegatoA_463841

Una domanda al dott. Roberto Travaglini sull’articolo 7 della legge regionale veneta n. 19 del 2021

29 Nov 2021
29 Novembre 2021

Un tecnico ha inviato al dottor Roberto Travaglini il quesito di seguito riportato, al quale il dottor Travaglini, che sentitamente ringraziamo, risponde nel documento allegato, che contiene anche alcune importanti puntualizzazioni sulle premesse della domanda:

"Premetto che la sopracitata legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale e che, finche' la Legge non venga eventualmente annullata, essa rimane vigente a tutti gli effetti e premetto anche che l'eventuale bocciatura da parte della Corte Costituzionale non è mai retroattiva.

Tutto ciò premesso, è possibile per un cittadino inviare al proprio Comune un raccomandata A.R. col testo qui sotto riportato, con riferimento agli edifici ante 30.01.1977 dichiarati agibili con sopraluogo del tecnico comunale e del medico comunale in cui si dichiara sul certificato di agibilità "la conformita' urbanistica al progetto approvato"?

Testo della raccomandata: "Il sottoscritto X Y intende avvalersi di quanto previsto dall'art.7 della legge regionale del Veneto n. 19 del 2021 ed elenca i titoli abilitativi e i certificati di agibilità, con l'individuazione catastale degli immobili tramite visura catastale”.

Grazie per una cortese risposta"

Risposta a quesito su art. 7 L.R. 19-2021

La Regione Veneto ha presentato un disegno di legge statale sul vincolo cimiteriale

24 Nov 2021
24 Novembre 2021

I consiglieri regionali del Veneto Marco Zecchinato e Sivia Rizzotto, presidente della commissione consiliare Edilizia, hanno proposto al Consiglio regionale del Veneto di approvare una proposta di legge statale, da inviare al Parlamento a Roma, per disciplinare il vincolo cimiteriale, modificando l'articolo 338 del Regio De reeto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie"

PDLS DEFINITIVO NOVEMBRE 2021 ZECCHINATO

Linee guida regionali del Veneto per gli Studi di Microzonazione Sismica per gli strumenti urbanistici comunali.

23 Nov 2021
23 Novembre 2021

Sul Bur n. 154 del 19/11/2021 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1381 del 12 ottobre 2021, recante "Linee guida regionali per gli Studi di Microzonazione Sismica per gli strumenti urbanistici comunali. Modifiche alla D.G.R. 1572/2013 e chiarimenti sulle modalità applicative".

Con il provvedimento vengono forniti chiarimenti e precisazioni sulle modalità di applicazione delle linee guida già determinate con D.G.R. n. 1572/2013, relativamente agli studi di Microzonazione Sismica per gli strumenti urbanistici comunali; contestualmente si approva il nuovo "Elenco dei Comuni del Veneto a cui applicare le linee guida per gli studi di Microzonazione Sismica" che va a sostituire l'allegato B della D.G.R. 1572/2013.

DGRV 1381 del 2021

Dgr_1381_21_AllegatoA_462752

Dgr_1381_21_AllegatoB_462752

Una osservazione su questa normativa: l'articolo 89 del DPR 380/2001 disciplina il parere regionale in materia sismica sugli strumenti urbanistici, prevedendo che, nel caso di mancata risposta  entro 60 giorni, si formi un silenzio diniego:

"2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.

3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo".

Però l'allegato A della DGRV n. 1381 del 12 ottobre 2021 "Linee guida regionali per gli Studi di Microzonazione Sismica per gli strumenti urbanistici comunali. Modifiche alla D.G.R. 1572/2013", dispone che: "I Comuni dell’Allegato B sono pertanto assoggettati alle disposizioni dell’art. 89 “Parere sugli strumenti urbanistici” Sezione I “Norme per le costruzioni in zone sismiche” del D.P.R. 380/2001 che li vincola alla richiesta del parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio secondo le disposizione richiamate nella D.G.R. 1572/2013. Il parere ai sensi delle D.G.R. n. 1572 del 3 settembre 2013 e D.G.R. 899 del 28 giugno 2019, che deve essere rilasciato prima dell'adozione dello strumento urbanistico dal Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, sentita la Direzione Regionale competente in materia di geologia, assolve pertanto anche alle disposizioni previste dall'art. 89 del D.P.R. 380/2001. Il parere dovrà essere rilasciato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale, trascorso tale termine il parere deve intendersi reso come negativo, fatta comunque salva la facoltà di rilasciare il parere anche successivamente alla scadenza del termine indicato".
 
Dunque l'allegato A stabilisce che il parere possa essere rilasciato anche dopo che si è formato il silenzio diniego: mi chiedo, però, se questa previsione sia coerente con il sistema oppure se, dopo che si sia formato un silenzio diniego, prima di rilasciare un parere favorevole oppure insieme a tale rilascio, non si debba anche annullare il diniego che si è formato. 
 
Post di Daniele Iselle
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Come si deroga all’inderogabile DM 1444/1968? Webinar dell’Ordine degli architetti di Verona in collaborazione con Italiaius – 19 novembre 2021

18 Nov 2021
18 Novembre 2021

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Verona, in collaborazione con Italiaius, organizza una tavola rotonda webinar Venerdì 19 novembre 2021, ore 9 – 12  sul D.M. 1444 del 1968 con il seguente programma:

  • Introduzione dell'Arch. Matteo Faustini Presidente Ordine Architetti PPC di Verona
  • Il D.M. 1444 del 1968 è molto più derogabile di quanto si dica? L’esperienza del Comune di Verona: introduzione di Daniele Iselle, funzionario del Comune di Verona
  • DM 1444/68: Storia, valenza giuridica, impatto sulla disciplina civile ed amministrativa e prospettive evolutive: Prof. Avv. Bruno Barel e Avv. Stefano Bigolaro
  • Orientamenti della giurisprudenza costituzionale, amministrativa ed ordinaria sulla derogabilità dei limiti posti dal DM 1444/68: Prof. Avv. Alessandro Calegari e Avv. Matteo Acquasaliente
  • La sfida: come pianificare il recupero urbanistico della città, con i limiti “inderogabili” del DM 1444/68: Arch. Paolo Galuzzi

Moderatore Avv. Dario Meneguzzo

Va ricordato che la L.R. Veneto 4/2015, art. 8 Disposizioni attuative dell'art. 2, stabilisce quanto segue: “…lo strumento urbanistico generale, con le procedure di cui al comma 4, può fissare limiti di densità, di altezza e di distanza in deroga a quelli stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444…”.

La partecipazione è gratuita e per gli iscritti all'Ordine degli Architetti che intendano conseguire i 3 crediti formativi è necessaria l'iscrizione, utilizzando il  link indicato nella locandina allegata.

Per tutti gli altri interessati ad assistere all'evento come ospiti non è richiesta alcuna iscrizione e il link per accedere verrà pubblicato su www.italiaius.it la mattina dell’evento alle ore 9.00.

Chi desidera proporre quesiti può inviarli preventivamente, utilizzando la funzione "comments" in calce al presente post

LOCANDINA webinar

Opere valutabili in termini di volume in area soggetta a vincolo ai fini del condono edilizio

09 Nov 2021
9 Novembre 2021

Il TAR Veneto sottolinea che l’innalzamento di 0,23 cm di un manufatto sito in area sottoposta a vincolo comporta, alla luce della disciplina di cui alla l. R.V. n. 21/2004, il diniego dell’istanza di condono, trattandosi di un’opera valutabile in termini di volume. Non è infatti rilevante il fine di coibentazione dell’innalzamento.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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