Tag Archive for: venetoius

Pubblicata sul BURV la sentenza della Corte Costituzionale che ha annullato l’art. 93-bis della LR 61/85

14 Nov 2022
14 Novembre 2022

Pubblicata sul BURV n. 134 del giorno 11 novembre 2022 la sentenza della Corte Costituzionale che ha annullato l’art. 93-bis della LR 61/85 sullo stato legittimo degli immobili.

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioSentenzaOrdinanza.aspx?id=488566

Post di Daniele Iselle

Le FAQ della Regione Veneto su Veneto 2050

08 Nov 2022
8 Novembre 2022

Quale valore giuridico hanno le FAQ?

Le FAQ, pur non avendo carattere vincolante, hanno l’obiettivo di chiarire le questioni poste con maggiore frequenza, fornendo, nel contempo, un’utile indicazione di carattere applicativo. In ordine alla loro natura, si precisa che le risposte alle FAQ non possono “essere assimilate a una fonte del diritto, né primaria, né secondaria. Neppure possono essere considerate affini alle circolari, dal momento che non costituiscono un obbligo interno per gli organi amministrativi. In difetto dei necessari presupposti legali, esse non possono costituire neppure atti di interpretazione autentica” (Cons. Stato, Sezione I, parere 20 luglio 2021, n. 1275).

FAQ Relative all’Allegato A alla Legge | ultimo aggiornamento 27/10/2022

https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/faq-veneto2050

Post di Daniele Iselle

Le FAQ della Regione Veneto sull’urbanistica commerciale

07 Nov 2022
7 Novembre 2022

Segnaliamo le risposte della Regione Veneto ad alcune domande frequenti (FAQ) sui rapporti tra il commercio (Regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013):

Pianificazione intercomunale (PATI) delle aree destinate alle grandi strutture di vendita

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Adeguamento dello strumento urbanistico comunale

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Perimetrazione del centro urbano e individuazione delle aree dismesse e degradate

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Interventi commerciali in aree per grandi strutture di vendita alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 50 del 2012

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Varianti di trasformazione da destinazione agricola a destinazione commerciale

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Accordi di programma per interventi di rilevanza regionale

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Tutela ambientale in tema di medie strutture di vendita

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Post di Daniele Iselle

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Piano Casa del Veneto e proroghe

03 Nov 2022
3 Novembre 2022

Nel corso del webinar dd. 20.10.2022 si è discusso sulla possibilità di applicare la cd. proroga ordinaria ex art. 15, c. 2 del d.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia) e/o le proroghe cd. straordinarie previste dall’art. 30, c. 3 del d.l. n. 63/2013 (cd. decreto del fare), dall’art. 10, c. 4 del d.l. n. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni) e dall’art. 10 septies del d.l. 21/2022 (cd. decreto Ucraina) ai titoli edilizi ottenuti ai sensi e per gli effetti della l.r. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii.

Nonostante opinioni contrastanti, a parere dello scrivente non si ravvisano ostacoli giuridici ad applicare ambedue gli istituti giuridici anche al caso in esame, purché ricorrano le seguenti condizioni:

  • come chiarito dalla sentenza della Cassazione penale, sez. III, 12.05.2008 n. 19101, la proroga cd. ordinaria può essere concessa dall’ente locale solo se la strumentazione urbanistica consente tutt’ora l’intervento edilizio. In caso contrario, infatti, l’interesse privato al completamento dell’opera soggiace rispetto a quello pubblico connesso all’ordinato assetto del territorio: “la proroga non può essere più accordata quando siano sopravvenute previsioni urbanistiche incompatibili con l'intervento assentito. Nient'altro che questo, infatti, è il significato della succitata disposizione (che è - si ripete - di stretta interpretazione), secondo cui il permesso di costruire decade quando entra in vigore una disciplina urbanistica contraria, a meno che i lavori siano stati già iniziati e vengano completati nel termine ordinario dei tre anni. In altre parole, il termine decadenziale non ammette proroga quando il regime urbanistico sopravvenuto non consente più la realizzazione dell'intervento. Non può quindi condividersi nella sua assolutezza quella giurisprudenza amministrativa secondo cui la proroga della concessione edilizia non ancora scaduta non possiede una propria autonomia, ma è accessoria alla concessione originaria, con la conseguenza che l'autorità amministrativa non può denegarla a motivo della sopravvenienza di una disciplina urbanistica incompatibile (C. Stato, Sez. VI, 4.2.1997, n. 234; C. Stato, Sez. V, 8.11.1982, n. 771; C. Stato, Sez. V, n. 2.9.1983, n. 356). Questa giurisprudenza infatti è in insanabile contrasto con il tenore letterale della norma in esame. Disattenderla non vuol dire negare la differenza antologica tra la proroga e il rinnovo della concessione, essendo indubitabile che la proroga ha carattere accessorio, e perciò, contrariamente al rinnovo, non comporta nuovi oneri concessori e deve essere rilasciata con riferimento alla disciplina vigente al momento in cui la concessione prorogata venne emanata. Significa invece, più semplicemente, che l'istituto della proroga non è più applicabile quando sia sopravvenuta una disciplina urbanistica incompatibile con l'intervento assentito. In tal caso, infatti, l'interesse urbanistico è considerato prevalente rispetto all'interesse privato a portare a termine l'intervento, che non sia stato completato nel termine triennale anche per causa indipendente dalla sua volontà”;
  • per quanto concerne le proroghe legate al periodo emergenziale, la normativa di riferimento chiarisce che l’istituto giuridico si applica esclusivamente se “i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati”. La norma, in sostanza, riproduce il contenuto dell’art. 15, c. 2 del d.P.R. n. 380/2001 come interpretato dalla giurisprudenza.

Tanto assodato, per poter applicare le proroghe suddette occorre verificare se, medio tempore, siano entrati in vigore nuovi strumenti urbanistici che impediscano l’intervento edilizio.

Con precipuo riferimento alle proroghe straordinarie, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2508 del 2018 commentata nei post del 04.07.2022 e del 24.08.2022 giungeva a negare l’applicazione dell’art. 30, c. 3 del d.l. n. 63/2013 perché, in quel caso, vi era stato un nuovo Piano del Governo del Territorio (PGT) entrato in vigore il 21.11.2012 che impediva di realizzare, per l’avvenire, l’intervento edilizio ricadente, ora, in un Nucleo di Antica Formazione (NAF) in cui non era consentita l’edificazione. In aggiunta a ciò, il Piano Casa della Regione Lombardia scadeva il 31.12.2013 e difettava di una disciplina transitoria.

Così non è nella Regione Veneto ove, come visto, sovviene l’art. 17 della l.r. Veneto n. 14/2019 (cd. Veneto2050) che ha introdotto la cd. l’ultrattività del titolo edilizio e, quindi, la sua conformità sui generis alla pregressa ed attuale strumentazione urbanistica, stante la natura intrinsecamente ed ontologicamente derogatoria del Piano Casa.

Riassumendo, dal mio punto di vista, non ravviso impedimenti né di ordine logico né giuridico per applicare tutte le proroghe de quibus, sia ordinarie sia straordinarie, anche alle pratiche di Piano Casa presentate nella Regione Veneto.

Ovviamente, la condizione imprescindibile è che l’intervento rispetti tutte le condizioni previste dalle varie disposizioni in esame, in primis l’assenza di nuovi strumenti urbanistici che impediscano di realizzare l’intervento per motivazioni o ragioni nuove e diverse da quelle già esistenti al momento del rilascio del titolo che, lo si rimarca, era già di per sé in deroga.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Indicazioni operative per i Comuni veneti per la realizzazione di strutture ricettive in ambienti naturali

12 Set 2022
12 Settembre 2022

Sul Bur n. 109 del 09/09/2022 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1101 del 06 settembre 2022, recante "Indicazioni operative per i Comuni per la realizzazione di strutture ricettive in ambienti naturali. L.R. n. 11/2013, articoli 1, 4 e 27 ter. DGR n. 828 del 8 giugno 2018 e s.m.i."

dettaglio Atto DGRV 1101 del 2022

Post di Daniele Iselle

Il garbuglio delle proroghe dei titoli edilizi nel caso del piano casa della Regione Veneto

09 Set 2022
9 Settembre 2022

Pubblichiamo una considerazione di Daniele Iselle sul controverso tema in oggetto.

Il tema non ancora pacifico è se le proroghe dei titoli edilizi si applichino anche a quelli rilasciati in forza del piano casa del Veneto:

  1. in un post pubblicato da Italiaius il 4 luglio 2022 Daniele Iselle segnalava la sentenza del Consiglio di Stato n. 2508 del 2018, che escludeva la proroga dei titoli edilizi (riferita ai decreti legge del fare n. 69 del 2013) per quelli rilasciati in forza della legge lombarda sul Piano Casa;
  2. in un post datato 24 agosto 2022 l'avvocato Matteo Acquasaliente sosteneva che tale sentenza non rileva nel caso del piano casa del Veneto, perchè l'articolo 17, comma 1, della l.r. 14/2019 (Veneto 2050) stabilisce l'ultrattività della vecchia legge sul piano casa del Veneto, che resta applicabile ai titoli edilizi richiesti entro il 31 marzo 2019;
  3. in un commento del 29 agosto 2022 a tale post, l'avv. Domenico Chinello sosteneva, invece, la tesi opposta, confortato in questo anche da un successivo commento datato 5 settembre 2022 dell'architetto Fiorenza Dal Zotto;
  4. oggi Daniele Iselle implicitamente fa capire di non essere d'accordo con la tesi contraria (lo dice in modo ermetico, ma intervistato telefonicamente dal sottoscritto dal sottoscritto ha confermato che ho capito bene);
  5. aspettiamo a questo punto la replica dell'avv. Matteo Acquasaliente a quanto scritto dall'avv. Chinello e dall'arch. Dal Zotto.      

 Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Proroghe dei titoli edilizi e Piano Casa nella Regione Veneto 

Regime transitorio in materia di consumo di suolo

07 Set 2022
7 Settembre 2022

Il TAR Veneto ha affermato che gli accordi pubblico-privati ex art. 6 l.r. Veneto 11/2004, nonché i P.U.A. – purché il loro iter sia giunto almeno allo stadio indicato all’art. 13, co. 4-6 l.r. Veneto 14/2017 – possono essere portati a conclusione anche successivamente all’approvazione degli atti regionali e comunali di adeguamento alle norme sul consumo di suolo, ma il suolo così trasformato dovrà essere considerato a scomputo dal contingente complessivo comunale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Aggiornamento del piano regionale veneto di gestione dei rifiuti urbani e speciali

06 Set 2022
6 Settembre 2022

La Giunta Regionale ha approvato l’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA). DGR n. 69/CR del 5/07/2022.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 988 del 09/08/2022 Approvazione dell'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA). DGR n. 69/CR del 5/07/2022.

Post di Daniele Iselle

Potestà legislativa delle Regioni in materia di terzo condono

06 Set 2022
6 Settembre 2022

Il TAR Veneto ha ricordato che, ai sensi dell’art. 32, co. 27, lett. d l. 326/2003, non sono condonabili le opere realizzate su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici-ambientali, dopo l’apposizione del vincolo e non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Poiché il privato invocava a difesa l’art. 3 l.r. Veneto 21/2004, che a suo dire costituirebbe norma più favorevole, il TAR ha aggiunto che, come da giurisprudenza della Corte costituzionale, esula dalla potestà legislativa concorrente delle Regioni il potere di ampliare i limiti applicativi della sanatoria o di allargare l’area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Rapporti tra legge statale e regionale in materia urbanistica

31 Ago 2022
31 Agosto 2022

La Corte di cassazione penale ha ricordato che, in materia urbanistica, le leggi regionali devono essere interpretate in modo da non collidere con i principi generali stabiliti dalla legge statale.

Nel caso di specie, nonostante una legge della Regione siciliana disponga che non serve alcun titolo per la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, devono prevalere gli artt. 3, 10 e 31 d.P.R. 380/2001 che richiedono allo scopo il Permesso di Costruire.

Post di Alberto Antico – avvocato

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