L’attività commerciale è compatibile con la zona industriale?
Nella sentenza n. 283/2014 il T.A.R. Veneto conferma chela localizzazione di un esercizio commerciale in zona industriale è pienamente legittima e che il giudice amministrativo può sindacare questa scelta solo se manifestamente priva di razionalità o logicità: “Sul punto risulta dirimente constatare come la scelta di prevedere nella zona industriale anche insediamenti commerciali costituisce espressione di una discrezionalità amministrativa, nell’ambito della quale sussiste un consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude il sindacato di questo Tribunale (per tutti si veda Consiglio di Stato sez. IV n. 3663/11 del 16/06/2011).
E' utile, infatti, ricordare come sul punto sia applicabile quel costante orientamento giurisprudenziale (da ultimo di veda T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 06-03-2013, n. 483) nella parte in cui ha sancito che... "le prescrizioni urbanistiche impartite nell'esercizio della potestà pianificatoria sono espressione di ampia discrezionalità nel definire la tipologia delle utilizzazioni delle singole parti del territorio e le scelte effettuate, e che riguardando il merito dell'azione amministrativa, non sono sindacabili, salvo che risultino incoerenti con l'impostazione di fondo dell'intervento pianificatorio o manifestamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio ovvero ancora affette da vizi macroscopici di logicità e razionalità riconducibili all'alveo dell'eccesso di potere"”.
dott. Matteo Acquasaliente
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!