Il TAR Veneto ha affermato che la normativa statale sopravvenuta di cui agli artt. 27, 31 e 35 d.P.R. 380/2001 hanno sostituito la procedura prevista dagli artt. 92 e 95 l.r. Veneto 61/1985, fra l’altro attribuendo al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale la competenza in materia di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e di interventi repressivi, con esclusione del coinvolgimento di organi politici come il Consiglio Comunale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la normativa da applicare per la determinazione dell’entità dovuta a titolo di oblazione per il cd. terzo condono (d.l. 269/2003, come convertito dalla l. 326/2003) è quella regionale veneta (l.r. Veneto 21/2004).
La legislazione nazionale si applica esclusivamente ogniqualvolta le Regioni, nella propria autonomia, non abbiano disposto diversamente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce la natura eccezionale della disciplina sul condono, e quindi la necessità di interpretarla in modo restrittivo; non sarebbe quindi essere costituzionalmente legittima una normativa di dettaglio che allarghi le maglie del condono.
Si ricorda che la l. R.V. n. 21/2004 ha passato il vaglio della Corte Costituzionale (sent. n. 49/2006), nella parte in cui pone parametri più stringenti rispetto alla normativa statale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che l’art. 92, co. 4 della l. R.V. n. 61/1985 deve essere interpretato secondo Costituzione: e pertanto, la disposizione deve essere intesa nel senso in cui le uniche opere abusive che possono essere mantenute sono quelle che sono conformi agli strumenti urbanistici alla luce di presupposti normativamente determinati.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che la decadenza della previsione di piano attuativo, al passare di cinque anni dall’entrata in vigore del P.I., comporta la trasformazione della zona interessata in “area non pianificata”, con limitatissime potenzialità edificatorie; per i Comuni non dotati di PAT (e dunque nemmeno di P.I.), il termine quinquennale si applica dall’entrata in vigore della legge sul consumo di suolo (l. R.V. n. 14/2017).
In tale ipotesi, dunque, se le previsioni di PUA non sono state attuate entro giugno 2022, esse devono essere considerate decadute.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, un Comune approvava una variante parziale al P.I. per adeguarsi alla legislazione veneta sul consumo di suolo. La variante ha comportato lo stralcio di alcune previsioni urbanistiche, tra cui quella relativa ad un PUA (che invece in sede di adozione della variante era stato confermato), motivando il cambio di indirizzo con la necessità di non intaccare il limite di suolo consumabile assegnato dalla Regione. La modifica intervenuta tra adozione e approvazione non veniva ripubblicata.
Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità dell’operato del Comune.
L’art. 13, co. 6 l.r. Veneto 14/2017 fa salvi i procedimenti di approvazione dei PUA per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, sia già stata deliberata la dichiarazione di interesse pubblico. Tale norma non introduce un dovere per i Comuni di approvare i PUA pendenti, bensì lascia ai Comuni la facoltà di decidere se portarli a termine o no. Anche gli accordi ex art. 6 l.r. Veneto 11/2004 non sono vincolanti, bensì sono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono e ne seguono le dinamiche procedimentali.
Non vi era bisogno di ripubblicare il Piano, in quanto le modifiche apportate non ne hanno mutato i caratteri essenziali.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto ha affermato che la competenza a disporre la proroga del termine per l’ultimazione dei lavori e di validità di un Piano di Lottizzazione spetta alla Giunta comunale (anche alla luce della convenzione di lottizzazione del caso di specie).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel B.U.R. Veneto n. 10 del 19.01.2024 è stata pubblicata la D.G.R.V. n. 17 del 16.01.2024, rubricata "Approvazione aggiornamento del Piano di riordino territoriale. Art. 8 c.8 L.R. 18 del 27.04.2012. Deliberazione/CR n. 39 del 7 aprile 2023".
Con tale deliberazione, in conformità all’art. 8, co. 10 l.r. Veneto 18/2012, si propone l’aggiornamento del Piano di riordino territoriale (PRT), a suo tempo approvato dalla Regione del Veneto con la D.G.R.V. n. 1417 del 06.08.2013.
Le specifiche dell'aggiornamento sono indicate in dettaglio nell'Allegato A.
L'Allegato B denominato “Appendice” contiene le tabelle rappresentative delle principali zonizzazioni di settore, degli ambiti territoriali, l’elenco aggiornato dei Comuni veneti suddivisi per area geografica omogenea, il progetto “Fusioni: obiettivo 500 Comuni”, nonché gli esiti del processo partecipativo con i rappresentanti istituzionali degli Enti locali.
L'Allegato C contiene la tabella riepilogativa delle osservazioni presentate al Piano di Riordino e della loro accoglibilità o no.
Con il comunicato n. 24 del 10.01.2024 la Regione Veneto ha reso noto che la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge in materia di Governo del Territorio, di contenimento del consumo di suolo, di rigenerazione e riqualificazione, di Edilizia e di Paesaggio, relativo al nuovo Testo Unico denominato “VENETO TERRITORIO SOSTENIBILE”.
Il disegno di legge deve ora essere sottoposto all'esame del Consiglio Regionale per la sua approvazione.
Pubblichiamo il testo del PDL n. 244, il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale (DGR 1/DDL del 9 gennaio 2023), presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 gennaio 2023
Il TAR Veneto ha ritenuto legittime le norme di uno strumento urbanistico comunale che individuavano gli ambiti APS (“Ambito di programmazione integrata per l’organizzazione sostenibile degli insediamenti”) tra quelli oggetto di precedenti previsioni di espansione rimaste inattuate, limitandosi a prevederne la futura sfruttabilità a fini insediativi e rinviando la definizione specifica degli interventi e dei dimensionamenti in esse realizzabili a successive varianti da approvare a seguito della stipula di accordi pubblico-privati ex art. 6 l.r. Veneto 11/2004; tali accordi dovranno definire anche un piano di coordinamento o un PUA riferito all’intero ambito al fine di dare agli interventi uno sviluppo armonico e coerente ad un disegno complessivo.
Il TAR ha precisato che le iniziative programmatiche riferite ad interventi di nuova urbanizzazione che determinino consumo di suolo restano sottoposte ai limiti di cui all’art. 4, co. 2, lett. a l.r. Veneto 14/2017 ed alle procedure previste dall’art. 17, co. 4-bis l.r. Veneto 11/2004, che prevede – a tutela della par condicio tra tutti i proprietari delle aree interessate e, più in generale, dei soggetti interessati – l’espletamento di procedure ad “evidenza pubblica” per l’assegnazione delle volumetrie ammissibili ai sensi del provvedimento regionale di cui all’art. 4 l.r. Veneto 14/2017, nelle quali devono essere preventivamente individuati i criteri ai quali la P.A. dovrà ispirarsi per la valutazione delle proposte.
Post di Alberto Antico – avvocato
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