La compatibilità paesaggistica non garantisce l’estinzione del reato

18 Lug 2022
18 Luglio 2022

La Corte di cassazione penale ha affermato che il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004 non determina automaticamente la non punibilità dei relativi reati (cfr. il combinato disposto dell’art. 44, lett. c d.P.R. 380/2001 e dell’art. 181, co. 1 d.lgs. 42/2004), in quanto compete sempre al giudice penale l’accertamento dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’applicazione del cd. condono ambientale.

Post del Dott. Ing. Mauro Federici

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