Archive for month: Agosto, 2024

Il caso Milano: il TAR restringe il concetto di ristrutturazione e alcuni interventi “ritornano” nuove costruzioni

20 Ago 2024
20 Agosto 2024

Il TAR Milano ha accolto un ricorso nel quale veniva l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Milano sulla istanza del 13 febbraio 2023 (inoltrata dai condomini) e del 28 marzo 2023 (inoltrata dall’Amministratore) aventi ad oggetto la richiesta di intervento per inibire i lavori di cui alla SCIA presentata in data 5 agosto 2020 da una società.

Questa SCIA era stata presentata per la formazione di quattro nuove unità immobiliari costruite su due piani fuori terra ed un piano seminterrato ad uso cantinato, in sostituzione di un fabbricato ad uso artigianale-deposito situato all’interno del cortile del super condominio.

Il TAR afferma che si fuoriesce dall’ambito della ristrutturazione edilizia e si rientra in quello della nuova costruzione quando fra il precedente edificio e quello da realizzare al suo posto non vi sia alcuna continuità, producendo il nuovo intervento un rinnovo del carico urbanistico che non presenta più alcuna correlazione con l’edificazione precedente (cfr. Cassazione penale, sez. III, 10 gennaio 2023, n. 91669; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2021, n. 4791; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 18 maggio 2020, n. 841).

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Scrive il TAR: "Ritiene il Collegio che sia a questo punto opportuno passare all’esame del quarto motivo dei motivi aggiunti con il quale i ricorrenti sostengono che l’intervento di cui si discute non potrebbe essere considerato alla stregua di intervento di ristrutturazione, ma dovrebbe essere ascritto alla categoria della nuova costruzione. Da questa premessa gli interessati fanno derivare due decisive conseguenze ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento impugnato: l’impossibilità di sfruttare la volumetria dell’edificio preesistente al fine di realizzare il nuovo edificio e la necessità di munirsi di permesso di costruire in luogo della SCIA.

Ritiene il Collegio che anche queste censure siano fondate per le ragioni di seguito esposte. L’art. 10 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020 ha modificato il terzo e il quarto periodo dell’art. 3, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001 stabilendo che <<nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche […]. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza>>.

Come si vede queste norme hanno specificato che rientrano nell’ambito concettuale della ristrutturazione edilizia anche quegli interventi che comportano la realizzazione di un edificio diverso, rispetto a quello demolito, per sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. Va peraltro osservato che anche la legislazione previgente dava della ristrutturazione una definizione molto ampia posto che l’art. 3, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001, nella formulazione antecedente alla novella del 2020, poneva quale unico limite, per poter considerare un intervento di demolizione e ricostruzione alla stregua di un intervento di ristrutturazione edilizia, quello del rispetto della precedente volumetria (in tal  senso disponeva il terzo periodo della citata lett. d, derogato, per gli interventi su immobili soggetti a vincoli paesaggistici, dall’ultimo periodo che, per questo specifico caso, imponeva anche il rispetto della sagoma).

Ciò precisato va ora osservato che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, nonostante l’ampia formulazione delle suindicate norme, si fuoriesce dall’ambito della ristrutturazione edilizia e si rientra in quello della nuova costruzione quando fra il precedente edificio e quello da realizzare al suo posto non vi sia alcuna continuità, producendo il nuovo intervento un rinnovo del carico urbanistico che non presenta più alcuna correlazione con l’edificazione precedente (cfr. Cassazione penale, sez. III, 10 gennaio 2023, n. 91669; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2021, n. 4791; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 18 maggio 2020, n. 841).

Nel caso di specie, come ripetuto, l’intervento in questa sede avversato consiste nella demolizione di un vecchio fabbricato adibito a laboratorio-deposito e nella realizzazione in suo luogo di una palazzina residenziale avente due piani fuori terra ed un piano seminterrato.

Ritiene il Collegio che il nuovo edificio, sia per le sue caratteristiche strutturali che per la funzione cui è adibito la quale introduce un rinnovato carico urbanistico del tutto diverso da quello prodotto dal precedente edificio, non possa che essere considerato alla stregua di una nuova costruzione.

