Tag Archive for: venetoius

Variazioni essenziali, tra legge statale e art. art. 92, co. 3, lett. c) della l. R.V. n. 61/1985

27 Feb 2025
27 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha ritenuto che la traslazione di un fabbricato rispetto alla posizione originariamente assentita dal titolo, con violazione delle distanze, dovesse essere considerata “variazione essenziale”, anche una volta vagliata attraverso l’art. 92, co. 3, lett. c) della l. R.V. n. 61/1985.

A noi, peraltro, sembra che occorra anche un sensibile pregiudizio per poter parlare di variazione essenziale.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Il Veneto è pronto per la promozione delle comunità energetiche e dell’autoconsumo

25 Feb 2025
25 Febbraio 2025

Il recente Decreto Ministeriale 421 del 4 dicembre 2024, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (consultabile al link https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Archivio_Normativa/dm_421_04-12-2024.pdf), rappresenta un passo significativo verso un futuro energetico sostenibile. Questo decreto, che si inserisce nel quadro delle politiche europee e nazionali per la transizione energetica, pone un forte accento sullo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e sull’autoconsumo, con particolare attenzione alla regione Veneto.

Un Futuro Sostenibile per il Veneto

Il Veneto, già noto per il suo impegno verso la sostenibilità, è una delle regioni che beneficerà maggiormente delle risorse stanziate dal DM 421. Con una dotazione finanziaria di oltre 3 milioni di euro, la regione è pronta a implementare progetti esemplari che promuovono l’energia rinnovabile e l’autoconsumo?

Questi progetti non solo contribuiranno a ridurre le emissioni di CO2, ma favoriranno anche la creazione di comunità energetiche locali, rafforzando il tessuto sociale e combattendo la povertà energetica.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili: Un Modello di Successo

Le comunità energetiche rinnovabili (CER) rappresentano un modello innovativo di produzione e consumo dell’energia. Queste comunità permettono ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni di unirsi per produrre, consumare e condividere energia rinnovabile. In Veneto, le CER sono già una realtà consolidata, grazie a iniziative locali che hanno dimostrato come l’autoconsumo collettivo possa portare benefici economici e ambientali significativi.

Autoconsumo: Un Vantaggio per Tutti

L’autoconsumo, sia individuale che collettivo, è al centro delle politiche energetiche del Veneto. Il DM 421 prevede incentivi specifici per progetti che promuovono l’autoconsumo, con un’agevolazione in conto capitale fino all’80% per gli impianti realizzati da enti pubblici. Questo approccio mira a rendere l’energia rinnovabile accessibile a tutti, riducendo i costi energetici e aumentando l’indipendenza energetica della regione.

Un Impegno Concreto per la Transizione Energetica

Il DM 421 del 4 dicembre 2024 è un esempio concreto dell’impegno del governo italiano e della regione Veneto per la transizione energetica. Le risorse stanziate saranno utilizzate per finanziare progetti esemplari che non solo rispettano i criteri di sostenibilità ambientale, ma che promuovono anche l’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei cittadini. In questo modo, il Veneto si conferma una regione all’avanguardia nella lotta ai cambiamenti climatici e nella promozione di un futuro energetico sostenibile.

Post di Daniele Iselle

Vinca in Veneto: decreto del Direttore delle Valutazioni Ambientali

24 Feb 2025
24 Febbraio 2025
Pubblichiamo il provvedimento che approva, in attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA, rubricato "Disposizioni transitorie e finali", il modulo riportato in Allegato A, da utilizzarsi nei casi in cui un P/P/P/I/A non rientri nel campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA. Con l'acquisizione di tale modulo da parte dell'Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione, non si rende necessaria l'attivazione delle procedure valutative di cui all'allegato tecnico del citato Regolamento n. 4/2025.
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Piano Casa e riduzione del costo di costruzione

21 Feb 2025
21 Febbraio 2025

Nel caso di specie, il privato otteneva un permesso di costruire per la demo-ricostruzione con ampliamento ai sensi del Piano Casa di un edificio, beneficiando dell’ampliamento di volumetria e delle deroghe ad altezza massima e distanza dai confini ivi previste.

Il TAR Veneto ha affermato che il privato non poteva beneficiare anche della riduzione del costo di costruzione in misura pari al 50% prevista dall’art. 13 l.r. Veneto 32/2013, in quanto tale fattispecie e quella regolata dall’art. 7 l.r. Veneto 14/2009 sono tra loro alternative e, comunque, non sovrapponibili.

Il beneficio di cui all’art. 13 l.r. Veneto 32/2013 è riservato alle nuove costruzioni, non alle demo-ricostruzioni come nel caso di specie.

Il privato replicava di aver fatto ricorso al Piano Casa solo in via residuale e, quindi, avendo utilizzato principalmente le facoltà costruttive ordinarie di PRG, avrebbe ora diritto all’applicazione del regime contributivo previsto per i nuovi edifici dall’art. 13 cit. per tutto il volume consentito dal PRG.

