E’ inderogabile il divieto di costruzione a meno di 10 metri dai corsi d’acqua ex art. 96 comma 1, lettera f) del R.D. 523/1904
Il Tar Lombardia - Brescia, sez. II, con la sentenza n. 814 del 2 ottobre 2013 ha ribadito il carattere inderogabile del divieto di costruzione a meno di 10 metri dai corsi d’acqua ex art. 96 comma 1, lettera f) del R.D. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche). Il TAR afferma che il divieto opera anche in relazione alle domande di sanatoria, con la conseguenza che la prassi dell’Autorità deputata alla tutela del vincolo idraulico (Genio Civile) di rilasciare permessi in sanatoria non appare suffragata né dalla legge né dalla giurisprudenza. Ciononostante si deve dare atto che il rilascio di “autorizzazioni idrauliche in sanatoria” risolverebbe non pochi problemi pratici; non è, infatti, infrequente che, in occasione di un intervento di ristrutturazione, il proprietario scopra che il suo edificio è sorto (magari in epoca remota, ma comunque successiva al 1904) all’interno della fascia di rispetto dei 10 metri dal corso d’acqua e non sappia più quale santo invocare.
“La norma suddetta risponde all’evidente finalità di interrompere la pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni. La natura degli interessi pubblici tutelati comporta, pertanto, che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l'inedificabilità assoluta della fascia di rispetto (T.A.R. Toscana, sez. III – 8/3/2012 n. 439). In assenza di elementi a suffragio dell’applicazione della deroga contenuta nella lett. F del citato art. 96, ne consegue tra l’altro che nessuna opera realizzata in violazione della norma de qua può essere sanata e altresì – come affermato nella già citata sentenza di questo T.A.R. n. 1231/2011, "che è legittimo il diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativamente ad un fabbricato realizzato all'interno della c.d. fascia di servitù idraulica, atteso che, nell'ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con tale divieto, trova applicazione l'art. 33 l. 28.02.1985 n. 47 sul condono edilizio, il quale contempla i vincoli di inedificabilità, includendo in tale ambito i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aree (da ultimo: TAR Roma-Latina, Sez. I, sentenza 15.12.2010 n. 1981)".”
avv. Marta Bassanese
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