Il piano di sviluppo aziendale ha una scadenza?

17 Lug 2013
17 Luglio 2013

Il Piano di Sviluppo Aziendale è finalizzato allo sviluppo competitivo dell’azienda agricola e descrive, in sostanza, la situazione economica, finanziaria e gestionale dell’azienda, attraverso una schedatura di tutti gli elementi essenziali della stessa.

La disciplina comunitaria in materia di politica strutturale e sviluppo rurale prevede, quale requisito di accesso a qualsiasi regime d’aiuto finalizzato all’ammodernamento delle dotazioni e dei fabbricati aziendali, la dimostrazione di un’adeguata redditività dell’impresa.

La Regione del Veneto, con la legge 12 dicembre 2003, n. 40, “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, ha recepito tale orientamento e ha previsto che, anche per accedere ai benefici recati dalla legislazione regionale di settore, le imprese agricole debbono risultare in possesso del requisito della “redditività”.

Nello specifico, in base al disposto congiunto degli artt. 44 e 50, l’imprenditore agricolo, che intenda ottenere il permesso per edificare in zona agricola, dovrà dimostrare, mediante la compilazione di un apposito riepilogo, che l’azienda dal medesimo condotta assicura la redditività minima di riferimento.

L’articolo 44 della legge regionale n. 11/04 considera ammissibili, nelle zone agricole esclusivamente gli interventi edilizi che risultano funzionali all’esercizio dell’attività agricola, siano essi destinati alla residenza oppure a strutture agricolo-produttive.

Gli interventi edilizi sono consentiti, previa presentazione da parte dell’imprenditore agricolo di un piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato del settore, approvato dall'Ispettorato regionale dell'agricoltura (IRA).

Il piano aziendale dovrà, in particolare, contenere:

-          la certificazione dell’iscrizione all’Anagrafe regionale, l’occupazione di almeno una unità lavorativa iscritta ai ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS, nonché il possesso del requisito di redditività minima ;

-          la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;

-          la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti.

 Il piano aziendale si articola nei seguenti quadri, sezioni, dichiarazioni ed allegati:

 Quadro A Soggetto richiedente

 Quadro B Tipologia strutturale progettata

 Quadro C Dichiarazioni ed impegni

 Sezione A Altre unità tecnico economiche

 Sezione B Dati relativi a società

 Sezione C Consistenza zootecnica

 Sezione D Manodopera

 Sezione E Attività connesse svolte dall’azienda

 Sezione F Fabbricati

 Sezione G Utilizzo delle superfici aziendali

 Sezione H Attività di trasformazione

-          Dichiarazione concernente la completezza e la validità della documentazione e delle informazioni riguardanti l’Anagrafe regionale, Sistema informativo del Settore Primario;

-          Dichiarazione concernente l’occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS (con esclusione per le aziende agricole ubicate nelle zone montane)1 ;

-          Dichiarazione concernente la validità e la correttezza delle informazioni contenute nel “Riepilogo situazione economica aziendale”;

-          Relazione tecnica dettagliata, a firma del tecnico abilitato, concernente gli interventi edilizi, residenziali o agricolo produttivi, che si ritengono necessari per l’azienda agricola, con l’indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione nonché dichiarazione che nell’azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti;

-          Progetto esecutivo delle opere da realizzarsi, in duplice copia, nonché computo della superficie da vincolare, per i soli interventi con finalità residenziale;

-          Copia del parere rilasciato da parte della competente Unità locale socio-sanitaria, per le sole strutture con finalità agricolo-produttive destinate ad allevamento.

 A conclusione dell’istruttoria tecnico amministrativa ed in presenza di tutti i requisiti di legge, l’Ispettorato rilascia l’attestazione di approvazione del piano aziendale, al quale va allegata copia vistata del Piano aziendale stesso, nonché – per i soli interventi con finalità agricolo-produttive – copia vistata del progetto. Detta documentazione dovrà essere allegata, a cura dell’imprenditore agricolo, alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo a costruire, nell’ipotesi in cui il medesimo imprenditore non si sia avvalso direttamente del competente sportello unico (Sportello unico per l’edilizia, previsto dall’art. 5 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, o Sportello unico per le attività produttive previsto dall’art. 24 del D. Lgs. n. 112/1998).

