In materia paesaggistica non basta a giustificare un diniego l’affermazione che le opere per “materiali e tipologia danneggiano la percezione paesaggistica dei luoghi”
Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 1407 del 2013, rilevando una certa masochistica ostinazione della Soprintendenza a emanare atti palesemente vocati all'annullamento da parte del TAR.
Scrive il TAR: "2. Per quanto concerne il ricorso 2151/11 è possibile disporne l’accoglimento, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, ritenendo sul punto fondato il primo motivo, nell’ambito del quale si censura il carattere apodittico e generico della motivazione.
2.1 A tal fine è opportuno ricordare come il provvedimento di diniego impugnato ha respinto la domanda di definizione degli illeciti edilizi, limitatamente al garage in lamiera e al manufatto ad uso sgombero “in quanto per materiali e tipologia danneggiano la percezione paesaggistica dei luoghi”.
2.2 Sul punto va richiamato quell’orientamento giurisprudenziale (per tutti Consiglio di Stato sez. V n.5392/2001) nella parte in cui ha sancito che l’atto conclusivo del procedimento conseguente ad una domanda di sanatoria deve indicare specificamente le ragioni di diritto e di fatto poste a base del diniego opposto, motivando in modo esaustivo circa la concreta incompatibilità del progetto sottoposto all’esame con i valori paesaggistici tutelati, indicando le ragioni per le quali le opere edilizie considerate non si ritengono adeguate alle caratteristiche ambientali protette. Anche questo Tribunale (T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 25-05-2012, n. 738) ha avuto modo di precisare che “Per quanto concerne la motivazione idonea a sorreggere un provvedimento di diniego del richiesto nulla osta per la costruzione in area soggetta a vincolo paesaggistico, deve chiarirsi che l'Amministrazione non può limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe o formule stereotipate, ma tale motivazione deve contenere una sufficiente esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un'opera non sia idonea ad inserirsi nell'ambiente, attraverso l'individuazione degli elementi di contrasto; pertanto, occorre un concreto ed analitico accertamento del disvalore delle valenze paesaggistiche”.
2.3 Va pertanto condivisa la ricostruzione di parte ricorrente, laddove ricorda come il solo riferimento generico alla tipologia della costruzione e delle scelta dei materiali non possa essere considerato sufficiente a sorreggere il diniego di concessione in sanatoria. Se è pur vero che analoga giurisprudenza ha ritenuto la sufficienza di una motivazione scarna e sintetica, quest'ultima deve rilevare comunque gli estremi logici dell'incompatibilità (T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 01-08- 2013, n. 690 e Cons. Stato Sez. IV, 29 novembre 2012, n. 6082).
2.4 Nulla di tutto ciò è presente nel caso di specie, dove gli unici elementi di incompatibilità sono individuati per “materiali e tipologia danneggiano la percezione paesaggistica dei luoghi”, risultando assente un qualunque riferimento alle caratteristiche dell’ambiente circostante, suscettibile in quanto tale di far comprendere le ragioni a fondamento di detta incompatibilità.
2.5 Nemmeno è possibile condividere le argomentazioni dell'Amministrazioni comunale laddove rileva come i manufatti in lamiera di cui si tratta risulterebbero evidentemente incompatibili, di per sé, con il territorio di Venezia.
2.6 Dette argomentazioni non sono suscettibili di determinare il venir meno del carattere generico e apodittico della motivazione, risultando applicabili ad un qualunque manufatto incidente nell’area di cui si tratta, la cui realizzazione risulterebbe, comunque, incompatibile con l’ambiente circostante solo perché incidente sul territorio di Venezia".
avv. Dario Meneguzzo
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