Tag Archive for: venetoius

Gli incentivi volumetrici del Piano Casa non sono autonomamente cedibili

21 Feb 2025
21 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che, come precisato dalla Regione del Veneto nella circolare n. 1 del 13.11.2014, pubblicata nel B.U.R. n. 111 del 20.11.2014, gli incrementi volumetrici realizzabili ai sensi della l.r. Veneto 14/2009 sul cd. Piano Casa non sono cedibili.

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

Piano Casa e altezze massime

21 Feb 2025
21 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 9, co. 8-bis l.r. Veneto 14/2009, secondo cui gli interventi con Piano Casa possono derogare alle altezze massime previste dal d.m. 1444/1968.

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

Piano Casa e deroghe alle altezze

21 Feb 2025
21 Febbraio 2025

Anche in un’altra sentenza il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 9, co. 8-bis l.r. Veneto 14/2009, secondo cui «al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l’obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell’articolo 2 bis del DPR n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell’altezza dell’edificio esistente».

La norma ha portata derogatoria rispetto alle previsioni sulle altezze degli edifici previste dal d.m. 1444/1968, il quale nell’art. 8, per la Zona B (di cui al caso di specie), prevede che «l’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all’art. 7».

Quindi la citata legge regionale consente una deroga temperata al citato d.m. 1444/1968, nel senso di consentire di realizzare edifici più alti di quelli «preesistenti e circostanti» (da intendersi quindi come edifici vicini a quello da erigere o ricostruire), ma con il limite dell’incremento massimo del 40% dell’«edificio esistente» (da intendersi come l’edificio da ampliare).

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

Piano Casa e immobili abusivi

21 Feb 2025
21 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che un immobile in oggetto è abusivo, anche parzialmente, è sottratto all’ambito di applicazione del Piano casa, in base all’art. 9, co. 1, lett. e l.r. Veneto 14/2009. Secondo tale norma, in particolare, l’abuso anche parziale è ostativo al riconoscimento, in favore dell’immobile che ne è affetto, dei benefici premiali della legge sul Piano casa, la quale comunque, conformemente alla sua ratio di stimolo all’economia e di miglioramento della qualità abitativa, non può essere utilizzata dal privato per procedere alla sanatoria di abusi preesistenti.

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

Si può sommare il bonus volumetrico del Piano Casa con l’indice riconosciuto dallo strumento urbanistico?

21 Feb 2025
21 Febbraio 2025

Il TAR Veneto, dopo aver dato atto del proprio revirement giurisprudenziale, ha affermato che è maggiormente aderente al dettato normativo e alla ratio del Piano Casa (anche alla luce delle circolari interpretative emanate dalla Regione e dei rapporti con la l.r. Veneto 14/2019) un’interpretazione dell’art. 3, co. 2 l.r. Veneto 14/2009 che ammetta il cumulo tra volumetria residua di piano e gli incrementi volumetrici previsti dalla disciplina speciale.

Il TAR ha precisato che, nel caso di specie, la parte dell’edificio occupata dal vano dell’ascensore, che rientra tra i vani tecnici, deve essere escluso dal calcolo della volumetria, non generando autonomo carico urbanistico, ed è funzionale a superare le barriere architettoniche.

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

Piano Casa e previo utilizzo dell’indice volumetrico del PRG

21 Feb 2025
21 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha ricordato che le deroghe previste dalla l.r. Veneto 14/2009 ss.mm.ii., cd. Piano Casa, non sono utilizzabili se prima non sia utilizzata l’intera volumetria prevista dal PRG; detto in altri termini, la legge regionale sul Piano Casa consente l’ampliamento dell’immobile esistente solo se non è possibile realizzare l’ampliamento utilizzando le ordinarie previsioni del piano regolatore.

Il TAR ha aggiunto che questo principio, originariamente elaborato in via pretoria, è oggi consacrato ed esplicitato nell’art. 11 l.r. Veneto 14/2019, cd. Veneto 2050.

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

La nuova disciplina regionale veneta su VAS, VIA, VINCA e AIA: seminario col patrocinio della Regione 27 febbraio 2025, ore 9-13

17 Feb 2025
17 Febbraio 2025

Organizzato da vari Ordini professionali, col patrocinio della Regione Veneto, il seminario si svolgerà a Vicenza, presso Palazzo Bonin Longare, Corso Palladio 13, sede di Confindustria.

Il seminario sarà introdotto dal consigliere regionale Marco Zecchinato, relatore della legge, cui farà seguito l'intervento di Cesare Lanna - Regione Veneto, Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e contenzioso, che tratterà il tema: "Analisi della Legge di recente approvazione e focus sui regolamenti attuativi".

Il seminario proseguirà con gli interventi di:

Paolo Giandon - Regolamento A.I.A.
Fabio Zanetti - Regolamento V.A.S.
Lorenza Modenese - Regolamento V.I.A.
Mattia Vendrame - Regolamento V.INCA.

