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La nuova disciplina regionale veneta su VAS, VIA, VINCA e AIA: seminario col patrocinio della Regione 27 febbraio 2025, ore 9-13

17 Feb 2025
17 Febbraio 2025

Organizzato da vari Ordini professionali, col patrocinio della Regione Veneto, il seminario si svolgerà a Vicenza, presso Palazzo Bonin Longare, Corso Palladio 13, sede di Confindustria.

Il seminario sarà introdotto dal consigliere regionale Marco Zecchinato, relatore della legge, cui farà seguito l'intervento di Cesare Lanna - Regione Veneto, Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e contenzioso, che tratterà il tema: "Analisi della Legge di recente approvazione e focus sui regolamenti attuativi".

Il seminario proseguirà con gli interventi di:

Paolo Giandon - Regolamento A.I.A.
Fabio Zanetti - Regolamento V.A.S.
Lorenza Modenese - Regolamento V.I.A.
Mattia Vendrame - Regolamento V.INCA.

Si può partecipare in presenza oppure in streaming, previa iscrizione ai seguenti link:

link presenza: https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_home.asp
link streaming: https://register.gotowebinar.com/register/7365012013567850586

RICONOSCIMENTI FORMATIVI
Per la partecipazione degli Architetti, Geometri, Periti industriali e Periti agrari sono riconosciuti n. 4 CFP. - Per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali sono riconosciuti 0,125/ora CFP come previsto dal Reg. Conaf 162/2022

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Inammissibile il referendum sull’autonomia differenziata

11 Feb 2025
11 Febbraio 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della l. 86/2024 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione), come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024.

Quel che resta della legge dopo la pronuncia della Consulta è stato ritenuto obiettivamente oscuro per l’elettore.

Dall’oscurità dell’oggetto del quesito deriva un’insuperabile incertezza sulla stessa finalità obiettiva del referendum. Con il rischio che esso si risolva in altro: nel far esercitare un’opzione popolare non già su una legge ordinaria modificata da una sentenza della Corte costituzionale, ma a favore o contro il regionalismo differenziato. Si rischierebbe cioè di avere una radicale polarizzazione identitaria sull’autonomia differenziata come tale, e in definitiva sull’art. 116, co. 3 Cost., che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo di revisione costituzionale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La modulistica necessaria per lo svolgimento delle procedure valutative in materia di VINCA definite col Regolamento regionale n. 4/2025.

03 Feb 2025
3 Febbraio 2025

https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/modulistica-regolamento

Segnaliamo altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28 del 14 gennaio 2025, recante "Approvazione delle condizioni d'obbligo, dei formulari (format proponente e format valutatore) e delle declaratorie previste per le procedure valutative in materia di VINCA. Legge regionale n. 12/2024, art. 17. Regolamento regionale n. 4/2025".

