La Corte di Giustizia offre chiarimenti sulla cd. VIA postuma
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che si può esperire a posteriori la mancata verifica di assoggettabilità alla VIA (ed, in caso, la VIA) di un progetto di potenziamento di un impianto per la produzione di energia elettrica già realizzato, a condizione che (1) le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l’occasione di eludere o disapplicare il diritto UE e (2) che la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione tenga conto non solo dell’impatto ambientale futuro, ma anche di quello già causato a partire dalla realizzazione dell’impianto.
Tale verifica, se compiuta sulla base di norme nazionali comunitariamente conformi, potrà anche ritenere non necessario l’ottenimento della VIA.
La CGUE conferma così le conclusioni cui era pervenuta in un precedente del luglio 2017, ove alcuni impianti elettrici erano stati sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VIA ed alla VIA stessa solo dopo la realizzazione, e non all’atto dell’istanza di autorizzazione, per lo stesso motivo di cui al caso odierno: la legislazione della Regione Marche, che escludeva tali provvedimenti per impianti o interventi che non superassero una determinata soglia potenziale termica, è stata dichiarata incostituzionale per contrasto con la direttiva 2011/92/UE.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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