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Deroghe del Piano Casa
Il TAR Veneto ha ricordato che l’art. 64 l.r. Veneto 30/2016 forniva l’interpretazione autentica dell’art. 2, co. 1; dell’art. 6, co. 1 e dell’art. 9, co. 8 l.r. Veneto 14/2009, stabilendo che le norme del cd. Piano Casa devono intendersi nel senso che esse consentono di derogare ai parametri edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini.
Nel caso di specie, era possibile derogare alle percentuali di superficie coperta e scoperta disposte dallo strumento urbanistico in Zona C.
Post di Alberto Antico – avvocato
La deroga alla distanza dai confini prevista dal Piano Casa
Il TAR Veneto ha affermato che la l.r. Veneto 14/2009, come modificata dalla l.r. Veneto 32/2013, cd. Piano Casa, è stata abrogata dalla l.r. Veneto 14/2019, che all’art. 17, co. 1 ha dettato una specifica disciplina transitoria: “Gli interventi per i quali la segnalazione certificata di inizio lavori o la richiesta del permesso di costruire siano stati presentati, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, entro il 31 marzo 2019, continuano ad essere disciplinati dalla medesima legge regionale”.
Tale norma deroga al principio tempus regit actum (alla stregua del quale i progetti edilizi sottoposti al Comune con SCIA o domanda di PdC dovrebbero essere esaminati, e quindi accolti o respinti, alla luce dello stato di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione del provvedimento finale e non al momento della proposizione della domanda) e afferma che possono avvalersi del cd. Piano Casa e sfruttare le relative premialità solo i progetti edilizi presentati con SCIA o domanda di PdC entro il 31.03.2019.
Post di Alberto Antico – avvocato
25° anniversario della firma della Convenzione europea del paesaggio, ma in Veneto siamo ancora senza Piano paesaggistico regionale
L’art. 4 d.l. 201/2024 afferma che, al fine di celebrare il 25° anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall’Italia con la l. 9 gennaio 2006, n. 14, è autorizzata la spesa di 800 mila euro per l’anno 2025.
Mentre a Firenze si brinderà al 25° compleanno della Convenzione europea sul paesaggio, in Veneto si continua a discutere di paesaggio come fosse un quadro astratto o un puzzle con pezzi mancanti.
Dal lontano 1939, anno in cui la tutela del paesaggio fu compiutamente introdotta nella legislazione italiana con la celebre l. 1497/1939, e in Veneto da quando è stato delegato dallo Stato alla Regione la corresponsabilità nella tutela del paesaggio, il Piano paesaggistico è una chimera dalle sembianze di cantiere eterno.
“Il paesaggio è uno stato d’animo”, disse una volta Henri-Frédéric Amiel, filosofo, poeta e critico letterario svizzero.
E in Veneto lo hanno preso alla lettera: il Piano paesaggistico, alle soglie del 2025, resta un miraggio.
Le buone intenzioni, naturalmente, non mancano. Le Commissioni locali per il paesaggio sono composte da esperti di comprovata esperienza, incaricati di garantire la tutela del nostro patrimonio dai Sindaci, previa attenta analisi di curricula che, a quanto pare, talvolta sono redatti con il talento creativo di un futurista.
“Chi controlla il controllore?” si domandava Platone, e la risposta, nel caso del Veneto, è semplice: nessuno, perché le valutazioni paesaggistiche non hanno regole e sono totalmente soggettive.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Paesaggi straordinari, sostituiti da fabbricati “sostenibili” a zero consumo; colline moreniche “piegate” alla legittima edificazione. E sì, perché formalmente è tutto assolutamente conforme ad un piano che non c’è.
Da giovane pensavo che il detto: “Le leggi sono come le ragnatele: i deboli vi restano impigliati, i potenti le spezzano” fosse un pregiudizio ideologico; oggi i potenti sono più raffinati e non vogliono ragnatele.
Post di Daniele Iselle
Aree idonee di diritto all’installazione di impianti fotovoltaici: coordinamento della disciplina nazionale e regionale ante d.lgs. 190/2024
Il TAR Veneto ha affermato che l’installazione degli impianti fotovoltaici (anche con moduli a terra) in aree considerate idonee ex lege deve considerarsi sempre consentita, senza che possano rilevare limitazioni o restrizioni imposte da normative regionali, previgenti o successive all’entrata in vigore della disciplina nazionale.
Di fronte al virtuale contrasto con la norma regionale per cui, allorché si tratti di impianto fotovoltaico con moduli posizionati a terra, occorre la produzione, da parte dell’istante, degli atti di asservimento di terreni agricoli trascritti nei registri immobiliari, ai sensi dall’art. 4, co. 2 l.r. Veneto 17/2022, il TAR ha chiarito che risulta possibile una lettura integrata della normativa statale e quella regionale tale per cui i criteri introdotti dall’art. 4 l.r. cit. varranno esclusivamente nelle aree agricole diverse da quelle qualificate dal legislatore statale come “aree idonee di diritto”.
Si segnala che la fattispecie esaminata dal TAR era antecedente al d.lgs. 190/2024, che ha riscritto il regime autorizzatorio degli impianti per la produzione di energia rinnovabile.
Post di Alberto Antico – avvocato
L’edificazione a Venezia richiedeva un titolo edilizio fin dal 1929
Il TAR Veneto ha ricordato che nel Comune di Venezia anche le opere edilizie realizzate in epoca anteriore al 1967 necessitavano di titolo edificatorio, in virtù del regolamento edilizio comunale del 12 novembre 1929, che, all’art. 2, prescriveva la preventiva autorizzazione del Podestà per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia nel territorio comunale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Regione veneto: indicazioni tecniche in materia sismica per l’applicazione del decreto Salva Casa 69/2024
Pubblichiamo il documento della Regione Veneto sul punto
Ampliamento fino a 800 mc in zona agricola
Il TAR Veneto afferma che, nel caso di una nuova unità abitativa in zona agricola realizzata ai sensi dell’art. 5 l. R.V. n. 24/1985, è possibile un suo ampliamento ai sensi dell’art. 44, co. 5 l. R.V. n. 11/2004 (e quindi fino a 800 mc).
Post di Alessandra Piola – avvocato
Tipologie di allevamento
Il TAR Veneto sottolinea le diverse tipologie di allevamento (intensivo, aziendale e “piccolo allevamento familiare”), da cui discendono diverse fasce di rispetto. E in particolare:
- l’allevamento intensivo deve rispettare i requisiti previsti dalla normativa regionale in materia (per la precisione, la d.G.R.V. n. 856/2012);
- il “piccolo allevamento familiare” prevede un limite massimo di quattro animali (elemento quantitativo) e una finalità di mero autoconsumo (elemento qualitativo), requisiti che devono entrambi coesistere.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Pubblicato sul B.U.R. il regolamento regionale di riforma degli obblighi informativi per la locazione turistica
Con il regolamento regionale n. 5 del 05.11.2024 (pubblicato sul B.U.R. n. 146 dell’08.11.2024), sono state approvate le modifiche al regolamento regionale n. 2 del 10.09.2019, recante a sua volta la disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (art. 27-bis, co. 4 l.r. Veneto 11/2013).
Il regolamento è disponibile al seguente link:
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioRegolamento.aspx?id=542084.
Post di Daniele Iselle

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