Appunto sugli interventi edilizi a favore dei disabili

20 Feb 2014
20 Febbraio 2014
Alla luce della L. R. Veneto n. 14/2009 (c.d. primo Piano Casa), come modificata sia dalla L. R. Veneto n. 13/2011 (c.d. secondo Piano Casa) e sia dalla L. R. Veneto n. 32/2013 (c.d. terzo Piano Casa), la normativa di riferimento per usufruire delle agevolazioni concernenti l’aumento di volume delle abitazioni delle persone disabili sono rappresentati dagli artt. 11, 11-bis e 12 della L. R. Veneto n. 14/2009 i quali prevedono che: “Art. 11 - Interventi a favore dei soggetti disabili.

1. La realizzazione degli interventi di cui alla presente legge funzionali alla fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all’intervento, in misura del 100 per cento, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”. 

Art. 11 bis - Interventi finalizzati a garantire la fruibilità degli edifici mediante l’eliminazione di barriere architettoniche.

1. Le percentuali di cui all’ articolo 2, comma 1 e all’articolo 3 sono elevate fino ad un ulteriore 40 per cento per gli interventi da chiunque realizzati e finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 . 

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal parere, integra le prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, approvate ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 , prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione del livello di fruibilità garantito dall’intervento. 

Art. 12 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”.

1. omissis

2. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 , le parole “120 metri cubi” sono sostituite dalle parole “150 metri cubi”.  

 Di conseguenza gli interventi realizzati in attuazione della suddetta normativa, sia da parte dei soggetti disabili sia da parte dei soggetti invalidi civili con una invalidità superiore al 75 %, hanno diritto:

  • alla riduzione del costo di costruzione nella misura pari al 100 %, sulla base dei criteri definiti dalla D.G.R.V. n. 508 del 02.03.2010;
  • all’incremento volumetrico fino a 150 m.c.;
  • ad un ulteriore incremento volumetrico del 40 % se vi è la rimozione delle barriere architettoniche.

 dott. Matteo Acquasaliente

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4 replies
  1. Roberto Madonia says:

    Buogiorno, ho un figlio invalido al 100% ed io e mia moglie siamo anziani. La mostra preoccupazione è quella di lasciare un tetto dove abitare in futuro.
    Abbiamo pensato di posare una casetta di legno su terreno agricolo. Vorrei, cortesemente sapere se le leggi lo permettono nella considerazione che trattasi di persona invalida. In attesa di una Sua risposta si ringrazia e si porgono distinti saluti.

    Rispondi
    • Matteo Acquasaliente says:

      Buongiorno sig. Madonia,
      premesso che l’articolo è datato 2014 e si riferisce ad una legge regionale ad oggi non più vigente, per dare risposta al Suo quesito è necessario conoscere le leggi regionali in vigore nella zona di riferimento e poi coordinarle con le eventuali normative comunali.
      Cordiali saluti.
      Avv. Matteo Acquasaliente

      Rispondi
  2. Elisa says:

    Buonasera,
    La presente per chiedere alcuni chiarimenti sugli interventi edilizi a favore di disabili.
    Ho una disabilità motoria riconosciuta al 100% e, grazie all’aiuto economico dei miei genitori, a breve verranno avviati i lavori per la costruzione di un’abitazione perfettamente confacente alle mie esigenze, in cui spero potrò trasferirmi tra circa un anno.
    La decisione di costruire una casa “da zero” è stata assunta dopo aver visionato svariati immobili che, tuttavia, per diversi motivi non risultavano adeguati alle mie necessità.
    Ora, per ottenere il rilascio del permesso di costruire, ci troviamo a dover affrontare una spesa di € 12.000 circa a titolo di oneri di urbanizzazione e di costruzione: sapete dirmi se, a tal proposito, sono previsti degli sgravi per i soggetti con disabilità?
    Purtroppo da una pur sommaria navigazione sul web deduco che le agevolazioni vengono disciplinate solo in materia di ampliamenti, abbattimenti di barriere architettoniche e ristrutturazioni…e non di costruzioni di abitazioni anche se progettate “ad hoc” per un disabile. Potete darmi qualche ragguaglio in merito?
    Leggo inoltre sul testo della l.r. Veneto n. 16/2007 (art. 14) che possono essere concessi contributi per i c.d. facilitatori della vita di relazione (“le suppellettili, le attrezzature e gli arredi che consentano alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane”): qual è l’applicazione pratica della norma? Possono essere compresi, ad esempio, gli impianti di domotica? A cos’altro può essere estesa e qual è l’iter previsto per la richiesta dei contributi?
    Grazie e cordiali saluti

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    • Matteo Acquasaliente says:

      Buongiorno,

      in effetti per poter usufruire delle agevolazioni previste dal Piano Casa gli interventi edilizi devono consistere in ampliamenti, ristrutturazioni o demolizioni e ricostruzioni. L’unica possibilità che avrebbe per poter applicare la normativa regionale sul Piano Casa sarebbe “ricondurre” la costruzione in un ampliamento dell’abitazione principale tramite la realizzazione di un corpo edilizio separato ex art. 2, c. 2 della Legge Regionale secondo cui: “L’ampliamento di cui al comma 1 può essere realizzato in aderenza, utilizzando un corpo edilizio già esistente ovvero con la costruzione di un corpo edilizio separato. Il corpo edilizio separato, esistente o di nuova costruzione, deve trovarsi sullo stesso lotto di pertinenza dell’edificio che genera l’ampliamento o su un lotto confinante; l’ampliamento può essere, altresì, realizzato su un altro lotto, purché lo stesso si trovi a non più di 200 metri, misurabili in linea d’aria, rispetto al lotto di pertinenza dell’edificio che genera l’ampliamento e appartenga, già alla data del 31 ottobre 2013, al medesimo proprietario o al di lui coniuge o figlio”.

      In ogni caso è proprio la Legge Regionale n. 16/2007 da lei citata che permette di ottenere delle agevolazioni per la costruzione di nuove abitazioni laddove, all’art. 13, prevede che: “1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00 per ogni singolo intervento.
      2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, sino a completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e successive modificazioni”.

      Per quanto riguarda le modalità per richiedere gli incentivi regionali – sia per la costruzione di nuovi edifici sia per i facilitatori della vita di relazione (cfr. art. 14 L. R. Veneto n. 16/2007) – la DGRV n. 2422/2008 e l’allegato A alla medesima – che qui può visionare http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=208848 – dettano delle disposizioni in merito. In particolare l’Allegato A ricomprende anche gli ausili mobili tra i facilitatori della vita di relazione, oltre a fornire anche dei modelli prestampati da compilare per richiedere i suddetti incentivi.

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