Installazione di pannelli fotovoltaici in area paesaggistica
Il Consiglio di Stato ha affermato che ai fini della collocazione di pannelli fotovoltaici su di un immobile ubicato entro il vincolo paesaggistico, sia quale bellezza panoramica ai sensi dell’art. 136, co. 1, lett. d d.lgs. 42/2004, sia quale complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ai sensi della precedente lett. c, occorre il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Quest’ultima non occorre con riferimento ai vincoli di cui alla lett. c cit., ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale, ai sensi dell’art. 7-bis, co. 5 d.lgs. 28/2011.
Si segnala che la norma da ultimo citata risulta oggi abrogata, ma se ne rinviene una di analogo tenore all’art. 7, co. 6 d.lgs. 190/2024.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Quando entra in vigore il Testo Unico sulle Rinnovabili?
Il Testo Unico sulle Rinnovabili entra in vigore il 30 dicembre 2024.
Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore (28 giugno 2025).
Nelle more dell’adeguamento, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il decreto.
In sede di adeguamento, le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal D.Lgs. 190/2024, anche consistenti nell’innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B.
Fonte: biblus
A me sembra che la norma sia abrogata a far data dall’entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024, precisamente dal 30/12/2024 (art. 17), fatte salve le procedure in corso.
Il problema piuttosto sta nel fatto che non risulta piĂą attivitĂ libera l’installazione su edifici ricadenti in zona A (non vicolati), visto che proprio l’art. 7bis recava tale norma e non mi sembra che nel D.Lgs. 190/24 sia ora prevista tale possibilitĂ .
Scusi, ma non ce un rimando alle regioni che devono recepire il Decreto legislativo, entro il 28 giugno?
Mi sembra che la norma sia in vigore fino al 28 giugno. Risulta abrogata nell’articolo 15, allegato D,del D.Lgs. n. 190/2024, ma i suoi effetti entreranno in vigore il 28 giugno 2025.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!