Lo scostamento dalle tabelle ministeriali non determina ex se l’anomalia dell’offerta
Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 14 marzo 2013 n. 376, si occupa della valutazione delle offerte anomale, chiarendo che l’errore di valutazione posto in essere dalla stazione appaltante – consistente nell’aver confrontato il costo medio orario indicato dalle tabelle ministeriali con il prezzo orario unitariamente offerto dalla ditta aggiudicataria, anziché con il costo orario medio specificato nell’offerta – non determina l’automatica esclusione dalla gara della ditta.
Sebbene parte ricorrente ritienga che “tale errore di calcolo non ha permesso alla stazione appaltante di valutare l’effettivo scostamento (pari in termini percentuali al 6,33%) tra il costo medio tabellare e il costo medio orario effettivamente proposto dalla contro interessata la quale sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara a causa dell’incongruità della propria offerta economica”, il Collegio ritiene tale motivo infondato poiché “la giurisprudenza amministrativa è, infatti, consolidata nel ritenere che il mancato rispetto dei minimi tabellari non determina di per sé l’automatica esclusione dalla gara, ma rappresenta un importante indice del carattere eventualmente anomalo dell’offerta proposta, che dovrà poi essere verificata nell’ambito del sub-procedimento di congruità dell’anomalia dell’offerta nel suo insieme, con conseguente irrilevanza di singole voci di scostamento.
Nel caso di specie, la stazione appaltante ha richiesto alla cooperativa controinteressata giustificazioni in merito al costo della manodopera, e la stessa ha fornito l’elenco dettagliato delle voci di costo che concorrono a formare la propria offerta economica, specificando le ragioni per le quali il costo orario medio ivi indicato (pari a € 16,11) sia minore rispetto a quello riportato nelle tabelle ministeriali di riferimento.
Non si rinvengono, quindi, nella fattispecie in esame, quei profili di arbitrarietà o illogicità che consentirebbero al giudice amministrativo di sindacare il meccanismo di verifica delle offerte anomale nei contratti pubblici, avendo la Commissione di gara ritenuto attendibile l’offerta economica della società aggiudicataria dopo analitico esame delle documentazione posta a giustificazione del rilevato scostamento di prezzo rispetto alle tabelle ministeriali”.
Nella medesima sentenza, inoltre, il Collegio sottolinea che: “secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, non sussiste ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate in una gara d’appalto, una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua ben potendo anche un utile di modesta entità costituire un prezioso vantaggio per l’impresa, alla luce delle ricadute positive che possono discendere in termini di qualificazione, pubblicità e curriculum conseguenti all’aggiudicazione di un appalto pubblico (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4206)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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