Si deve pertanto condividere l’argomentazione dei ricorrenti secondo cui, per procedere alla sua realizzazione, la controinteressata avrebbe dovuto munirsi di permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001, richiamato dall’art. 33, primo comma, lett. e ), della legge regionale n. 12 del 2005, e dimostrare che l’area sulla quale esso insiste esprime la necessaria volumetria.

Per queste ragioni deve essere ribadita la fondatezza della censura in esame".

Post di Dario Meneguzzo - Avvocato

sentenza_Tar Milano 2353 del 2024

Legittimazione dell’amministratore del condominio a proporre ricorso al TAR

20 Ago 2024
20 Agosto 2024

Il TAR Milano ha precisato che l'amministratore del condominio è legittimato a proporre ricorso giurisdizionale, senza la necessità di una deliberazione consiliare, quando un intervento edilzio risulti pregiudizievole per la parti comuni del condominio.

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Scrive il TAR : "Con altra eccezione la controinteressata deduce il difetto di legittimazione dell’amministratore del condominio a proporre giudizio di impugnazione contro l’atto 17 ottobre 2023, e ciò in quanto nessuna deliberazione condominiale (neppure quella approvata in data 27 febbraio 2023) gli avrebbe conferito tale potere.

Ritiene il Collegio che questa eccezione sia infondata per le ragioni di seguito esposte.

Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale ribadito di recente anche dalla Sezione, <<L'amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di autorizzazione assembleare, a proporre giudizio ex art. 1131 c.c. laddove l'azione avviata ricada nell'ambito delle sue competenze tra le quali, a norma dell'art. 1130 c.c. n. 4, rientra anche il compimento di atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 15 novembre 2023, n. 2659. Si veda anche Cassazione civile, sez. II, 10 gennaio 2023, n. 342; T.A.R. Napoli, sez. IV, 04/10/2022, n. 6138; T.A.R. Brescia, sez. II, 09/05/2022, n. 462; Cons. Stato, Sez. IV, 14.01.2016. n. 81).

Ciò precisato si deve ora rilevare che, come verrà illustrato nel prosieguo, l’intervento di cui è causa può risultare pregiudizievole per il godimento delle parti comuni del super condominio amministrato dalla società ricorrente; si deve pertanto ritenere che quest’ultima sia legittimata alla proposizione del presente ricorso, e ciò nonostante la delibera assembleare del 27 febbraio 2023 non le attribuisca espressamente il potere di proporre azione giurisdizionale".

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza_Tar Milano 2353 del 2024

Legittimazione del singolo condominio a proporre un ricorso al TAR in aggiunta a quello dell’amministratore del condominio

20 Ago 2024
20 Agosto 2024

Il TAR Milano ha riconosciuto la legittimazione del singolo condomino a proporre un ricorso al TAR, in aggiunta a quello proposto dall'amministratore condominiale, per un intervento edilizio che pregiudica le parti comuni del condominio e questo per due ragioni: 1) in base al criterio della "vicinitas"; 2) per il diritto "pro quota" sui beni comuni.

Circa il pregiudizio collegato alla "vicinitas" scrive il TAR: "Con un’ultima eccezione la ricorrente deduce infine che i singoli condomini sarebbero privi di interesse ad impugnare in quanto non avrebbero dimostrato di subire un reale pregiudizio dall’intervento avversato, non essendo peraltro neppure certo che i loro appartamenti siano posti sul lato del condominio che confina con l’area di proprietà della controinteressata.

Anche questa eccezione non merita condivisione in quanto non è contestato che l’intervento di cui si discute inciderà notevolmente sull’utilizzo di alcune delle parti comuni (ad esempio, gli androni condominiali oggi poco utilizzati dalle automobili, fungeranno in futuro da collegamento fra via pubblica e autorimesse). Questo elemento porta a ritenere che l’intervento contestato può arrecare pregiudizio agli interessi dei suindicati condomini per i quali, pertanto, va affermata la sussistenza dell’interesse a ricorrere".

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Scrive il TAR: "Deve pertanto ritenersi, sino a prova contraria, che tali soggetti siano proprietari di unità abitative collocate all’interno di tale super condominio il quale, a sua volta, non è contestato essere posto in adiacenza all’aera presso la quale si sta realizzando l’intervento in questa sede avversato.

Si deve pertanto altresì ritenere che, in applicazione del criterio della vicinitas, i medesimi soggetti, in quanto proprietari esclusivi di beni immobili collocati in prossimità dell’intervento oggetto del presente giudizio, siano legittimati a proporre ricorso. 

Va inoltre osservato che, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, il singolo condomino, che intenda tutelare il proprio diritto di comproprietario "pro quota" dei beni comuni, ha legittimazione concorrente e aggiuntiva rispetto a quella dell'amministratore nei giudizi in cui questi abbia già assunto legittimamente la difesa (cfr. Cassazione civile sez. II, 14 giugno 2023, n. 16934). La legittimazione dei sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS deriva quindi anche dal loro diritto pro quota sui beni condominiali, diritto che, come detto e come subito verrà chiarito, potrebbe risultare pregiudicato dall’intervento di cui si discute".

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza_Tar Milano 2353 del 2024

L’interesse a ricorrere comporta la possibilità di fare valere qualsiasi censura

20 Ago 2024
20 Agosto 2024

Il TAR Milano afferma che, quando a un ricorrente è riconosciuto l'interesse generale a ricorrere, egli può far valere qualsiasi censura che possa portare all'annullamento dell'atto, anche se non ha un diretto pregiudizio collegato con la questione sollevata.

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Scrive il TAR: "Prima di proseguire, il Collegio intende precisare che la sussistenza dell’interesse a ricorrere
comporta la sussistenza dell’interesse a dedurre qualsiasi censura che possa portare a paralizzare nella sua completezza l’intervento edilizio avversato, anche se riguardante aspetti che, in sé considerati, non incidono in maniera significativa sull’interesse dei ricorrenti. Sono pertanto da respingere anche le eccezioni di difetto di interesse che la controinteressata ha sollevato in relazione ad alcuni dei singoli motivi dedotti dalle controparti (ad esempio quello concernente la violazione delle norme in materia di altezze)".

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza_Tar Milano 2353 del 2024

Nasce “Spazio Blu”, il Progetto Pilota di Senior Housing targato INPS e altri

20 Ago 2024
20 Agosto 2024

È stato lanciato a Roma “Spazio Blu”, un innovativo progetto di senior housing destinato agli over 65 autosufficienti. Promosso da INPS in collaborazione con CDP Real Asset, Policlinico Gemelli, Gemelli a Casa e Investire SGR, il progetto punta a rispondere alle esigenze di una popolazione anziana in costante crescita, spesso isolata e residente in abitazioni inadeguate.

Il progetto “Spazio Blu”, frutto della collaborazione tra INPS, CDP Real Asset, Policlinico Gemelli, Gemelli a Casa e Investire SGR, rappresenta un nuovo modello di residenzialità per over 65 autosufficienti. L’iniziativa, che prevede la ristrutturazione di un complesso residenziale a Roma, integra servizi abitativi, sociali e sanitari, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita degli anziani e promuovere l’invecchiamento attivo.

L’iniziativa si distingue per la cura con cui sarà gestito il mix degli abitanti, promuovendo un forte legame intergenerazionale tra giovani e anziani, in un contesto che mira a valorizzare la qualità della vita e prevenire il ricovero ospedaliero grazie a un approccio integrato di servizi abitativi e sanitari.

Post di Daniele Iselle

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2024.06.nasce-spazio-blu-il-progetto-pilota-sul-senior-housing.html

Consumo di Suolo: In Veneto, interpretazioni arbitrarie di eccezioni e deroghe previste dalla LR 14/2017 mettono a rischio gli obiettivi di tutela del Territorio Regionale

19 Ago 2024
19 Agosto 2024

La legge regionale 14/2017, nata per tutelare il territorio veneto dal consumo indiscriminato di suolo, rischia di trasformarsi in uno strumento che legittima trasformazioni territoriali di dubbia legittimità. Nonostante l’apparente chiarezza del testo legislativo, alcune amministrazioni comunali stanno interpretando la norma in modo ambiguo, sfruttando deroghe ed interpretazioni favorevoli.

