Quesiti sulla dgrv 2037/2015 riguardante la commissione locale paesaggio

26 Gen 2016
26 Gennaio 2016

In relazione alla recentissima approvazione della delibera della giunta regionale del Veneto, che precisa composizione, funzionamento e competenze della commissione locale del paesaggio (dgrv 2037 del 15.12.2015), sorgono alcune domande, a cui si chiede alla Regione di dare risposta: 

  1. Da quando si applica? Se  ho nominato poco fa la commissione locale paesaggio con altri requisiti/modalità, posso proseguire o devo adeguarmi?
  2. Posso ampliare le competenze indicate al punto 2 dell’allegato A della dgc 2037/2015  e indicare anche i Pua? Altrimenti, considerato che secondo la giurisprudenza prevalente anche i Pua hanno necessità di autorizzazione paesaggistica, chi valuta i Pua?
  3. Al comma 1 del punto 6 si scrive: “La commissione ….. dura …. 5 anni. I suoi membri possono essere confermati una sola volta.” Se non capisco male, significa che li posso nominare di nuovo per una sola volta. E’ corretto?  
  4. Al punto 6 si parla anche di compensi, ma vige sempre quanto previsto dall'articolo 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, contenente le "Disposizioni finali"in cui  si precisa  che "La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Arch. Fiorenza Dal Zotto - responsabile del settore urbanistica e edilizia del comune di Spinea

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5 replies
  1. Luciano says:

    Al di là del fatto che la stessa norma era ed è chiarissima circa l’obbligatorietà in merito alla costituzione della Commissione, mi sconvolge il tempo trascorso dall’approvazione della norma alla circolare regionale, per altro limitata ad un aspetto specifico.
    Certo che “questa Regione” lascia come sempre molto a desiderare.
    Altro che Emilia Romagna, Lombardia, Toscana! Anni luce.

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  2. Paola Bandoli says:

    Sull’obbligatorietà
    Sentita la Regione Veneto a tal proposito. La Commissione locale per il paesaggio NON è obbligatoria.
    Paola

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  3. S.A. says:

    Risposte (secondo me):
    1. Ce la teniamo fino a scadenza naturale
    2. Dal momento che per i PUA serve l’A.P., la CLP valuta anche i PUA
    3. Sì
    4. A ben vedere, credo che l’art. 183 si riferisca alle altre Commissioni previste dal 42/2004, quelle in cui parteciapano dipendenti di enti pubblici (v. art. 41 c. 5; art. 137 e segg., art. 160 e 163). diversamente, non avrebbe senso l’inciso “nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate” perché i componenti della CLP liberi professionisti non fanno parte di alcuna “amministrazione” e non hanno alcun compito istituzionale. Tuttavia, essendo una questione piuttosto delicata penso sia opportuno avere conferma dalla Regione (o meglio ,dalla Corte dei Conti)

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  4. luca t. says:

    Aggiungerei un’altra domanda per la Regione:
    la Commissione Locale per il Paesaggio potrebbe svolgersi in modalità telematica? Tipo (l’ormai imminente) Conferenza di Servizi Telematica, che non prevede riunioni fisiche ma solo l’invio di pareri per via telematica.

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  5. Paolo says:

    La madre di tuttte le domande è, ma è obbligatoria la commissione locale per il paesaggio?
    la legge 11/04 dice:
    “Art. 45 nonies – Commissioni locali per il paesaggio.
    1. I comuni, gli enti parco regionali e le province possono istituire, preferibilmente in forma associata, la Commissione locale per il paesaggio, di cui all’articolo 148 del Codice, con il compito di esprimere pareri nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi all’articolo 146, commi 6 e 7, del Codice…”

    Possono istituire, non devono, mentre la DGR pare essere molto più perentoria.
    Molti comuni hanno eliminato questo inutile istituto proprio in virtù del fatto che non sussiste un preciro e perentorio obbligo nemmeno nella legge nazionale.
    Paolo

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