7 Dicembre 2022
L'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione (Allegato V) del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali disciplina gli interventi edilizi consentiti nelle aree classificate a pericolosità moderata (P1).
Il comma 4 stabilisce che: "4. Tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia che comportano la realizzazione di nuovi edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, infrastrutture, devono in ogni caso essere collocati a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il piano campagna. Tale quota non si computa ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi previsti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano".
Il comma 4 sembra prevalere sulle disposizioni edilizie e urbanistiche del Comune, senza necessità di preventivo recepimento, ma non è formulato in termini chiari, perchè non precisa se la deroga valga anche per le distanze (per esempio quelle dai confini o quelle di cui al D.M. 1444 del 1968).
Alcuni tecnici ci segnalano anche la difficoltà di applicarlo quando, per rispettare questa quota di sicurezza, debba essere prevista la rampa per i disabili e non ci sia uno spazio sufficiente per realizzarla con le pendenze prescritte.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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