Non si può invocare la legge Veneto 2050 a fini di sanatoria
Il TAR Veneto ha affermato che la l.r. Veneto 14/2019 (cd. Veneto 2050) vieta espressamente la possibilità di fruire delle disposizioni dalla stessa dettate ai fini di sanatoria, stabilendo che gli interventi di cui all’art. 3, co. 1 l.r. cit. non trovano applicazione per gli edifici anche parzialmente abusivi (cfr. art. 3, co. 4, lett. d l.r. cit.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Non è chiaro se si tratti di una richiesta di ampliamento (creato un volume aggiuntivo) o di un intervento su un fabbricato parzialmente abusivo.
Non trovavano- ora il Pdl n. 244 dice questo:
Art. 72 – Ambito di applicazione. (art 3 LR 14/2019)
d) anche parzialmente abusivi, salvo che non trovino applicazione gli articoli 36, 37 e 38 del DPR n. 380 del 2001;
Certo, ora devono aggiornare il tutto con il “salva casa”
Spero che NON si arrivi a dire che su questi volumi sanati, si possano applicare gli incrementi; o peggio, fare un intervento “riparatore”, anche ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 19/2021.
In sintesi: si potrebbe in futuro applicare la veneto 2050, anche su immobili abusivi, contestualmente ovvero nell’ambito di altri interventi. La vedo dura nel caso dell’art. 7 , ma nulla è scontato.
La regione potrebbe anche dire, come fa l’emilia-romagna nella sua legge regionale:
Qualora un titolo edilizio preveda che la demolizione di un edificio esistente, (per esempio nell’ambito di un intervento di riuso e di rigenerazione urbana ovvero di un intervento di recupero del patrimonio edilizio presente nel territorio extraurbano), non deve essere fornita attestazione della regolarità di tutti gli attuali aspetti costruttivi, opere interne, destinazioni d’uso, ecc.. In tali ipotesi la verifica dello stato legittimo deve limitarsi all’ammontare del volume totale o della superficie lorda, ovvero, si ritiene, alla superficie coperta e di ogni altro parametro rilevante per calcolare, in conformità alla legge e alla pianificazione vigente, la nuova edificazione ammissibile.
Per tali interventi infatti diventano irrilevanti eventuali abusi o altre irregolarità costruttive destinate ad essere rimosse (ripristinate) per effetto della demolizione dell’edificio originario.
Altra novità prevista dall’ex art. 7(oltre al fatto che si possa sanare per poterlo applicare) – ora art. 74 del Pdl n. 244.
comma 7.
In tal caso, la premialità di cui ai commi precedenti si applica al volume o alla superficie calcolati in base al rapporto di conversione stabilito dallo strumento urbanistico locale tra la vecchia e la nuova destinazione. Qualora lo strumento urbanistico non definisse alcun rapporto di conversione, l’applicazione del presente comma resta subordinata all’approvazione di una deliberazione del Consiglio comunale, che definisca in via generale il rapporto di conversione da utilizzare.
Sarei curioso di sapere quale sia, nel caso di zona agricola di partenza a zona C1.1 -“periurbana”, il rapporto di conversione che deve stabilire lo strumento urbanistico locale tra la vecchia e la nuova destinazione.
Immagino che la ratio della norma abbia come scopo quello di limitare che il volume ad esempio di un capannone, che è abbastanza consistente, non venga in toto trasferito nella nuova zona per farne palazzine senza limiti di cubatura.
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