Anche il Consiglio di Stato qualche volta censura il difetto di motivazione dei dinieghi della Soprintendenza

25 Set 2014
25 Settembre 2014

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Provincia di Lecce ha espresso parere negativo in merito a una istanza di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione in una zona vincolata di un  fabbricato per civile abitazione articolato in piano terra e primo piano e il comune la ha conseguentemente respinta. 

La Soprintendenza ha motivato il proprio diniego sulla base della seguente motivazione: “l’intervento, se realizzato, a causa delle linee architettoniche adottate e per la sopraelevazione proposta, per la caratterizzazione dell’area, dove le costruzioni esistenti sono di semplice fattura ed ad un unico livello, di fatto costituirebbe una alterazione agli stati cognitivi dello stato dei luoghi”.

Il TAR Puglia - Lecce ha accolto per difetto di motivazione il ricorso contro tale diniego con la sentenza n. 170 del 2014, sentenza che è stata confermata dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4778 del 2014.

Si legge nella sentenza: "8. Si tratta, come appare evidente, di una motivazione quasi tautologica, la quale, anziché evidenziare nello specifico i profili di pregiudizio che la realizzazione dell’intervento proposto arrecherebbe al bene paesaggistico tutelato, si limita, in maniera del tutto generica, a rilevare che le caratteristiche dell’intervento oggetto dell’istanza (ambiguamente richiamate con il riferimento alle “linee architettonicheadottate” e alla “sopraelevazione proposta”) lederebbero l’interesse tutelato, determinando, in particolare, una non meglio precisata “alterazione agli stati cognitivi dello stato dei luoghi”. Dalla citata motivazione non è dato comprendere né quali siano in concreto gli aspetti dell’opera proposta la cui realizzazione contrasterebbe con il vincolo paesistico (in altri termini, non è dato comprendere in che senso e in che modo le linee architettoniche adottate e la sopraelevazione proposta arrecherebbero tale pregiudizio), né, tantomeno, la reale consistenza del paventato pregiudizio al bene paesaggio, essendo tutt’altro che perspicuo l’ambiguo riferimento alla “alterazione agli stati cognitivi dello stato dei luoghi”. Le suddette carenze motivazionali sono nel caso di specie aggravate dal fatto che, come evidenzia la sentenza appellata, l’intervento proposto è destinato a collocarsi in un’area (tipizzata dal PRG quale “zona BT turistico-residenziali edificate e di completamento”) nella quale è, peraltro, consentita la realizzazione di fabbricati articolati in piano terra e primo piano e che, nella stessa zona, risultano già presenti diversi fabbricati con sviluppo del primo piano. A ciò deve aggiungersi che, nella specie, il fabbricato proposto presenta un primo piano arretrato rispetto alla quinta stradale e, per la sua dimensione, poco visibile dalla strada".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza CDS 4778 del 2014

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