In che cosa consistono gli interventi realizzati in difformità del Permesso di Costruire?

11 Apr 2014
11 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 28 marzo 2014 n. 412, dopo aver evidenziato che è sufficiente notificare l’ordinanza di demolizione ad un solo dei comproprietari dell’opera di cui è stato chiesto il condono: “2.3 Sul punto va, infatti, considerato applicabile quell’orientamento giurisprudenziale che in materia di ordinanza di demolizione ritiene sufficiente la notifica dello stesso provvedimento ad uno solo dei comproprietari (in questo senso si veda T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 22-05-2013, n. 2648)”, chiarisce che cosa si intende per interventi realizzati in totale/parziale difformità dal Permesso di Costruire o con variazione essenziali ex artt. 31, 32 e 34 del D.P.R. n. 380/2001: “La descrizione delle opere consente di ritenere come gli stessi abusi non avrebbero potuto non rientrare nella fattispecie di cui all’art. 31 del Dpr 38072001 e, ciò, considerando come nel caso di specie si era in presente di interventi realizzati in totale difformità dal permesso di costruire.

Va, inoltre, rilevato che per un costante orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. IV, 10-07-2013, n. 3676) “a norma degli artt. 31 e 32 D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), si verificano difformità totale del manufatto o variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, allorché i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione, mentre si configura la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera (Riforma della sentenza del T.a.r. Liguria - Genova, sez. I, n. 169/2011)””.

Nella stessa sentenza si sottolinea che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva non demolita costituisce un atto dovuto per l’Amministrazione: “Devono, in ultimo, essere respinte le censure relative ai secondi motivi aggiunti, risultando dirimente constatare come i provvedimenti di accertamento dell’inottemperanza e acquisizione gratuita delle opere abusive costituiscono degli atti dovuti, in quanto conseguenza ineluttabile dell’accertamento dell’inottemperanza e, ciò, senza che per questo sia necessaria una particolare motivazione.

Si è, infatti, sostenuto (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 16-07-2013, n. 3709) che “l'ingiunzione di demolizione di un manufatto abusivo è sufficientemente motivata con il riferimento al diniego di condono e al conseguente carattere abusivo delle opere di nuova costruzione eseguite sine titulo, rispetto alle quali la sanzione demolitoria di cui all'art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia) si pone come atto dovuto. Infatti, la natura interamente vincolata del provvedimento di demolizione esclude la necessaria ponderazione di interessi diversi da quelli pubblici tutelati e non richiede motivazione ulteriore rispetto alla dichiarata abusività”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 412 del 2014

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