Il permesso di Costruire non va comunicato al vicino-confinante

11 Apr 2014
11 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 28 marzo 2014 n. 415 chiarisce che il rilascio di un Permesso di Costruire non deve essere comunicato anche al vicino-confinante perché: “E’ infondato il primo motivo mediante il quale si sostiene la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/90 in quanto non appare sussistere l’obbligo da parte dell’Amministrazione comunale di comunicare l’avviso di avvio del procedimento nei confronti di un proprietario confinante e a seguito di un’istanza di permesso di costruire.

Sul punto è possibile condividere l’applicazione di un costante orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda (T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 05-07-2012, n. 696) nella parte in cui ha sancito che “Il vicino controinteressato non è un soggetto contemplato tra quelli a cui va inviata la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio di un titolo edilizio, ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990, pur se lo stesso già risulti essersi opposto in precedenti occasioni all'attività edilizia dell'altro soggetto confinante. Non vi è, infatti, identità tra le posizioni di coloro che siano legittimati ad impugnare il provvedimento finale di concessione e coloro che possono intervenire o hanno titolo a ricevere l'avviso di avvio del procedimento. Infatti, ove sia stata proposta una domanda di concessione edilizia, il vicino del richiedente o il soggetto legittimato possono intervenire nel procedimento ed impugnare il provvedimento che accoglie l'istanza, ma non hanno titolo a ricevere l'avviso di avvio del procedimento. Il vicino, infatti, anche se ha provocato interventi repressivi, non assume la veste di controinteressato nei procedimenti per il rilascio della concessione edilizia: di conseguenza non esiste alcun obbligo nei suoi confronti di comunicazione di avvio del procedimento, che comporterebbe solo un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell'attività amministrativa””. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 415 del 2014

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