Il TAR Veneto ha affermato che la l.r. Veneto 14/2019 (cd. Veneto 2050) vieta espressamente la possibilità di fruire delle disposizioni dalla stessa dettate ai fini di sanatoria, stabilendo che gli interventi di cui all’art. 3, co. 1 l.r. cit. non trovano applicazione per gli edifici anche parzialmente abusivi (cfr. art. 3, co. 4, lett. d l.r. cit.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ritenuto non derogabile, da parte del Piano casa, la distanza minima fissata dall’art. 9 d.m. 1444/1968 di dieci metri fra pareti finestrate, nemmeno a seguito dell’interpretazione autentica dell’art. 2, co. 1 l.r. Veneto 14/2009 ad opera dell’art. 64 l.r. Veneto 30/2016.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che l’art. 35 della l. R.V. n. 11/2010 – e la conseguente variante urbanistica in sede di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – non consente di aggirare l’obbligo urbanistico di previo PUA.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Secondo il TAR Veneto, il Piano Casa di cui alla l. R.V. n. 14/2009 non consentiva di derogare agli obblighi di previo Piano Urbanistico Attuativo previsti dallo strumento urbanistico: anche l’art. 64 della l. R.V. n. 30/2016 di interpretazione autentica della potenzialità derogatoria del Piano Casa, infatti, non indica tra le – eccezionali – norme derogate tale tipo di prescrizione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha lodato un Comune per aver correttamente ricostruito l’evoluzione della normativa regionale in materia di vincolo cimiteriale.
La l.r. Veneto 4/2015 aveva inserito il comma 4-bis all’art. 41 l.r. Veneto 11/2004, prevedendo espressamente che nelle aree di rispetto cimiteriale, oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell’art. 338, co. 5 T.U. leggi sanitarie, “l’attuazione degli interventi urbanistici, pubblici o privati, compatibili con le esigenze di pubblico interesse attinenti il profilo sanitario, urbanistico e di tranquillità dei luoghi, di cui al medesimo comma 5, è consentita previa approvazione da parte del Consiglio comunale di un piano urbanistico attuativo con le procedure di cui all'articolo 20. Tale disposizione si applica anche ai comuni non dotati di PAT”.
La formulazione attualmente vigente invece (frutto della riscrittura ad opera dell’art. 63, co. 4 l.r. Veneto 30/2016) ha inteso restringere le ipotesi in cui è ammessa, eccezionalmente, l’edificazione in quelle medesime zone, prevedendo che “l’attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell’interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi”.
Essendo espressamente previsto – perché possa essere disposta la riduzione della fascia di rispetto – che si motivi in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico alla riduzione della fascia di rispetto, è chiaro che gli interventi ammissibili devono tendere al perseguimento di interessi pubblici di rango superiore a quelli tutelati dalla fascia di rispetto e che tali non possono considerarsi gli interventi volti allo sfruttamento residenziale dell’area, tenuto conto, peraltro, della necessità di salvaguardare la sacralità dei luoghi, certamente pregiudicata da una più intensa presenza umana.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha concordato con la circolare regionale n. 1 del 19.04.2021, la quale chiariva che l’art. 3, co. 4, lett. b l.r. Veneto 14/2019, cd. Veneto 2050, esclude dall’ambito applicativo della legge regionale gli edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti. Ove, quindi, specifiche norme di pianificazione urbanistica e territoriale non consentano, in particolare, ampliamenti o demolizioni e successive ricostruzioni, tali interventi non potranno essere assentiti. Sono annoverate tra le specifiche norme di tutela anche i cd. gradi di protezione imposti dagli strumenti di pianificazione sugli edifici di pregio architettonico o di valore storico testimoniale, le disposizioni relative alle tipologie costruttive, la disciplina relativa alle destinazioni d’uso nonché le norme puntuali contenute nelle schede d’intervento relative ai singoli edifici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 28.01.2025 (pubblicato in G.U., Serie Generale n. 51 del 03.03.2025), è stata approvata la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnero, di Longare, di Nanto e di Villaga della Provincia di Vicenza e del Comune di San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona.
1. Affittacamere in edificio residenziale e normativa veneta
2. Aumento delle unità immobiliari in caso di recupero dei sottotetti e normativa veneta
3. Cambio d’uso senza opere abusivo e aumento del carico urbanistico
4. Rapporto tra l. R.V. n. 50 e n. 51 del 2019
5. Recupero dei sottotetti e reperimento dei parcheggi
6. Recupero sottotetti e opere di isolamento termico
7. Strutture metalliche
8. Ricostruire meno di quanto esisteva (prima di un incendio) non è un abuso edilizio
9. Demoricostruzione e la definizione di ristrutturazione edilizia nel 2016
10. Per installare i silos serve un permesso di costruire
11. Rotazione fabbricato in sede di ricostruzione: non variazione essenziale ma parziale difformità
12. Pavimentazione e titolo edilizio: PdC e non attività edilizia libera
13. Opere ammesse in zona bianca
14. Titolo necessario per la copertura con un telo antigrandine di un piazzale di 10.000 mq per vendita auto
15. Il tempo non sana gli abusi edilizi
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