Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo – Modifiche al Codice dei Beni Culturali

10 Ott 2013
10 Ottobre 2013

 Testo del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, coordinato con la la legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo"

Art. 2 bis  - Modifiche all'articolo  52  del  codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio

  1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono  apportate le seguenti  modificazioni:
  a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  7-bis,  i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i  locali,  a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attivita' di artigianato tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi  delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo  articolo  7-bis,  al  fine  di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della liberta' di iniziativa economica di cui all'articolo  41  della Costituzione»;
  b)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Esercizio   del commercio  in  aree  di  valore  culturale  e  nei   locali   storici tradizionali». ))

(( Art. 3 ter  Disposizioni per la valorizzazione dei siti UNESCO

  1. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77,  e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) alla lettera c), dopo la parola: «realizzazione,» e' inserita la seguente: «anche»;
  b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei  siti  italiani inseriti nella  lista  del  "patrimonio  mondiale"  sotto  la  tutela
dell'UNESCO,  nonche'  alla   diffusione   della   loro   conoscenza;
nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si  attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attivita' culturali delle scuole.». ))

(( Art. 3 quater Autorizzazione paesaggistica

   1. All'articolo  146,  comma  4,  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «I lavori  iniziati  nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e  non  oltre,  l'anno  successivo  la  scadenza  del quinquennio medesimo».

  2. All'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' altresi' prorogato  di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in  corso  di efficacia alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione del presente decreto.». ))

(( Art. 4 bis  Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili

   1. All'articolo 52 del Codice dei beni culturali e  del  paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

  «1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio,  nelle  aree  pubbliche aventi  particolare  valore  archeologico,   storico,   artistico   e paesaggistico,  di  attivita'  commerciali  e  artigianali  in  forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi  altra  attivita'  non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio  culturale,  con particolare riferimento alla necessita' di assicurare il  decoro  dei complessi monumentali e degli altri immobili  del  demanio  culturale interessati da flussi turistici  particolarmente  rilevanti,  nonche' delle aree a essi contermini,  le  Direzioni  regionali  per  i  beni culturali e paesaggistici  e  le  soprintendenze,  sentiti  gli  enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli  usi  da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di  tutela  e  di valorizzazione, comprese le forme di  uso  pubblico  non  soggette  a concessione di uso individuale, quali le  attivita'  ambulanti  senza posteggio,  nonche',  ove  se  ne  riscontri  la  necessita',   l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio  di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.». ))

Art. 7  Misure urgenti per la promozione della musica di  giovani  artisti  e compositori emergenti, (( nonche' degli eventi  di  spettacolo  dal  vivo di portata minore. ))

(( 8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate  le  seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che  si svolgono entro le  ore  24  del  giorno  di  inizio,  la  licenza  e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di  cui all'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni, presentata  allo  sportello  unico  per  le  attivita' produttive o ufficio analogo»;

  b) all'articolo 69, primo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che  si svolgono entro le  ore  24  del  giorno  di  inizio,  la  licenza  e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di  cui all'articolo  19  della  legge  n.  241  del  1990,  presentata  allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»;

    c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola:  «licenze»  sono aggiunte le  seguenti:  «e  le  segnalazioni  certificate  di  inizio attivita'». ))

 

 


Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC