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Individuate le Autorità delegate per la VINCA

14 Mag 2025
14 Maggio 2025

Con la D.G.R.V. n. 438 del 22.04.2025 (pubblicata nel B.U.R. n. 59 del 09.05.2025), sono state individuate le Autorità delegate per la Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) riportate negli Allegati A, B e C nonché i relativi livelli di valutazione, in attuazione dell’art. 15 l.r. Veneto 27 maggio 2024, n. 12 e del Regolamento regionale n. 4/2025.

La D.G.R.V. è disponibile al seguente link:

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=554549.

Il provvedimento identifica quattro tipologie di enti che potranno esercitare le funzioni di valutazione ambientale:

  • Unioni Montane: l’Unione Montana Agordina, Centro Cadore, Comelico, del Grappa e Pasubio-Piccole Dolomiti potranno occuparsi della valutazione preliminare (Livello I) per i siti Natura 2000 presenti nei loro territori di competenza.
  • Soggetti Gestori dei siti Natura 2000 e dei Parchi e Riserve naturali: questi enti gestiranno le procedure VINCA per i siti della rete Natura 2000 a loro assegnati o ricadenti nel territorio di loro competenza.
  • Veneto Agricoltura (AVISP): l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario avrà competenza su specifici siti della rete Natura 2000 indicati negli allegati del provvedimento.
  • ARPAV: anche l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto si occuperà di specifici siti, come dettagliato nell’allegato C della delibera.

Nonostante la delega di numerose competenze, la Regione Veneto continuerà a esercitare le funzioni VINCA in alcuni ambiti strategici:

  • Nelle procedure di VIA e VAS in cui è autorità competente
  • Per i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e le misure di compensazione in caso di valutazione negativa
  • In tutte le ipotesi non specificamente delegate che richiedano Valutazione d’Incidenza
  • Attraverso l’AVEPA per le concessioni di aiuti previsti dal Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale, limitatamente alla valutazione preliminare.

Le autorità delegate sono state individuate al termine di un processo di verifica articolato in tre fasi: ricognitiva, selettiva e attributiva. La Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso della Regione ha accertato il possesso dei requisiti tecnico-scientifici necessari per il corretto assolvimento delle procedure VINCA.

È interessante notare che le verifiche per le amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Venezia sono ancora in corso, quindi ulteriori autorità delegate potranno essere individuate con successivi provvedimenti.

In fase di prima applicazione, la Regione Veneto promuoverà azioni di supporto e collaborazione a favore delle autorità delegate per facilitare la messa a regime della delega, anche avvalendosi dei propri Enti Strumentali, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione regionale.

Questo nuovo assetto rappresenta un passo importante verso una gestione più capillare e specializzata delle procedure di valutazione ambientale sul territorio veneto, garantendo una maggiore efficienza nell’applicazione delle normative a tutela della biodiversità nei siti della rete Natura 2000.

Post di Daniele Iselle

Divieto di cambio di destinazione d’uso per gli alberghi di Sottomarina

14 Mag 2025
14 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato la legittimità del P.I. di Chioggia, nella parte in cui impedisce il mutamento della destinazione d’uso delle strutture ricettive esistenti a Sottomarina.

In una determinata zona omogenea sono possibili una o più destinazioni d’uso, a seconda di ciò che è previsto dalla strumentazione urbanistica di un determinato Comune, in coerenza con la finalità cui una determinata zona è destinata. Ambedue questi aspetti dell’attività pianificatoria riguardano, almeno in astratto, un insieme di beni omogenei e assumono una valenza di carattere generale, sicché, sia la zonizzazione del territorio comunale sia l’individuazione delle destinazioni d’uso coerenti e consentanee alle zone individuate, costituiscono esplicazione del potere conformativo della proprietà, attribuito dal legislatore al Comune. Di regola, infatti, il vincolo nascente dall’esercizio del potere di pianificazione ha natura conformativa e non espropriativa, quando costituisce un limite alle facoltà del diritto di proprietà di ordine generale, imposto, cioè, su una pluralità indistinta di beni ad un fine di interesse pubblico che trascende gli interessi dei singoli proprietari.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Piano Casa e immobili oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici

14 Mag 2025
14 Maggio 2025

Nel caso di specie, le NTO del PI comunale applicabili a un dato immobile consentono gli ampliamenti nel limite del 10% del volume originario, salvo che non sia approvato un PUA nel quale siano previste prescrizioni intese a salvaguardare il contesto e a riqualificarlo. Non sono previsti, invece, interventi di nuova costruzione.

