Da quando decorre il termine di prescrizione decennale del contributo di concessione dovuto in caso di condono edilizio?

10 Ott 2012
10 Ottobre 2012

Alla domanda risponde la sentenza del Consiglio di Stato n. 5201 del 2012.

Scrive il Consiglio di Stato: "costituisce approdo consolidato in giurisprudenza quello per cui “il termine decennale di prescrizione dell'obbligazione sul pagamento degli oneri concessori decorre, nell'ipotesi di mancata esplicita definizione della domanda di condono, dalla formazione del silenzio assenso e questo, ai sensi dell'art. 35, l. 28 febbraio 1985 n. 47, si forma dopo il termine di ventiquattro mesi decorrente dalla data nella quale viene depositata la
documentazione completa a corredo della domanda di concessione.”(T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 17 novembre 2010 , n. 2600);”
”il contributo di concessione dovuto, in caso di condono edilizio, ai sensi dell'art. 37, l. 28 febbraio 1985 n. 47, è soggetto a prescrizione decennale, la quale decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Il termine stesso decorre dall'emanazione della concessione edilizia in sanatoria o, in alternativa, dalla scadenza del termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, decorso il quale quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio, formandosi così il silenzio — assenso.”(T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 09 dicembre 2010 , n. 234)".

Per quanto riguarda la rilevanza della documentazione richiesta dal Comune, scrive il Consiglio di Stato: "per costante quanto pacifica opzione ermeneutica (peraltro pienamente condivisa dal Collegio in quanto aderente alla lettera della legge e non collidente con la ratio che presiede alla formazione del titolo abilitativo per silentium) “posto che per gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione il "dies a quo" decorre dal rilascio della concessione edilizia, e, quindi, da un momento in cui sono esattamente noti tutti gli elementi utili alla determinazione dell'entità del contributo, relativamente al conguaglio dell'oblazione dovuta in caso di condono edilizio, il "dies a quo" non può coincidere con la presentazione della domanda, sfornita della documentazione prescritta per la domanda di condono, richiesta ai fini della corretta e definitiva determinazione dell'entità dell'oblazione; sicché la decorrenza del termine di prescrizione presuppone - tanto in favore della pubblica amministrazione per l'eventuale conguaglio, quanto in favore del privato per l'eventuale rimborso - che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti e siano, per l'effetto, precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l'"an" ed il "quantum" dell'obbligazione gravante sul privato; ciò che riflette puntualmente la "ratio" sottesa all'art. 2935 c.c. secondo il quale, in generale, la prescrizione non può decorrere se non dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.”(T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 03 giugno 2010 , n. 8224)
Nel caso di specie il comune appellato, con la nota del 18 febbraio 1998 ( e quindi comunque ben prima che fosse maturata la prescrizione) chiese all’appellante l’inoltro di documentazione fotografica relativa all’opera abusiva e di piante esplicative dell’intervento, nonché di un atto notorio indicante la data dell’abuso.
L’appellante si è limitato a definire tale richiesta “inutile e vessatoria” ritenendo che la stessa dovesse considerarsi tamquam non fuisset e che, di conseguenza, doveva ritenersi che si fosse già formato il silenzio-assenso.
Senonchè non può concordarsi con la detta tesi, laddove si consideri che trattasi di documentazione senz’altro utile e congruente con l’oggetto del procedimento di sanatoria; che l’appellante non ha documentato né provato che egli aveva in passato provveduto all’inoltro della dette richiesta documentazione; che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione procedente (nel caso di specie non irragionevolmente esercitata) richiedere al privato l’espletamento di incombenti istruttori indispensabili alla definizione della pratica e da questi in passato omessi; che il giudizio di inutilità e vessatorietà della richiesta è soltanto labialmente espresso, ma che collide all’evidenza con la natura della documentazione richiesta.
La sentenza gravata, pertanto, esattamente ha escluso che fosse maturata la prescrizione a cagione dell’avvenuta formazione del silenzio – assenso e, conseguentemente, che fosse necessario, in via di autotutela, l’annullamento del predetto titolo abilitativo formatosi per silentium, in quanto, in realtà, non poteva ritenersi che fosse intervenuto alcun condono.
Peraltro l’appellata amministrazione comunale in primo grado aveva anche fatto presente (e l’affermazione sul punto è rimasta incontestata) che la pratica di condono era incompleta in quanto mancava la certificazione dell’avvenuto deposito all’Ufficio del Genio civile della documentazione relativa alle opere eseguite (ovvero la apposita certificazione del tecnico abilitato che asseverasse la non necessità del deposito all’Ufficio del Genio civile della predetta documentazione) di guisa che anche per tal via la pratica non poteva dirsi “completa” (ai fini della formazione del silenzio-assenso)".

sentenza CDS 5201 del 2012

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