Tag Archive for: venetoius

Piano Casa e riduzione del costo di costruzione

21 Feb 2025
21 Febbraio 2025

Nel caso di specie, il privato otteneva un permesso di costruire per la demo-ricostruzione con ampliamento ai sensi del Piano Casa di un edificio, beneficiando dell’ampliamento di volumetria e delle deroghe ad altezza massima e distanza dai confini ivi previste.

Il TAR Veneto ha affermato che il privato non poteva beneficiare anche della riduzione del costo di costruzione in misura pari al 50% prevista dall’art. 13 l.r. Veneto 32/2013, in quanto tale fattispecie e quella regolata dall’art. 7 l.r. Veneto 14/2009 sono tra loro alternative e, comunque, non sovrapponibili.

Il beneficio di cui all’art. 13 l.r. Veneto 32/2013 è riservato alle nuove costruzioni, non alle demo-ricostruzioni come nel caso di specie.

Il privato replicava di aver fatto ricorso al Piano Casa solo in via residuale e, quindi, avendo utilizzato principalmente le facoltà costruttive ordinarie di PRG, avrebbe ora diritto all’applicazione del regime contributivo previsto per i nuovi edifici dall’art. 13 cit. per tutto il volume consentito dal PRG.

Il TAR ha respinto anche questa censura.

L’intervento edilizio è in sé unitario e non può essere scomposto e riqualificato dal privato a proprio piacimento per poter beneficiare sia delle agevolazioni previste per gli interventi di demo-ricostruzione con ampliamento, sia di quelle previste per quelli di nuova edificazione. Gli ampliamenti consentiti dal Piano Casa non sono individuati in percentuali fisse, bensì in percentuali massime: il che significa che, in applicazione del Piano Casa, pur essendovi una previsione massima di ampliamento sul piano teorico-astratto ad es. del 70%, ben possono e potranno essere realizzati dal punto di vista concreto-applicativo ampliamenti nettamente inferiori a questa percentuale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Gli incentivi volumetrici del Piano Casa non sono autonomamente cedibili

21 Feb 2025
21 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che, come precisato dalla Regione del Veneto nella circolare n. 1 del 13.11.2014, pubblicata nel B.U.R. n. 111 del 20.11.2014, gli incrementi volumetrici realizzabili ai sensi della l.r. Veneto 14/2009 sul cd. Piano Casa non sono cedibili.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Piano Casa e altezze massime

21 Feb 2025
21 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 9, co. 8-bis l.r. Veneto 14/2009, secondo cui gli interventi con Piano Casa possono derogare alle altezze massime previste dal d.m. 1444/1968.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Piano Casa e deroghe alle altezze

21 Feb 2025
21 Febbraio 2025

Anche in un’altra sentenza il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 9, co. 8-bis l.r. Veneto 14/2009, secondo cui «al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l’obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell’articolo 2 bis del DPR n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell’altezza dell’edificio esistente».

La norma ha portata derogatoria rispetto alle previsioni sulle altezze degli edifici previste dal d.m. 1444/1968, il quale nell’art. 8, per la Zona B (di cui al caso di specie), prevede che «l’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all’art. 7».

Quindi la citata legge regionale consente una deroga temperata al citato d.m. 1444/1968, nel senso di consentire di realizzare edifici più alti di quelli «preesistenti e circostanti» (da intendersi quindi come edifici vicini a quello da erigere o ricostruire), ma con il limite dell’incremento massimo del 40% dell’«edificio esistente» (da intendersi come l’edificio da ampliare).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Piano Casa e immobili abusivi

21 Feb 2025
21 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che un immobile in oggetto è abusivo, anche parzialmente, è sottratto all’ambito di applicazione del Piano casa, in base all’art. 9, co. 1, lett. e l.r. Veneto 14/2009. Secondo tale norma, in particolare, l’abuso anche parziale è ostativo al riconoscimento, in favore dell’immobile che ne è affetto, dei benefici premiali della legge sul Piano casa, la quale comunque, conformemente alla sua ratio di stimolo all’economia e di miglioramento della qualità abitativa, non può essere utilizzata dal privato per procedere alla sanatoria di abusi preesistenti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Si può sommare il bonus volumetrico del Piano Casa con l’indice riconosciuto dallo strumento urbanistico?

