Chi è il “responsabile” di un abuso edilizio

05 Mag 2014
5 Maggio 2014

Segnaliamo su questa questione la sentenza del Consiglio di Stato n. 2027 del 2014, dove si legge che: "Tenuto conto di quanto già rappresentato, appare evidentemente infondata anche la prima censura, in cui la società appellante contesta la propria legittimazione passiva in ordine alla misura repressiva impugnata, emessa dall’Amministrazione comunale il 14.3.2012 e notificata il 16.3.2012. Posto, infatti, che i presupposti di legittimità dei provvedimenti amministrativi debbono essere verificati in base alla situazione di fatto e di diritto, sussistente alla data della relativa emanazione, nessun dubbio appare prospettabile su detta legittimazione passiva, risultando la società cooperativa La Colonna titolare della detenzione qualificata del bene alla data di emanazione dell’atto impugnato (in quanto cessionaria dal 2007 del ramo di azienda, inerente all’attività di ristorazione svolta nei locali di cui trattasi), con presumibile effettuazione dei lavori abusivi – in base ai ricordati verbali di sopralluogo successivi al 2010 – a cura della stessa (non essendo ragionevolmente individuabili alternative, una volta esclusa l’identificabilità del nuovo manufatto con il pergolato, oggetto di autorizzazione stagionale nel 2000 e nel 2001). Le norme sanzionatorie si riferiscono, d’altra parte, non all’”autore”, ma al “responsabile” dell’abuso, tale dovendo intendersi non solo l’esecutore materiale, ma anche il proprietario o chi – avendo la disponibilità del bene, al momento dell’emissione della misura repressiva – possa consentire, o meno, la permanenza sul territorio di opere senza titolo, che hanno carattere di illecito permanente, a cui sul piano urbanistico-edilizio (non anche su quello della responsabilità penale) corrisponde un’esigenza di rimessa in pristino, che l’Amministrazione è tenuta a far valere nei confronti dei soggetti in grado di operare in tal senso, fatte salve le eventuali azioni di rivalsa di questi ultimi, ove estranei all’abuso, nei confronti degli esecutori materiali, sulla base dei rapporti interni intercorsi (cfr. anche, per il principio, Cons. St., sez. V, 8.6.1994, n. 614 e Consiglio Giust. Amm. Sic. 29.7.1992, n. 229). Nella situazione in esame, per quanto già in precedenza illustrato, il provvedimento risulta emesso, in data 14.3.2012, nei confronti del responsabile dell’abuso (oltre che unico ipotizzabile esecutore materiale dei lavori) e deve quindi  ritenersi legittimamente adottato, anche se il successivo subentro nella detenzione del bene, in data 30.10.2012, di altro soggetto cessionario del ramo di azienda rende necessario estendere a quest’ultimo (P.E.M. di Colonnesi Paola & C. s.n.c.) la notifica della misura repressiva. Sembra quasi inutile sottolineare, in rapporto a quanto rappresentato, l’infondatezza delle prospettate censure di violazione di legge, risultando inconferente il richiamo all’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001 (responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività), trattandosi nella fattispecie di opere eseguite senza titolo ed essendo a tali opere applicabile l’art. 31 del medesimo d.P.R., al cui contenuto corrisponde puntualmente l’art. 132 della legge regionale n. 1/2005 (Norme per il governo del territorio della Regione Toscana), con conseguenze sanzionatorie poste appunto a carico del “responsabile dell’abuso” (con possibile esonero da responsabilità, come chiarito dalla giurisprudenza, solo in rapporto all’acquisizione gratuita dell’area di sedime, per il proprietario estraneo all’abuso e privo della disponibilità del bene per ottemperare all’ordine di demolizione)".

sentenza CDS 2027 del 2014.

Dario Meneguzzo - avvocato

 

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