Aggiornamenti del Piano di Assetto Idrogeologico – PAI

18 Lug 2013
18 Luglio 2013

L’Art. 6 delle NTA PAI - divenute norme di salvaguardia dal 1 dicembre 2012 per le zone relative al fiume Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta , Bacchiglione (delibera n. 3 del 9 novembre, pubblicata il 30/11/2012 n. 280) Livenza (delibera n. 4 del 9 novembre 2012, pubblicata il 30/11/2012 n. 280), e dal 3 gennaio 2013 per le zone relative al fiume Adige (delibera n. 1 del 9 novembre 2012 pubblicata il 2 gennaio 2013) – disciplina gli aggiornamenti del Piano di Assetto Idrogeologico.

Al comma 1 è prevista la possibilità di modifiche al PAI per:

a)      Meri errori materiali, carenze e/o imprecisioni;

b)      Realizzazione di adeguati interventi di mitigazione;

c)      Nuove conoscenze a seguito di studi o di indagini di dettaglio;

d)     Situazioni di dissesto.

Nel caso di meri errori materiali, carenze e/o imprecisioni, “il Segretario dell’Autorità di Bacino, su parere del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino, provvede con proprio decreto all’aggiornamento di Piano. Il decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità”.

Nel caso di realizzazione di adeguati interventi di mitigazione, le soluzioni prospettate dal PAI sono due: 1) “il soggetto proponente può preliminarmente presentare alla competente Regione il progetto dell’intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità; la Regione, previa istruttoria, trasmette all’Autorità di Bacino una proposta di aggiornamento di Piano;  la proposta è inviata anche alle Province territorialmenteinteressate per l’espressione del proprio parere all’Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente; la proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all’albo pretorio.

Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all’amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l’amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all’Autorità di Bacino e alla Regione, nei successivi 15 giorni; il Segretario dell’Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino, provvede a comunicare l’ipotesi di aggiornamento del Piano;  ultimati i lavori, il Segretario dell’Autorità di Bacino sulla base del certificato di collaudo/regolare esecuzione e della corrispondenza delle opere eseguite al parere espresso dal Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino, provvede con decreto all’approvazione dell’aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità”.

2) “nel caso di interventi già realizzati e collaudati il soggetto proponente può comunque presentare alla Regione una proposta di aggiornamento di Piano. Il soggetto proponente può presentare alla competente Regione la proposta, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità; la Regione, previa istruttoria, trasmette all’Autorità di Bacino una proposta di aggiornamento di Piano; la proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l’espressione del proprio parere all’Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente; la proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all’albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all’amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l’amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all’Autorità di Bacino e alla Regione nei successivi 15 giorni; il Segretario dell’Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino, anche in merito al grado di mitigazione proposto, provvede all’eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità”.

Nel caso in cui vi siano nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio, “il soggetto proponente presenta alla competente Regione la proposta, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità; la Regione, previa istruttoria, trasmette all’Autorità di bacino una proposta di aggiornamento di Piano; la proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l’espressione del proprio parere all’Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente; la proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all’albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all’amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l’amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all’Autorità di Bacino e alla Regione, nei successivi 15 giorni; il Segretario dell’Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino, provvede all’eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità”.

Nel caso in cui vi siano nuove situazioni di dissesto, “il Segretario dell’Autorità di Bacino, su segnalazione di enti ed amministrazioni pubbliche, ove ritenga ne sussista la necessità, adotta, con decreto immediatamente efficace, le nuove ipotesi di perimetrazione individuandole come “zone di attenzione” di cui all’art. 5. Il decreto è trasmesso al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, alla Provincia competente, agli organi di Protezione civile, al Ministero e alla Regione competenti”.

 dott.sa Giada Scuccato

 

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC