Imposizione del vincolo paesaggistico
Il TAR Veneto ha affermato che la delimitazione dei confini di una zona da sottoporre a vincolo paesaggistico quale bellezza d’insieme ex art. 136, co. 1, lett. d d.lgs. 42/2004 (che non richiede necessariamente l’omogeneità dei singoli elementi, nel senso che non ogni singolo elemento compreso nell’area assoggettata al vincolo deve presentare i caratteri della bellezza naturale) costituisce tipica espressione di una valutazione di discrezionalità tecnica, non sindacabile se non sotto i profili della manifesta illogicità , incongruità , irragionevolezza o arbitrarietà .
L’avvenuta edificazione di un’area o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall’intento di proteggere i valori estetici o paesaggistici ad essa legati, poiché l’imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l’imposizione delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell’integrità dello stesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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