Il rito super-accelerato non si applica per contestare le ammissioni/esclusioni fondate sulla lex specialis illegittima
Il T.A.R. Veneto giunge ad affermare che il rito super-accelerato di cui all’art. 120 c. 2 bis del d. lgs. n. 104/2014 deve essere utilizzato esclusivamente per impugnare le presunte illegittime ammissioni e/o esclusioni, ma non per contestare la legittimità della lex specialis che ha portato all'ammissione e/o all'esclusione censurata. In tale caso, infatti, si dovrà applicare il rito accelerato di cui all’art. 120 c.p.a., senza incorrere in alcuna preclusione e/o decadenza.
Il T.A.R. Veneto, quindi, applica in modo estremamente rigoroso il rito super-accelerato: si può ricorrere a tale procedura soltanto se non si contesta la legittimità delle norme del bando che hanno portato all'ammissione/esclusione del concorrente, ma solo questi provvedimenti; in caso contrario, invece, si dovrà seguire il rito accelerato, ovvero aspettare l’aggiudicazione per contestare, contestualmente, sia l’ammissione o l’esclusione sia il bando di gara (illegittimo) che ha portato a questi atti.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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