L’Associazione veneta degli avvocati amministrativisti ricorre alla Corte Europea dei diritti dell’uomo contro il contributo unificato

04 Feb 2013
4 Febbraio 2013

L’Associazione veneta degli avvocati amministrativisti ha valutato con grande preoccupazione le recenti norme della legge di stabilità sul contributo unificato.
In particolare, il co. 25 dell’art. 1 di tale legge stabilisce che nel contenzioso in tema di affidamento di lavori servizi e forniture “il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000».
Inoltre il co. 27 dell’art. 1 della legge 228/2012 stabilisce che anche nel giudizio amministrativo il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.
Ad aleggiare, rimane infine la disposizione di cui al nuovo comma 1 quater dell’art. 13 del DPR 115/2002 secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Se a ciò si aggiunge che il contributo unificato deve essere corrisposto anche per ogni ricorso per motivi aggiunti (la cui proposizione è spesso necessaria per non pregiudicare l’impugnazione già proposta) e per il ricorso incidentale (fondamentale strumento di difesa nel giudizio in tema di appalti), ogni commento pare superfluo.
Un’ampia fascia di appalti pubblici (quelli piccoli e medi) rischia di essere sottratta a possibili contestazioni giudiziarie.
La diminuzione dei ricorsi – specie in tema di appalti – è già oggettiva e sarà ulteriormente accelerata.
Peraltro, mentre per il CNF – ai fini delle parcelle dei legali - il valore delle cause in tema di appalti è (al più) pari al 10% dell’importo dell’appalto (come nel recente parere del CNF inviato all’Ordine di Padova), il legislatore invece si preoccupa di specificare – al co. 26 dell’art. 1 l. 228 – che il valore è l’importo a base d’asta: due pesi e due misure.
L’ Associazione ha dunque ritenuto di agire avanti alla Corte di Strasburgo per far constare la surrettizia (ma incontrovertibile) violazione del diritto a un ricorso effettivo combinata con la violazione di fatto del diritto di accesso a un tribunale (si tratta degli articoli 6 e 13 della Convenzione).
Altrettanto rilevante è poi la violazione della convenzione di Strasburgo del 1999 sulla lotta alla corruzione, perché viene compromessa la possibilità di un ricorso effettivo in grado di far valere le ragioni di chi sia leso da gare pubbliche in ipotesi artefatte.
Il ricorso alla Corte Europea, accompagnato dalla richiesta di misure cautelari, è stato proposto dall’Associazione con il patrocinio degli avvocati Ivone Cacciavillani e Giuseppe Carraro.

Pubblichiamo una nota che evidenzia gli effetti incongrui della nuova disciplina del contributo unificato.

Esempio effetti incongrui nuova disciplina contributo unificato

Pubblichiamo una copia del ricorso (che è stato redatto in lingua francese).

Ricorso Corte Europea

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