Il TAR ha respinto anche questa censura.

L’intervento edilizio è in sé unitario e non può essere scomposto e riqualificato dal privato a proprio piacimento per poter beneficiare sia delle agevolazioni previste per gli interventi di demo-ricostruzione con ampliamento, sia di quelle previste per quelli di nuova edificazione. Gli ampliamenti consentiti dal Piano Casa non sono individuati in percentuali fisse, bensì in percentuali massime: il che significa che, in applicazione del Piano Casa, pur essendovi una previsione massima di ampliamento sul piano teorico-astratto ad es. del 70%, ben possono e potranno essere realizzati dal punto di vista concreto-applicativo ampliamenti nettamente inferiori a questa percentuale.

Post di Alberto Antico – avvocato

Gli incentivi volumetrici del Piano Casa non sono autonomamente cedibili

21 Feb 2025
21 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che, come precisato dalla Regione del Veneto nella circolare n. 1 del 13.11.2014, pubblicata nel B.U.R. n. 111 del 20.11.2014, gli incrementi volumetrici realizzabili ai sensi della l.r. Veneto 14/2009 sul cd. Piano Casa non sono cedibili.

Post di Alberto Antico – avvocato

Piano Casa e altezze massime

21 Feb 2025
21 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 9, co. 8-bis l.r. Veneto 14/2009, secondo cui gli interventi con Piano Casa possono derogare alle altezze massime previste dal d.m. 1444/1968.

Post di Alberto Antico – avvocato

Piano Casa e deroghe alle altezze

21 Feb 2025
21 Febbraio 2025

Anche in un’altra sentenza il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 9, co. 8-bis l.r. Veneto 14/2009, secondo cui «al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l’obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell’articolo 2 bis del DPR n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell’altezza dell’edificio esistente».

La norma ha portata derogatoria rispetto alle previsioni sulle altezze degli edifici previste dal d.m. 1444/1968, il quale nell’art. 8, per la Zona B (di cui al caso di specie), prevede che «l’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all’art. 7».

Quindi la citata legge regionale consente una deroga temperata al citato d.m. 1444/1968, nel senso di consentire di realizzare edifici più alti di quelli «preesistenti e circostanti» (da intendersi quindi come edifici vicini a quello da erigere o ricostruire), ma con il limite dell’incremento massimo del 40% dell’«edificio esistente» (da intendersi come l’edificio da ampliare).

Post di Alberto Antico – avvocato

Piano Casa e immobili abusivi

21 Feb 2025
21 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che un immobile in oggetto è abusivo, anche parzialmente, è sottratto all’ambito di applicazione del Piano casa, in base all’art. 9, co. 1, lett. e l.r. Veneto 14/2009. Secondo tale norma, in particolare, l’abuso anche parziale è ostativo al riconoscimento, in favore dell’immobile che ne è affetto, dei benefici premiali della legge sul Piano casa, la quale comunque, conformemente alla sua ratio di stimolo all’economia e di miglioramento della qualità abitativa, non può essere utilizzata dal privato per procedere alla sanatoria di abusi preesistenti.

Post di Alberto Antico – avvocato

Si può sommare il bonus volumetrico del Piano Casa con l’indice riconosciuto dallo strumento urbanistico?

21 Feb 2025
21 Febbraio 2025

Il TAR Veneto, dopo aver dato atto del proprio revirement giurisprudenziale, ha affermato che è maggiormente aderente al dettato normativo e alla ratio del Piano Casa (anche alla luce delle circolari interpretative emanate dalla Regione e dei rapporti con la l.r. Veneto 14/2019) un’interpretazione dell’art. 3, co. 2 l.r. Veneto 14/2009 che ammetta il cumulo tra volumetria residua di piano e gli incrementi volumetrici previsti dalla disciplina speciale.

Il TAR ha precisato che, nel caso di specie, la parte dell’edificio occupata dal vano dell’ascensore, che rientra tra i vani tecnici, deve essere escluso dal calcolo della volumetria, non generando autonomo carico urbanistico, ed è funzionale a superare le barriere architettoniche.

Post di Alberto Antico – avvocato

Piano Casa e previo utilizzo dell’indice volumetrico del PRG

21 Feb 2025
21 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha ricordato che le deroghe previste dalla l.r. Veneto 14/2009 ss.mm.ii., cd. Piano Casa, non sono utilizzabili se prima non sia utilizzata l’intera volumetria prevista dal PRG; detto in altri termini, la legge regionale sul Piano Casa consente l’ampliamento dell’immobile esistente solo se non è possibile realizzare l’ampliamento utilizzando le ordinarie previsioni del piano regolatore.

Il TAR ha aggiunto che questo principio, originariamente elaborato in via pretoria, è oggi consacrato ed esplicitato nell’art. 11 l.r. Veneto 14/2019, cd. Veneto 2050.

Post di Alberto Antico – avvocato

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