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=547618

Veneto: procedimenti che non rientrano in VAS o Verifica dal 20 gennaio 2025

24 Gen 2025
24 Gennaio 2025

Bur n. 9 del 19 gennaio 2025

REGOLAMENTO REGIONALE n. 3 del 09 gennaio 2025
Regolamento attuativo in materia di VAS (articolo 7 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).”
Art. 5 Campo di applicazione.
1.    Le procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, hanno per oggetto gli aspetti strategici di Piani e Programmi e loro modifiche che possono incidere sulle caratteristiche dell’ambiente, sulle sensibilità del territorio, sulla salute, sul patrimonio culturale e sulla sfera socio economica.
2.    Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, tutti gli atti e i provvedimenti comunque denominati, nonché le relative modifiche, non riconducibili ad un’attività pianificatoria o programmatoria.
3.    Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, le seguenti fattispecie già previste dalla legge nonché quelle aventi natura ricognitiva o connesse a sopravvenute necessità di recepimento o rettifica o riferite esclusivamente ad aspetti progettuali di dettaglio:
a)   interventi di edilizia produttiva, ai sensi dall’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”, realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale;
b)   modifiche di Piani e Programmi, ai sensi dell’articolo 6, comma 12, del TUA, conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge effetto di variante;
c)    modifiche di Piani e Programmi, già oggetto di VAS, finalizzate ad incrementare le misure di tutela ambientale, tra cui la riduzione del carico urbanistico e l’esclusione di aree edificabili;
d)   strumenti attuativi, ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il cui piano sovraordinato sia già stato oggetto di VAS, qualora non comporti variante e abbia altresì definito l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste;
e)    varianti ricognitive dello stato dei luoghi o di rettifica o correzione di errore materiale;
f)    varianti connesse a interventi su singoli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, o comportanti modifiche alla destinazione d’uso o del loro grado di protezione;
g)    varianti di recepimento di disposizioni di legge e di strumenti di pianificazione sovraordinati o di settore;
h)   varianti verdi.
4.    Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, le varianti al Piano di Assetto del Territorio (PAT) e al Piano degli Interventi (PI) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, comprese quelle in recepimento di accordi pubblico-privato, finalizzate all’introduzione di nuove aree residenziali con superficie territoriale, anche cumulativa, inferiore a tre ettari, ad esclusione di quelle ricadenti in ambiti caratterizzati dalla presenza o preesistenza di attività di natura antropica che possano aver alterato una o più matrici ambientali, tra cui siti contaminati oggetto di bonifica, siti industriali dismessi, allevamenti dismessi.
5.    Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, gli strumenti attuativi o loro varianti finalizzati all’introduzione di aree residenziali con superficie territoriale inferiore a tre ettari, qualora ricadano in ambiti già oggetto di VAS.
6.    Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, le varianti al PI confermative di strumenti attuativi decaduti, qualora ricadano in ambiti già oggetto di VAS.
7.    Ai fini dell’aggiornamento del quadro conoscitivo regionale, ogni autorità procedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione dei Piani e Programmi che non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, trasmette alla Commissione regionale per la VAS una tabella di sintesi contenente l’oggetto dei Piani e Programmi, le fattispecie di cui al presente articolo che si sono verificate, la tipologia di trasformazione assunta con riferimento alla destinazione urbanistica, la superficie complessiva impermeabilizzata e il nuovo carico antropico aggiunto.
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Casi di esclusione dal Piano Casa per la presenza di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali

24 Gen 2025
24 Gennaio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che l’espressione “specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti” di cui all’art. 9, co. 1, lett. c l.r. Veneto 14/2009 può essere interpretata in termini non necessariamente riferibili ai singoli edifici, ma anche con riguardo ai vincoli interessanti aree o zone meritevoli di protezione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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I regolamenti ambientali veneti in materia di AIA, VAS, VIA e VINCA

20 Gen 2025
20 Gennaio 2025
Sono stati pubblicati sul BUR i seguenti regolamenti, in attuazione della Legge Regionale veneta 27 maggio 2024, n. 12 ”Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione di incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”.
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Regolamento attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (articolo 22 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).
Regolamento attuativo in materia di VAS (articolo 7 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).
Regolamento attuativo in materia di VIA (articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).
Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).
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I regolamenti sono stati emanati in forza della legge regionale n. 12 del 27 maggio 2024
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Deroghe del Piano Casa

15 Gen 2025
15 Gennaio 2025

Il TAR Veneto ha ricordato che l’art. 64 l.r. Veneto 30/2016 forniva l’interpretazione autentica dell’art. 2, co. 1; dell’art. 6, co. 1 e dell’art. 9, co. 8 l.r. Veneto 14/2009, stabilendo che le norme del cd. Piano Casa devono intendersi nel senso che esse consentono di derogare ai parametri edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini.

Nel caso di specie, era possibile derogare alle percentuali di superficie coperta e scoperta disposte dallo strumento urbanistico in Zona C.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La deroga alla distanza dai confini prevista dal Piano Casa

15 Gen 2025
15 Gennaio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che la l.r. Veneto 14/2009, come modificata dalla l.r. Veneto 32/2013, cd. Piano Casa, è stata abrogata dalla l.r. Veneto 14/2019, che all’art. 17, co. 1 ha dettato una specifica disciplina transitoria: “Gli interventi per i quali la segnalazione certificata di inizio lavori o la richiesta del permesso di costruire siano stati presentati, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, entro il 31 marzo 2019, continuano ad essere disciplinati dalla medesima legge regionale”.

