La mancata indicazione degli oneri da rischio specifico comporta l’esclusione
Il T.A.R. Milano, con una sentenza ben motivata e ampiamente condivisibile, dopo aver dato atto dei contrasti giurisprudenziali che permangono tutt’ora sulle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione degli oneri da rischio specifico, giunge ad affermare che, nella vigenza del nuovo Codice Appalti, l’omessa loro indicazione determina l’esclusione dell’offerente, dato che tale mancanza non è emendabile con il c.d. soccorso istruttorio. Nella stessa sentenza il Collegio si sofferma, altresì, sulla diversità tra l’attuale giudizio di anomalia ed il pregresso, ricordando che, ad oggi, vi è una normativa più snella e semplificata.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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