21 Feb 2025
21 Febbraio 2025

Il TAR Veneto, dopo aver dato atto del proprio revirement giurisprudenziale, ha affermato che è maggiormente aderente al dettato normativo e alla ratio del Piano Casa (anche alla luce delle circolari interpretative emanate dalla Regione e dei rapporti con la l.r. Veneto 14/2019) un’interpretazione dell’art. 3, co. 2 l.r. Veneto 14/2009 che ammetta il cumulo tra volumetria residua di piano e gli incrementi volumetrici previsti dalla disciplina speciale.

Il TAR ha precisato che, nel caso di specie, la parte dell’edificio occupata dal vano dell’ascensore, che rientra tra i vani tecnici, deve essere escluso dal calcolo della volumetria, non generando autonomo carico urbanistico, ed è funzionale a superare le barriere architettoniche.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Piano Casa e previo utilizzo dell’indice volumetrico del PRG

21 Feb 2025
21 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha ricordato che le deroghe previste dalla l.r. Veneto 14/2009 ss.mm.ii., cd. Piano Casa, non sono utilizzabili se prima non sia utilizzata l’intera volumetria prevista dal PRG; detto in altri termini, la legge regionale sul Piano Casa consente l’ampliamento dell’immobile esistente solo se non è possibile realizzare l’ampliamento utilizzando le ordinarie previsioni del piano regolatore.

Il TAR ha aggiunto che questo principio, originariamente elaborato in via pretoria, è oggi consacrato ed esplicitato nell’art. 11 l.r. Veneto 14/2019, cd. Veneto 2050.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La nuova disciplina regionale veneta su VAS, VIA, VINCA e AIA: seminario col patrocinio della Regione 27 febbraio 2025, ore 9-13

17 Feb 2025
17 Febbraio 2025

Organizzato da vari Ordini professionali, col patrocinio della Regione Veneto, il seminario si svolgerà a Vicenza, presso Palazzo Bonin Longare, Corso Palladio 13, sede di Confindustria.

Il seminario sarà introdotto dal consigliere regionale Marco Zecchinato, relatore della legge, cui farà seguito l'intervento di Cesare Lanna - Regione Veneto, Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e contenzioso, che tratterà il tema: "Analisi della Legge di recente approvazione e focus sui regolamenti attuativi".

Il seminario proseguirà con gli interventi di:

Paolo Giandon - Regolamento A.I.A.
Fabio Zanetti - Regolamento V.A.S.
Lorenza Modenese - Regolamento V.I.A.
Mattia Vendrame - Regolamento V.INCA.

Si può partecipare in presenza oppure in streaming, previa iscrizione ai seguenti link:

link presenza: https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_home.asp
link streaming: https://register.gotowebinar.com/register/7365012013567850586

RICONOSCIMENTI FORMATIVI
Per la partecipazione degli Architetti, Geometri, Periti industriali e Periti agrari sono riconosciuti n. 4 CFP. - Per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali sono riconosciuti 0,125/ora CFP come previsto dal Reg. Conaf 162/2022

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Inammissibile il referendum sull’autonomia differenziata

11 Feb 2025
11 Febbraio 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della l. 86/2024 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione), come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024.

Quel che resta della legge dopo la pronuncia della Consulta è stato ritenuto obiettivamente oscuro per l’elettore.

Dall’oscurità dell’oggetto del quesito deriva un’insuperabile incertezza sulla stessa finalità obiettiva del referendum. Con il rischio che esso si risolva in altro: nel far esercitare un’opzione popolare non già su una legge ordinaria modificata da una sentenza della Corte costituzionale, ma a favore o contro il regionalismo differenziato. Si rischierebbe cioè di avere una radicale polarizzazione identitaria sull’autonomia differenziata come tale, e in definitiva sull’art. 116, co. 3 Cost., che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo di revisione costituzionale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La modulistica necessaria per lo svolgimento delle procedure valutative in materia di VINCA definite col Regolamento regionale n. 4/2025.

03 Feb 2025
3 Febbraio 2025

https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/modulistica-regolamento

Segnaliamo altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28 del 14 gennaio 2025, recante "Approvazione delle condizioni d'obbligo, dei formulari (format proponente e format valutatore) e delle declaratorie previste per le procedure valutative in materia di VINCA. Legge regionale n. 12/2024, art. 17. Regolamento regionale n. 4/2025".

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=547618

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