Tale norma deroga al principio tempus regit actum (alla stregua del quale i progetti edilizi sottoposti al Comune con SCIA o domanda di PdC dovrebbero essere esaminati, e quindi accolti o respinti, alla luce dello stato di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione del provvedimento finale e non al momento della proposizione della domanda) e afferma che possono avvalersi del cd. Piano Casa e sfruttare le relative premialità solo i progetti edilizi presentati con SCIA o domanda di PdC entro il 31.03.2019.

Post di Alberto Antico – avvocato

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25° anniversario della firma della Convenzione europea del paesaggio, ma in Veneto siamo ancora senza Piano paesaggistico regionale

03 Gen 2025
3 Gennaio 2025

L’art. 4 d.l. 201/2024 afferma che, al fine di celebrare il 25° anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall’Italia con la l. 9 gennaio 2006, n. 14, è autorizzata la spesa di 800 mila euro per l’anno 2025.

Mentre a Firenze si brinderà al 25° compleanno della Convenzione europea sul paesaggio, in Veneto si continua a discutere di paesaggio come fosse un quadro astratto o un puzzle con pezzi mancanti.

Dal lontano 1939, anno in cui la tutela del paesaggio fu compiutamente introdotta nella legislazione italiana con la celebre l. 1497/1939, e in Veneto da quando è stato delegato dallo Stato alla Regione la corresponsabilità nella tutela del paesaggio, il Piano paesaggistico è una chimera dalle sembianze di cantiere eterno.

“Il paesaggio è uno stato d’animo”, disse una volta Henri-Frédéric Amiel, filosofo, poeta e critico letterario svizzero.

E in Veneto lo hanno preso alla lettera: il Piano paesaggistico, alle soglie del 2025, resta un miraggio.

Le buone intenzioni, naturalmente, non mancano. Le Commissioni locali per il paesaggio sono composte da esperti di comprovata esperienza, incaricati di garantire la tutela del nostro patrimonio dai Sindaci, previa attenta analisi di curricula che, a quanto pare, talvolta sono redatti con il talento creativo di un futurista.

“Chi controlla il controllore?” si domandava Platone, e la risposta, nel caso del Veneto, è semplice: nessuno, perché le valutazioni paesaggistiche non hanno regole e sono totalmente soggettive.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Paesaggi straordinari, sostituiti da fabbricati “sostenibili” a zero consumo; colline moreniche “piegate” alla legittima edificazione. E sì, perché formalmente è tutto assolutamente conforme ad un piano che non c’è.

Da giovane pensavo che il detto: “Le leggi sono come le ragnatele: i deboli vi restano impigliati, i potenti le spezzano” fosse un pregiudizio ideologico; oggi i potenti sono più raffinati e non vogliono ragnatele.

Post di Daniele Iselle

Aree idonee di diritto all’installazione di impianti fotovoltaici: coordinamento della disciplina nazionale e regionale ante d.lgs. 190/2024

23 Dic 2024
23 Dicembre 2024

Il TAR Veneto ha affermato che l’installazione degli impianti fotovoltaici (anche con moduli a terra) in aree considerate idonee ex lege deve considerarsi sempre consentita, senza che possano rilevare limitazioni o restrizioni imposte da normative regionali, previgenti o successive all’entrata in vigore della disciplina nazionale.

Di fronte al virtuale contrasto con la norma regionale per cui, allorché si tratti di impianto fotovoltaico con moduli posizionati a terra, occorre la produzione, da parte dell’istante, degli atti di asservimento di terreni agricoli trascritti nei registri immobiliari, ai sensi dall’art. 4, co. 2 l.r. Veneto 17/2022, il TAR ha chiarito che risulta possibile una lettura integrata della normativa statale e quella regionale tale per cui i criteri introdotti dall’art. 4 l.r. cit. varranno esclusivamente nelle aree agricole diverse da quelle qualificate dal legislatore statale come “aree idonee di diritto”.

Si segnala che la fattispecie esaminata dal TAR era antecedente al d.lgs. 190/2024, che ha riscritto il regime autorizzatorio degli impianti per la produzione di energia rinnovabile.

Post di Alberto Antico – avvocato

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