Il TAR Veneto ha annullato il permesso di costruire con Piano Casa ottenuto dal proprietario di tale immobile, volto alla realizzazione di un ampliamento con corpo separato, ossia di una nuova autonoma costruzione.

La previsione dell’art. 9, co. 1, lett. c l.r. Veneto 14/2009, secondo la quale gli interventi di ampliamento non sono ammessi per gli edifici “oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4”, non può essere interpretata nel senso che l’ampliamento debba ritenersi sempre consentito quando non sia espressamente vietato dalle norme dello strumento urbanistico. Infatti è necessario indagare caso per caso il contesto normativo per verificare se sia rinvenibile un divieto, anche inespresso, di realizzare ampliamenti degli edifici ricompresi nello specifico aggregato edilizio.

Non può invocarsi allo scopo possibilità di derogare ai limiti delle NTO attraverso l’approvazione di un PUA. Da nessuna delle disposizioni della l.r. Veneto 14/2009 emerge la derogabilità delle previsioni degli strumenti urbanistici che subordinano l’ammissibilità degli interventi edilizi al PUA e a tale risultato non può pervenirsi in via interpretativa, poiché il carattere derogatorio del Piano Casa implica una stretta interpretazione delle sue norme, che va circoscritta alle sole tipologie di deroga espressamente considerate, non ammettendo, dunque, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 14 Preleggi, interpretazioni di carattere estensivo o analogico.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’autorizzazione regionale per la riduzione della superficie boscata

13 Mag 2025
13 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha laconicamente affermato che l’autorizzazione regionale per la riduzione della superficie boscata ai sensi dell’art. 4 l.r. Veneto 52/1978 condiziona l’efficacia, ma non la validità del permesso di costruire.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Ampliamento e zona propria

09 Mag 2025
9 Maggio 2025

Il T.A.R. Veneto ricorda che gli ampliamenti ai sensi del cd. Piano Casa possono essere realizzati solo in zona omogenea propria.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Parcheggio di un agricampeggio

02 Mag 2025
2 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che la disciplina dell’attività di agricampeggio, di cui alla l.r. Veneto 28/2012, alla D.G.R.V. n. 613/2015 e alla D.G.R.V. n. 502/2016, non contiene rigide limitazioni regolative in ordine alla dimensione del parcheggio: l’ipotesi di superamento del numero di ospiti ammessi, dovuto alla vasta dimensione del parcheggio stesso, non può impedire la possibilità di autorizzazione del parcheggio, ma riguarda le modalità di esercizio dell’attività agrituristica.

Tanto è vero che l’art. 7 l.r. Veneto 28/2012 indica le aree di parcheggio tra le dotazioni dell’agriturismo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Non si può invocare la legge Veneto 2050 a fini di sanatoria

30 Apr 2025
30 Aprile 2025

Il TAR Veneto ha affermato che la l.r. Veneto 14/2019 (cd. Veneto 2050) vieta espressamente la possibilità di fruire delle disposizioni dalla stessa dettate ai fini di sanatoria, stabilendo che gli interventi di cui all’art. 3, co. 1 l.r. cit. non trovano applicazione per gli edifici anche parzialmente abusivi (cfr. art. 3, co. 4, lett. d l.r. cit.).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Distanza tra pareti finestrate e Piano casa

29 Apr 2025
29 Aprile 2025

Il TAR Veneto ha ritenuto non derogabile, da parte del Piano casa, la distanza minima fissata dall’art. 9 d.m. 1444/1968 di dieci metri fra pareti finestrate, nemmeno a seguito dell’interpretazione autentica dell’art. 2, co. 1 l.r. Veneto 14/2009 ad opera dell’art. 64 l.r. Veneto 30/2016.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Legge regionale veneta sui cavalli

28 Apr 2025
28 Aprile 2025

Legge regionale n. 4 del 22 aprile 2025 – Interventi regionali per la promozione della cultura del cavallo

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=554477

Post di Daniele Iselle

Sulla l. R.V. n. 11/2010

18 Apr 2025
18 Aprile 2025

Il TAR Veneto evidenzia che l’art. 35 della l. R.V. n. 11/2010 – e la conseguente variante urbanistica in sede di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – non consente di aggirare l’obbligo urbanistico di previo PUA.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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