Il vincolo monumentale dell’immobile di un ente pubblico non viene meno con la vendita a un privato
Il T.A.R. Milano si occupa dell’art. 10, c. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 secondo cui:“Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”, chiarendo che il suddetto vincolo non viene meno per effetto dell’alienazione del bene a un privato.
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