La compatibilità paesaggistica non garantisce l’estinzione del reato
La Corte di cassazione penale ha affermato che il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004 non determina automaticamente la non punibilità dei relativi reati (cfr. il combinato disposto dell’art. 44, lett. c d.P.R. 380/2001 e dell’art. 181, co. 1 d.lgs. 42/2004), in quanto compete sempre al giudice penale l’accertamento dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’applicazione del cd. condono ambientale.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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