 La modulistica e le disposizioni applicative relative all'approvazione dei Piani aziendali per l'edificabilità in zona agricola sono state approvate con la DGR n. 3178/2004, "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004 'Norme per il governo del territorio'. Approvazione". Nel corso degli anni si sono, però, resi necessari alcuni aggiornamenti: alla luce del processo di semplificazione in atto, si è ritenuto necessario precedere alla revisione del citato Piano aziendale, al fine di renderlo coerente e conforme con i contenuti del Fascicolo aziendale e del Conto Economico aziendale unico.  Con la DGR n.  1223 del 25 giugno 2012 “Semplificazione dei procedimenti nel settore primario. Conto economico aziendale unificato e procedura per la stesura del piano aziendale informatizzato. Approvazione degli aggiornamenti dei documenti che costituiscono il Piano aziendale per l'edificabilità in zona agricola di cui alla LR n. 11/2004”, la Giunta Regionale ha deliberato:

“1.          di approvare, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, l'Allegato A dal titolo "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio', lett. d) Edificabilità zone agricole, punto 2): Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3.", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale sostituisce integralmente l'originario punto 2), della lett. d), degli Atti di indirizzo, approvati con deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2004, n. 3178;

2.       di disporre che i modelli dei documenti che costituiscono il Piano aziendale (Domanda di approvazione del Piano aziendale, Conto Economico, Relazione Tecnica), di cui al punto 1., devono essere considerati quale riferimento per i contenuti informativi, ferma restando la facoltà di AVEPA di apportare con proprio provvedimento, previo parere favorevole della competente Struttura regionale, le modifiche che si rendessero necessarie anche ai fini di permettere la presentazione e gestione delle istanze mediante strumenti informatici resi disponibili ai fini di un ulteriore snellimento degli oneri burocratico-amministrativi a carico delle imprese;

3.       di precisare che quanto disposto nel presente provvedimento si applica a tutte le istanze presentate successivamente al trentesimo giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto; diversamente, per tutte le istanze presentate antecedentemente a tale data si conferma che la conclusione dell'iter istruttorio deve avvenire secondo la previgente disciplina;”.

Non risulta indicato il periodo di validità ed efficacia del Piano Aziendale, ovvero per quale periodo sia utilizzibile il Piano Aziendale approvato per eseguire gli interventi edilizi di cui si parlava in precedenza.

La risposta è semplice se si esamina il contenuto del Piano Aziendale, che ha la funzione di descrivere le capacità aziendale di un’impresa agricola. Per la formazione dello stesso deve essere necessarimente allegata la denuncia dei redditti e l’indicazioni economiche dell’impresa; così, dal momento della sua approvazione, il titolare avrà UN ANNO per utilizzare il Piano Aziendale per ottenere i permessi di costruire o le relative autorizzazioni per l’intervento edilizio. Allo scadere di tale anno, o comunque nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi annuali, vengono meno i requisiti per cui il Piano è stato approvato e dovrà, quindi, essere aggiornato e nuovamente approvato. Questo ovviemente solo nel caso in cui non siano state rilasciate autorizzazioni. Nel caso in cui si ottenga un titolo edilizio, questo è connesso al Piano Aziendale di quell’anno e non dovrà essere rinnovato l’anno successivo.

Solo a titolo informativo si  ricorda che la Cassazione, sez. Penale III sez, n. 36106 del 5 ottobre 2011 ha stabilito che “il piano di sviluppo Agricolo, in quanto funzionale alla concreta realizzazione delle scelte urbanistiche delineate dal PRG, ha natura di strumento di attuazione”.

dott.sa Giada Scuccato

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