Nel caso di approvazione di un progetto di opera pubblica devono essere mandati uno o due avvisi di avvio del procedimento?

12 Nov 2013
12 Novembre 2013

Quando si approva un progetto di opera pubblica in variante, ai sensi dell'art. 14, comma 13, della legge n.109/1994, serve un avviso di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo espropriativo e un altro avviso per  il procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilità?

Risponde di no la sentenza del Consiglio di Stato n. 5349 del 2013.

Spiega il Consiglio di Stato: "Il TAR ha respinto la prima censura, con la quale la ricorrente espropriata aveva sostenuto l’illegittimità della delibera n.39 del 27.7.2005 di approvazione del progetto in quanto non preceduta, a suo parere, da avviso dell’inizio del procedimento, ed aveva indicato la norma violata nell’art. 16, comma 4, del dpr n. 327/2001. In particolare, il giudice di prime cure ha invece verificato che “L’avviso di avvio del procedimento risulta, per contro, correttamente notificato a Cacciapuoti Vincenzo, Cacciapuoti Francesco e Cacciapuoti Giuseppe e cioè a coloro che, all’epoca, risultavano in base al catasto, comproprietari del bene, come identificato in progetto”. In punto di fatto è incontestato ed incont estabile che con nota del 17.6.2005 l’amministrazione ha informato i proprietari espropriandi della scelta dell’area, avvisandoli nel contempo che ad essa avrebbe fatto seguito la delibera di apposizione del vincolo e precisando che detto avviso era emanato ai sensi degli artt. 8 della legge n. 241/1990 ed 11 del dpr n. 327/2001. L’orientamento testé riassunto è, però, avversato dagli appellanti, i quali affermano che il TAR avrebbe confuso la comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo espropriativo (effettuata) con quella inerente il procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilità, che sarebbe mancata. Pur trattandosi di comunicazioni che in via generale attengono a momenti distinti del procedimento tipizzato dalla normativa, la censura nel caso in esame non può essere accolta. Va premesso che l’opera in questione, come emerge chiaramente dalla delibera di approvazione progettuale impugnata (n.39/2005), trova il proprio fondamento giuridico nella fondamentale norma dall’art. 14, comma 13, della legge n.109/1994, espressamente richiamata dalla delibera in contestazione, in base al quale l’approvazione dei progetti di opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilità. A ciò va aggiunto, come dà atto il Comune nel provvedimento “de quo”, che l’approvazione dell’opera non comporta alcuna deroga o tantomeno variante al PRG ; in effetti dagli atti emerge che essa si limita a specificare la destinazione a servizio parcheggi di aree già in origine destinate ad interesse comune. Pertanto, in base alla costruzione normativa, emerge che nel caso in esame dal contenuto di un unico provvedimento derivano sia l’apposizione del vincolo che l’approvazione del progetto, sicché l’ emissione di un unico avviso è a giudizio del Collegio sufficiente al fine di osservare le fondamentali esigenze di partecipazione e contraddittorio. Ne consegue, per contro, che un ulteriore avviso (che secondo l’appellante doveva essere emesso ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge n.327/2001) avrebbe inutilmente aggravato il procedimento, non potendo relazionarsi all’emanazione di un provvedimento terminale diverso (per il principio v., ex multis, C.G.A.,n.125/2011). Nella fattispecie, pertanto, deve ritenersi assolto il dovere dell’amministrazione al fine di rispettare le fondamentali esigenze di partecipazione e contraddittorio nel procedimento amministrativo".

sentenza CDS 5349 del 2013

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