Si può partecipare in presenza oppure in streaming, previa iscrizione ai seguenti link:

link presenza: https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_home.asp
link streaming: https://register.gotowebinar.com/register/7365012013567850586

RICONOSCIMENTI FORMATIVI
Per la partecipazione degli Architetti, Geometri, Periti industriali e Periti agrari sono riconosciuti n. 4 CFP. - Per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali sono riconosciuti 0,125/ora CFP come previsto dal Reg. Conaf 162/2022

_LocA3_CORSI_OAPPC_Vas-Via-Vinca-Aia_27feb2025_DEFDEF

Inammissibile il referendum sull’autonomia differenziata

11 Feb 2025
11 Febbraio 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della l. 86/2024 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione), come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024.

Quel che resta della legge dopo la pronuncia della Consulta è stato ritenuto obiettivamente oscuro per l’elettore.

Dall’oscurità dell’oggetto del quesito deriva un’insuperabile incertezza sulla stessa finalità obiettiva del referendum. Con il rischio che esso si risolva in altro: nel far esercitare un’opzione popolare non già su una legge ordinaria modificata da una sentenza della Corte costituzionale, ma a favore o contro il regionalismo differenziato. Si rischierebbe cioè di avere una radicale polarizzazione identitaria sull’autonomia differenziata come tale, e in definitiva sull’art. 116, co. 3 Cost., che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo di revisione costituzionale.

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

La modulistica necessaria per lo svolgimento delle procedure valutative in materia di VINCA definite col Regolamento regionale n. 4/2025.

03 Feb 2025
3 Febbraio 2025

https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/modulistica-regolamento

Segnaliamo altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28 del 14 gennaio 2025, recante "Approvazione delle condizioni d'obbligo, dei formulari (format proponente e format valutatore) e delle declaratorie previste per le procedure valutative in materia di VINCA. Legge regionale n. 12/2024, art. 17. Regolamento regionale n. 4/2025".

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=547618

Veneto: procedimenti che non rientrano in VAS o Verifica dal 20 gennaio 2025

24 Gen 2025
24 Gennaio 2025

Bur n. 9 del 19 gennaio 2025

REGOLAMENTO REGIONALE n. 3 del 09 gennaio 2025
Regolamento attuativo in materia di VAS (articolo 7 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).”
Art. 5 Campo di applicazione.
1.    Le procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, hanno per oggetto gli aspetti strategici di Piani e Programmi e loro modifiche che possono incidere sulle caratteristiche dell’ambiente, sulle sensibilità del territorio, sulla salute, sul patrimonio culturale e sulla sfera socio economica.
2.    Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, tutti gli atti e i provvedimenti comunque denominati, nonché le relative modifiche, non riconducibili ad un’attività pianificatoria o programmatoria.
3.    Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, le seguenti fattispecie già previste dalla legge nonché quelle aventi natura ricognitiva o connesse a sopravvenute necessità di recepimento o rettifica o riferite esclusivamente ad aspetti progettuali di dettaglio:
a)   interventi di edilizia produttiva, ai sensi dall’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”, realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale;
b)   modifiche di Piani e Programmi, ai sensi dell’articolo 6, comma 12, del TUA, conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge effetto di variante;
c)    modifiche di Piani e Programmi, già oggetto di VAS, finalizzate ad incrementare le misure di tutela ambientale, tra cui la riduzione del carico urbanistico e l’esclusione di aree edificabili;
d)   strumenti attuativi, ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il cui piano sovraordinato sia già stato oggetto di VAS, qualora non comporti variante e abbia altresì definito l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste;
e)    varianti ricognitive dello stato dei luoghi o di rettifica o correzione di errore materiale;
f)    varianti connesse a interventi su singoli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, o comportanti modifiche alla destinazione d’uso o del loro grado di protezione;
g)    varianti di recepimento di disposizioni di legge e di strumenti di pianificazione sovraordinati o di settore;
h)   varianti verdi.
4.    Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, le varianti al Piano di Assetto del Territorio (PAT) e al Piano degli Interventi (PI) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, comprese quelle in recepimento di accordi pubblico-privato, finalizzate all’introduzione di nuove aree residenziali con superficie territoriale, anche cumulativa, inferiore a tre ettari, ad esclusione di quelle ricadenti in ambiti caratterizzati dalla presenza o preesistenza di attività di natura antropica che possano aver alterato una o più matrici ambientali, tra cui siti contaminati oggetto di bonifica, siti industriali dismessi, allevamenti dismessi.
5.    Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, gli strumenti attuativi o loro varianti finalizzati all’introduzione di aree residenziali con superficie territoriale inferiore a tre ettari, qualora ricadano in ambiti già oggetto di VAS.
6.    Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, le varianti al PI confermative di strumenti attuativi decaduti, qualora ricadano in ambiti già oggetto di VAS.
7.    Ai fini dell’aggiornamento del quadro conoscitivo regionale, ogni autorità procedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione dei Piani e Programmi che non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, trasmette alla Commissione regionale per la VAS una tabella di sintesi contenente l’oggetto dei Piani e Programmi, le fattispecie di cui al presente articolo che si sono verificate, la tipologia di trasformazione assunta con riferimento alla destinazione urbanistica, la superficie complessiva impermeabilizzata e il nuovo carico antropico aggiunto.
.
© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC