3 Novembre 2022
Nel corso del webinar dd. 20.10.2022 si è discusso sulla possibilità di applicare la cd. proroga ordinaria ex art. 15, c. 2 del d.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia) e/o le proroghe cd. straordinarie previste dall’art. 30, c. 3 del d.l. n. 63/2013 (cd. decreto del fare), dall’art. 10, c. 4 del d.l. n. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni) e dall’art. 10 septies del d.l. 21/2022 (cd. decreto Ucraina) ai titoli edilizi ottenuti ai sensi e per gli effetti della l.r. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii.
Nonostante opinioni contrastanti, a parere dello scrivente non si ravvisano ostacoli giuridici ad applicare ambedue gli istituti giuridici anche al caso in esame, purché ricorrano le seguenti condizioni:
- come chiarito dalla sentenza della Cassazione penale, sez. III, 12.05.2008 n. 19101, la proroga cd. ordinaria può essere concessa dall’ente locale solo se la strumentazione urbanistica consente tutt’ora l’intervento edilizio. In caso contrario, infatti, l’interesse privato al completamento dell’opera soggiace rispetto a quello pubblico connesso all’ordinato assetto del territorio: “la proroga non può essere più accordata quando siano sopravvenute previsioni urbanistiche incompatibili con l'intervento assentito. Nient'altro che questo, infatti, è il significato della succitata disposizione (che è - si ripete - di stretta interpretazione), secondo cui il permesso di costruire decade quando entra in vigore una disciplina urbanistica contraria, a meno che i lavori siano stati già iniziati e vengano completati nel termine ordinario dei tre anni. In altre parole, il termine decadenziale non ammette proroga quando il regime urbanistico sopravvenuto non consente più la realizzazione dell'intervento. Non può quindi condividersi nella sua assolutezza quella giurisprudenza amministrativa secondo cui la proroga della concessione edilizia non ancora scaduta non possiede una propria autonomia, ma è accessoria alla concessione originaria, con la conseguenza che l'autorità amministrativa non può denegarla a motivo della sopravvenienza di una disciplina urbanistica incompatibile (C. Stato, Sez. VI, 4.2.1997, n. 234; C. Stato, Sez. V, 8.11.1982, n. 771; C. Stato, Sez. V, n. 2.9.1983, n. 356). Questa giurisprudenza infatti è in insanabile contrasto con il tenore letterale della norma in esame. Disattenderla non vuol dire negare la differenza antologica tra la proroga e il rinnovo della concessione, essendo indubitabile che la proroga ha carattere accessorio, e perciò, contrariamente al rinnovo, non comporta nuovi oneri concessori e deve essere rilasciata con riferimento alla disciplina vigente al momento in cui la concessione prorogata venne emanata. Significa invece, più semplicemente, che l'istituto della proroga non è più applicabile quando sia sopravvenuta una disciplina urbanistica incompatibile con l'intervento assentito. In tal caso, infatti, l'interesse urbanistico è considerato prevalente rispetto all'interesse privato a portare a termine l'intervento, che non sia stato completato nel termine triennale anche per causa indipendente dalla sua volontà”;
- per quanto concerne le proroghe legate al periodo emergenziale, la normativa di riferimento chiarisce che l’istituto giuridico si applica esclusivamente se “i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati”. La norma, in sostanza, riproduce il contenuto dell’art. 15, c. 2 del d.P.R. n. 380/2001 come interpretato dalla giurisprudenza.
Tanto assodato, per poter applicare le proroghe suddette occorre verificare se, medio tempore, siano entrati in vigore nuovi strumenti urbanistici che impediscano l’intervento edilizio.
Con precipuo riferimento alle proroghe straordinarie, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2508 del 2018 commentata nei post del 04.07.2022 e del 24.08.2022 giungeva a negare l’applicazione dell’art. 30, c. 3 del d.l. n. 63/2013 perché, in quel caso, vi era stato un nuovo Piano del Governo del Territorio (PGT) entrato in vigore il 21.11.2012 che impediva di realizzare, per l’avvenire, l’intervento edilizio ricadente, ora, in un Nucleo di Antica Formazione (NAF) in cui non era consentita l’edificazione. In aggiunta a ciò, il Piano Casa della Regione Lombardia scadeva il 31.12.2013 e difettava di una disciplina transitoria.
Così non è nella Regione Veneto ove, come visto, sovviene l’art. 17 della l.r. Veneto n. 14/2019 (cd. Veneto2050) che ha introdotto la cd. l’ultrattività del titolo edilizio e, quindi, la sua conformità sui generis alla pregressa ed attuale strumentazione urbanistica, stante la natura intrinsecamente ed ontologicamente derogatoria del Piano Casa.
Riassumendo, dal mio punto di vista, non ravviso impedimenti né di ordine logico né giuridico per applicare tutte le proroghe de quibus, sia ordinarie sia straordinarie, anche alle pratiche di Piano Casa presentate nella Regione Veneto.
Ovviamente, la condizione imprescindibile è che l’intervento rispetti tutte le condizioni previste dalle varie disposizioni in esame, in primis l’assenza di nuovi strumenti urbanistici che impediscano di realizzare l’intervento per motivazioni o ragioni nuove e diverse da quelle già esistenti al momento del rilascio del titolo che, lo si rimarca, era già di per sé in deroga.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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