Le Disposizioni della Legge

La legge regionale 14/2017 sembrava aver introdotto regole chiare per il consumo di suolo, vietando nuove previsioni urbanistiche che comportassero ulteriore consumo fino all’emanazione di specifiche direttive regionali. Tuttavia, la stessa legge prevede eccezioni per i Piani degli Interventi (PI) che avevano già avviato la procedura di formazione alla data di entrata in vigore della norma.

Interpretazioni Ambigue

Alcuni comuni hanno esteso l’applicazione della deroga non solo al procedimento amministrativo, ma anche ai limiti quantitativi di consumo di suolo, definiti da diverse delibere regionali. Questo approccio ha contribuito a creare una percezione alterata dei dati sul consumo di suolo in ambito regionale.

Ad esempio, un comune ha interpretato la normativa in modo tale da contabilizzare solo parzialmente il consumo di suolo effettivo, escludendo varianti adottate nel periodo transitorio. Questo ha portato a una riduzione apparente della quantità di suolo consumabile entro il 2050, mentre la realtà potrebbe essere ben diversa.

Conseguenze delle Interpretazioni

Queste interpretazioni estensive hanno permesso un consumo di suolo significativo, che non è stato contabilizzato nelle recenti varianti urbanistiche. In un caso specifico, un comune ha utilizzato quasi 100.000 mq di suolo all’esterno delle aree già urbanizzate, senza includere questi dati nelle relazioni ufficiali. Tale consumo è stato giustificato da un’interpretazione estensiva dell’articolo 12 della legge regionale.

Conclusione

La situazione evidenziata dimostra come l’assenza di controlli da parte di Province e Regione possano portare a una gestione del territorio che non rispetta appieno lo spirito della legge. È essenziale che le autorità Provinciali e regionali intervengano per garantire un’applicazione corretta e uniforme delle norme, evitando interpretazioni che potrebbero compromettere la tutela del territorio veneto.

Si allega la versione integrale dell’approfondimento sopra sintetizzato.

Post di Daniele Iselle

CONSUMO-DI-SUOLO-varianti-over-lr-17-2014

Gli atti di cui si chiede l’annullamento al G.A. devono essere specificati

19 Ago 2024
19 Agosto 2024

Il TAR Veneto ha affermato che l’azione di annullamento non può che vertere sugli atti e provvedimenti espressamente impugnati con il ricorso (cfr. art. 40, co. 1, lett. b c.p.a.), senza che al riguardo assuma alcun rilievo il generico riferimento ad atti connessi presupposti e/o conseguenti (pure presente nell’odierno ricorso), che costituisce una mera clausola di stile.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Cessata materia del contendere e spese di lite

13 Ago 2024
13 Agosto 2024

Il TAR Veneto ha affermato che, poiché la pronuncia della cessazione della materia del contendere non preclude la decisione sulle spese di lite, il Collegio può fare applicazione della regola della soccombenza virtuale, che comporta la necessità di ripercorrere l’iter decisionale, al fine di verificare quale sarebbe stato l’esito finale del giudizio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Memoria conclusionale e memoria di replica nel processo amministrativo

12 Ago 2024
12 Agosto 2024

Il TAR Veneto ha affermato che, nel processo amministrativo, nulla esclude che una parte, che abbia ritenuto di aver chiaramente definito la propria posizione con la memoria depositata all’atto della costituzione (e che abbia, pertanto, ritenuto ultroneo il deposito di una memoria illustrativa), valuti tuttavia come necessaria una replica alle osservazioni mosse dalla controparte con la propria memoria illustrativa e/o ai nuovi documenti depositati.

Eventuali ulteriori puntualizzazioni ben possono essere svolte dalle parti in sede di udienza di discussione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Atto plurimotivato

12 Ago 2024
12 Agosto 2024

Il TAR Veneto ha affermato che, in caso di provvedimento basato su una motivazione plurima, accertata la legittimità – o la mancata contestazione – anche solo di uno dei motivi posti a fondamento del medesimo, è superfluo l’esame della fondatezza delle censure dedotte dai destinatari dell’atto avverso gli ulteriori motivi addotti a supporto del provvedimento impugnato, poiché esso non può essere annullato qualora anche uno solo dei motivi posti a suo fondamento fornisca autonomamente la legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata.

Post di Alberto Antico – avvocato

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