Una piastra polivalente abusiva ad uso sportivo in zona vincolata è insanabile perchè costituisce superficie utile

14 Nov 2014
14 Novembre 2014

E' stato accolto dal TAR del Veneto un ricorso avverso i pareri e i provvedimenti con i quali il Comune ha sanato, ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 e ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001, una piastra polivalente ad uso sportivo della superficie di circa 400 mq. eseguita dall’ente religioso confinante, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Più precisamente, tale piastra è formata da una pavimentazione in calcestruzzo con finitura al quarzo di colore verde delle dimensioni di mt. 27,90 x 15,5 circa. Sulla stessa sono state posizionate due porte da calcetto mobili e due canestri da basket infissi al suolo. Inoltre, l’area è stata recintata con pali e rete e dotata di fari per l’illuminazione notturna.

Il TAR ha ritenuto in primo luogo l'opera insanabile dal punto di vista del vincolo paesaggistico, perchè costituisce creazione di superficie utile in una zona vincolata.

Si legge nella sentenza n. 1367 del 2014: "1.2. In particolare, quanto all’impugnazione dell’autorizzazione paesaggistica, risulta fondato il primo motivo di gravame, laddove si è dedotta l’assoluta insanabilità dell’abuso paesaggistico, ai sensi dell’art. 167 comma 4 del D.lgs. n. 42/2004, avendo esso determinato la creazione di superficie utile.

1.3. La norma appena citata stabilisce infatti che: “L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

1.4. Dunque, la disposizione considera ostativa al conseguimento della sanatoria la circostanza che le opere realizzate in assenza di previa autorizzazione paesaggistica si caratterizzino per l'avvenuta creazione di superfici utili o di volumi.

1.5. Nel caso di specie è stata realizzata una piastra in cemento ad uso sportivo dello spessore di 15 cm. e della superficie di oltre 400 mq. con muretto perimetrale a fungere da sedile per il pubblico. Unitamente a tali opere sono stati collocati pali metallici dell’altezza di 8 metri a sostegno della recinzione e dei fanali per l’illuminazione notturna.

1.6. La Soprintendenza ha ritenuto sanabili le opere medesime in quanto: “per la loro natura e consistenza non arrecano sostanziale pregiudizio ai valori paesaggistici dell’area sottoposta a tutela”.

1.7. Secondo i ricorrenti tale opera non può rientrare tra gli abusi minori sanabili, avendo essa creato una superficie utile di enormi dimensioni.

1.8. Secondo la difesa del Comune, invece, il manufatto in questione può essere assoggettato al procedimento di compatibilità paesaggistica non potendo esso costituire “superficie utile” in senso urbanisticoedilizio. 

Ed infatti, sostiene la difesa comunale, il duplice riferimento normativo alle nuove superfici utili o volumi costituirebbe un’endiadi ossia una modalità di esprimere un concetto unitario collegato alla realizzazione di una costruzione-edificio e non di un qualsiasi manufatto.

2.1. Tali ultimi argomenti difensivi non possono essere condivisi. Ed infatti, in primo luogo, è evidente che nel caso in esame si è in presenza, non già di un mero intervento di sistemazione o qualificazione di un’area libera, come pure sostenuto dalla difesa del Comune, bensì della realizzazione di un’opera nuova, di rilevanti dimensioni, che modifica in modo consistente il precedente assetto territoriale sotto il profilo ambientale, estetico e funzionale.

Pertanto, come anche comprovato dalla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, si tratta indubbiamente di un intervento soggetto al previo rilascio di tale titolo edilizio. 

Trattasi, poi, di un intervento che ha certamente rilevanza paesaggistica, in quanto, per consistenza e caratteristiche, è ben percepibile e, dunque, ha incidenza sul valore paesistico tutelato, non trattandosi né di opera interna né d’intervento minimale.

L'esame della documentazione fotografica in atti e dei grafici progettuali depositati evidenzia tali caratteristiche.

2.2. Inoltre, la nozione di “superficie utile” che si può trarre dalla disciplina urbanistica non può essere traslata sic et simpliciter in ambito paesaggistico, dovendo, qui, tale nozione - in mancanza di una specifica definizione - essere intesa in senso ampio e finalistico, ovvero, non tanto in termini di aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto del territorio e quindi l’idoneità della creazione di superfici utili a determinare una compromissione ambientale.

Conseguentemente, il concetto di superficie utile in ambito paesaggistico non può essere riferito esclusivamente ad una costruzione-edificio ma a qualsiasi manufatto in grado di modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio.

In tal senso la circolare del Segretario Generale del MiBAC n. 33 del 26 giugno 2009, che in merito all'applicazione dell'art. 167, comma 4, del Codice dei Beni Culturali, ed in particolare in merito alla definizione di superfici utili, prevede che: “per superfici utili, si intende qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione”.

2.3. Per cui è evidente che nel caso di specie, la realizzazione di una piastra di calcestruzzo di circa 400 mq. da destinare a campo sportivo, in luogo di un’area sterrata occupata da vegetazione e da piante d’ulivo, rientra pienamente in tale concetto di superficie utile, trattandosi d’intervento che incide in senso fisico ed estetico sul bene protetto. 

2.4. In conclusione, il parere positivo della Sovrintendenza del 21 agosto 2008 e la successiva autorizzazione paesaggistica del 25 ottobre
2012 risultano porsi in diretta violazione dell’art. 167, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004 (come peraltro interpretato dalla suddetta circolare dello stesso MiBAC), sussistendo oggettivamente le condizioni ostative previste dalla norma per il conseguimento della sanatoria.

2.5. E’evidente che in tal modo non viene sindacato il merito del giudizio tecnico-discrezionale espresso dalle competenti autorità paesaggistiche, venendo qui in questione degli atti dal contenuto vincolato, non potendo quest’ultime che esprimersi nel senso della reiezione dell’istanza di sanatoria in presenza di un’opera, come quella di specie, comportante creazione di superficie utile e dunque diversa da quelle sanabili ed indicate nell’art. 167.

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 1367 del 2014

 

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